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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 556 del 22 novembre 2019
T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. (Sede legale in Via Baldrocco, 80 31038 Paese (TV) P.IVA - C.F. R.I. TV02392410268). Progetto di riclassificazione della discarica "Castagnole". Comune di localizzazione: Paese (TV). Comune interessato: Treviso (TV). Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011, ora D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018).
Si tratta di dar corso all’archiviazione dell’istanza in oggetto in ragione del venir meno della sua istruibilità attesa la confermata legittimazione delle Norme del Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali conseguente alle pronunce del Consiglio di Stato, succedutesi su una serie di ricorsi giurisdizionali che ne avevano preteso l’annullamento.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
VISTA la domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e della L.R. n. 26/2007 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018) presentata, per l’intervento in oggetto, dalla società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. (Sede legale in Via Baldrocco, 80 – 31038 Paese (TV) – P.IVA - C.F. – R.I. TV02392410268), acquisita 15/05/2012, al protocollo regionale 223399.
DATO ATTO che, contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Segreteria regionale per l’Ambiente – Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale (U.C. V.I.A.) (ora Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto), il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2012).
CONSIDERATO che l’attuale discarica per inerti “Castagnole”, sita in Via E.Toti in località Porcellengo nel comune di Paese (TV), è stata autorizzata con (D.D.P.) Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso del 24-11-2009 n. 619/2009 con il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio discarica rifiuti inerti (L.R. 3/2000 – D.Lgs. 36/2003 – D.Lgs. n. 152/2006) sino al 20/07/2019.
PRESO ATTO che la proposta progettuale prevede:
CONSIDERATO che:
La società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 12/07/2012 al protocollo regionale 323861 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2012).
Il Servizio Pianificazione Ambientale dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota n. 357202, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 07/208/2012, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 140/2012 del 01/08/2012, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.
Mittente
Data acquisizione al protocollo regionale
Numero
protocollo regionale
1.
Comune di Paese (TV)
06/06/2012
264125
2.
13/07/2012
324390
324282
3.
Consiglio d’Istituto Comprensivo “Casteller” di Paese (TV)
20/07/2012
337823
25/07/2012
3443805
4.
Sig. Valerio Mardegan
343838
5.
Sig. Daniele Pozzobon
344408
6.
Sig.ra Adima Alessandrini e Sig. Domenico De Stefano
26/07/2012
346175
7.
On. Andrea Zanoni
346140
8.
U.S. Calcio Paese
346130
9.
Sig.ra Maria Rita Rossi, Sig.ra Morena Durigon, Sig.ra Annalisa Benedetti c/o Scuola dell’Infanzia “Il Giuggiolo”
01/08/2012
356065
10.
Sig. Girolamo Zanatta
356057
11.
Sig.ra Maria Cristina Fucile, Sig.ra Cecilia Cappellotto, Sig.ra Barbara Santoro, Sig.ra Grazia Zappalà, Sig.ra Aida De Cal, Sig.ra Gabriella Rosada, Sig,ra Liliana Baliviera
02/08/2012
357893
12.
Legambiente di Trevignano c/o Circolo 737
357920
13.
Sig. Gianluca Durigon
357904
14.
Sig. Roberto Gagliazzo
357961
15.
Gruppo Paeseambiente
02/08/2012 – 1^ parte
357944
16.
02/08/2012 – 2^ parte
358204
17.
03/08/2012
360086
18.
Sig. Franco Pinarello, Presidente Comitato Genitori Scuola Elementare “G. Carducci”
360028
19.
Sig. Mario Dalle Carbonare
360052
20.
Sig.ra Orietta Gazzola
360068
21.
06/08/2012 - 1^ parte
362367
22.
06/08/2012 - 2^ parte
362396
23.
06/08/2012 - 3^ parte
362339
24.
06/08/2012 - 4^ parte
362110
25.
06/08/2012 - 5^ parte
362084
26.
06/08/2012 - 6^ parte
362054
27.
06/08/2012 - 7^ parte
362019
28.
06/08/2012 - 8^ parte
361979
29.
09/08/2012
369223
30.
22/08/2012
380158
31.
Sig. Roberto Gagliazzo, Sig. Roberto Foffani, Sig.ra Sabrina Bianco
26/11/2012
535143
32.
28/02/2013
90741
33.
06/05/2013
188060
09/05/2013
195921
34.
13/05/2013
200699
35.
20/05/2013
211012
22/05/2013
216203
36.
Comune di Treviso (TV)
17/08/2016
315666
oppure come:
In buona sostanza veniva richiesto se, tenuto conto che l’istanza deve essere considerata come presentata nel 1999, debba essere mantenuta ferma comunque la localizzazione originariamente prospettata all’epoca per conservare la priorità cronologica oppure, la diversa localizzazione dell’impianto presentata, di per sé faccia venir meno la priorità da parte dell’istanza.
L’esatto inquadramento dell’istanza avanzata dalla Dal Zilio Inerti S.r.l. in data 09/08/2013, era fondamentale per dirimere la questione in merito l’ordine cronologico delle due domande di Valutazione di Impatto Ambientale.
Di fatto, la circostanza della presentazione di più istanze di Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali non pericolosi, nel medesimo territorio comunale di Paese (TV), non escluderebbe, di per sé, la possibilità di procedere con l’istruttoria amministrativa da parte degli Uffici regionale e con la valutazione tecnica da parte della Commissione regionale V.I.A.
Invece, il loro ordine cronologico di presentazione è elemento essenziale e discriminate per poter definire quale delle due domande sia meritevole di autorizzazione finale (fatte salve eventuali valutazioni negative dal parte della Commissione regionale V.I.A. di tipo ambientale/progettuale, ecc.), rendendo quindi improcedibile l’altra istanza, in quanto in contrasto con l’art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2000, e ss.mm.ii. (che, si ricorda, non prevede l’approvazione di progetti di nuove discariche per rifiuti speciali, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del comune).
E’ stato posto all’attenzione dell’Avvocatura anche l’eventualità che la domanda avanzata dalla Ditta Dal Zilio S.r.l., in considerazione del fatto di essere stata riammessa a pieno titolo dal Consiglio di Stato, ora per allora, in quanto illegittimamente estromessa (nel 1999) da ogni possibile valutazione istruttoria da parte della Regione in epoca antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 3/2000, possa ritenersi affrancata dall’obbligo dell’osservanza dell’art. 32 (complessivamente inteso) della L.R. n. 3/2000.
Se così fosse, non si porrebbe dubbio alcuno neppure sulla procedibilità dell’istanza avanzata dalla Società T.E.R.R.A. S.r.l.; entrambe le domande, infatti, a prescindere da ogni e qualunque esito istruttorio, sarebbero procedibili non avendo pertanto pregio alcuno l’aspetto cronologico della presentazione delle rispettive istanze.
"(…) l'obbligo per l'amministrazione regionale di riesaminare l'istanza presentata. E tale esame dovrà essere effettuato applicando la normativa esistente al momento del riesame, cosi come affermato dalla richiamata giurisprudenza (…) ".
Il parere dell'Avvocatura riferiva ancora:
"(…) Ciò che preme evidenziare è che, comunque, con l'attività di riesame l’Amministrazione è tenuta a soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e non può frustrarne le legittime aspettative con comportamenti elusivi (cfr. Cons. St., sez. Ill, 21.07.2014, n. 3884).
Ergo, correttamente la Dal Zilio Inerti s.r.l. ha presentato domanda di esame del progetto originario, adeguato e rivisto alla luce della nuova normativa regionale, sopravvenuta rispetto all'epoca della prima presentazione della stessa avvenuta nel 1999: in caso contrario, il progetto non adeguato non supererebbe l'esame da parte della Commissione regionale V.I.A. sotto questo profilo.
Proprio l’esigenza di dare concreta attuazione a quanto statuito dal Consiglio di Stato nelle precitate sentenze, così da soddisfare la pretese della parte vittoriosa ma senza prescindere dall’ottimale assetto di tutti gli interessi coinvolti, induce la scrivente a ritenere ammissibile la possibilità di procedere all’istruttoria amministrativa ed alla valutazione tecnica da parte della Commissione regionale V.I.A. tanto dell’istanza avanzata dalla Dal Zilio Inerti s.r.l. quanto dell’istanza avanzata dalla T.ER.R.A. s.r.l., a prescindere dall’aspetto cronologico della presentazione delle stesse. (…)”.
pubblicata sul sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 18/2012).
PRESO ATTO di quanto emerso in sede di Inchiesta Pubblica svoltasi ai sensi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/99 e dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, in data 20/11/2012 presso la Regione del Veneto, su richiesta del Sindaco del Comune di Paese (TV).
CONSIDERATO che, per quanto previsto dall’art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale), hanno trasmesso, con nota protocollo 523928 in data 19/11/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, venivano sospesi fino all’acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso.
Il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere contrario (n. 0144332 del 21/12/2012), acquisito dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 20/02/2013, con protocollo 582275.
Successivamente, con nota del 28/02/2013 protocollo 90332, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di Treviso, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010; Delibera del Consiglio provinciale di Treviso n. 29/97785/2013 del 09/09/2013, acquisita in data 25/09/2013 al protocollo 405324, con la quale veniva espressa la contrarietà all’autorizzazione del progetto.
La Società proponete, con nota acquista al protocollo regionale 207753 in data 16/05/2013, ha sollecitato la Regione Veneto affinché acquisisse il parere da parte del Consiglio provinciale di Treviso, così da riprendere l’iter valutativo da parte della Commissione regionale V.I.A.
Con nota del 30/09/2013 – protocollo 411932, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale) comunicavano alla ditta T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A. e approvazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 26/2007 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018);
DATO ATTO nel merito, che in relazione all’inquadramento territoriale della prospettata discarica, proprio per la vulnerabilità intrinseca delle aree di alta pianura – fascia di ricarica degli acquiferi nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 - è stato previsto, sin dall’adozione da parte della Giunta regionale risalente al marzo 2013, lo specifico divieto di realizzazione nelle medesime aree di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Inoltre per le discariche ubicate nelle aree di cui sopra, e già in esercizio, vige il divieto di riclassificazione in sottocategoria o la concessone di deroghe richieste ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.M. 27/09/2010;
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”;
CONSIDERATA la richiesta la richiesta della Società in data 15/06/2015 (acquisita in data 17/06/2015 al protocollo 250320) di sospensione del procedimento, per un periodo di 150 (centocinquanta) giorni;
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 01/07/2015, sulla scorta della richiesta in tal senso presentata dal proponente, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza venisse sospesa per 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere dal giorno 17/06/2015;
VISTA la formalizzazione della sospensione del procedimento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 296362 in data 17/07/2015, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;
VISTO il ricorso proposto dalla società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. (datato 31/07/2015) avanti il TAR del Veneto, per l’annullamento di alcune parti del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
CONSIDERATO che la società T.ER.R.A. S.r.l. con successiva nota in data 04/12/2015 (acquisita al protocollo 497321 in data 04/12/2015), ha formulato una ulteriore richiesta di sospensione del procedimento (150 (centocinquanta) giorni), fino alla definizione del proprio contenzioso giurisdizionale pendente al TAR del Veneto in merito all’approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 10/12/2015, ha stabilito che la procedura di V.I.A. in questione venisse sospesa per ulteriori 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere dal giorno 04/12/2015;
VISTA l’ulteriore formalizzazione della sospensione del procedimento, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 529128 in data 29/12/2015;
PRESO ATTO che con Sentenza n. 271/2016 il TAR del Veneto si è pronunciato in merito ai contenuti del ricorso proposto dalla T.ER.R.A. S.r.l. nei confronti della Regione Veneto per l’approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 19/04/2016 preso atto, di quanto richiesto dalla Ditta proponente in data 04/12/2015 e della Sentenza espressa dal TAR del Veneto n. 271/2016, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza in oggetto, venisse riavviata a decorrere dal giorno 19/04/2016;
PRESO ATTO che la decisione è stata comunicata al proponente e per conoscenza alle Amministrazioni e agli Enti interessati a vario titolo sull’argomento, con nota in data 28/04/2016 – protocollo 164986;
PRESO ATTO che, la Regione Veneto ha prontamente impugnato in appello, innanzi al Consiglio di Stato, la Sentenza n. 271/2016 (con la quale il TAR del Veneto si era pronunciato favorevolmente nei confronti dalla Società ricorrente);
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 2932/2016 ha sospeso l’esecutività della Sentenza del TAR del Veneto n. 271/2016 relativo al ricorso presentato da TERRA S.r.l.;
PRESO ATTO che, con sentenza n. 2304/2017, pubblicata il giorno 15/05/201, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Regione Veneto, riformato la richiamata sentenza del TAR Veneto n. 271/2016 e ha confermato la piena legittimità del provvedimento contestato;
PRESO ATTO che, anche più recentemente, con sentenza n.61 del 05/01/2018 il Consiglio di Stato, alla stregua di quanto deciso precedentemente in ordine a conteziosi instaurati presso la medesima Autorità giudiziaria, relativamente ad analoghe questioni afferenti la legittimità del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (sentenze C.d.S. nn. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017, di riforma di sentenze del TAR del Veneto), ha accolto l’appello della Regione Veneto e ha rigettato i ricorsi del giudizio di primo grado, confermando la piena legittimità del provvedimento contestato, come votato dal Consiglio regionale il 29/04/2015 e quindi ha considerato a tutti gli effetti valido e produttivo di efficacia il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
RITENUTO pertanto che, la confermata legittimità della Pianificazione regionale di settore, conseguente alla richiamata decisione di merito del Consiglio di Stato n. 2304/2017 e n. 61/2018 (coerentemente con analoghe precedenti pronunce del medesimo C.d.S.), comporta l’impossibilità di portare a conclusione l’iter relativo alla domanda di approvazione del progetto presentata dal proponente, in ragione di quanto disposto dall’art. 15 delle Norme di Piano;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999”;
VISTA la D.G.R. n. 1596/2016;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
SENTITO il Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso, che condivide i contenuti del presente decreto;
decreta
Loris Tomiato
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