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Bur n. 140 del 06 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 556 del 22 novembre 2019

T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. (Sede legale in Via Baldrocco, 80 31038 Paese (TV) P.IVA - C.F. R.I. TV02392410268). Progetto di riclassificazione della discarica "Castagnole". Comune di localizzazione: Paese (TV). Comune interessato: Treviso (TV). Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011, ora D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018).

Note per la trasparenza

Si tratta di dar corso all’archiviazione dell’istanza in oggetto in ragione del venir meno della sua istruibilità attesa la confermata legittimazione delle Norme del Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali conseguente alle pronunce del Consiglio di Stato, succedutesi su una serie di ricorsi giurisdizionali che ne avevano preteso l’annullamento.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • istanza presentata in data 15/05/2012 da T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l.;
  • approvazione (con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015) del “Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali;
  • ricorso proposto dalla società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. (datato 31/07/2015) avanti il TAR del Veneto, per l’annullamento di alcune parti del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
  • richiesta di sospensione del procedimento, pervenuta dalla Società proponente (acquisita dagli Uffici regionali in data 04/12/2015), fino alla definizione del contenzioso giurisdizionale pendente al TAR del Veneto in merito all’approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, proposto dalla medesima Ditta;
  • sentenza del TAR del Veneto n. 271/2016 sul ricorso proposto dalla Società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l.
  • sentenza n. 271/2016 impugnata dalla Regione del Veneto, innanzi al Consiglio di Stato;
  • ordinanza Consiglio di Stato (n. 2932/2016) che ha sospeso l’esecutività della Sentenza del TAR del Veneto n. 271/2016;
  • sentenza n. 2304/2017, pubblicata il giorno 15/05/201, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Regione Veneto, riformato la richiamata sentenza del TAR Veneto n. 271/2016 e ha confermato la piena legittimità del provvedimento contestato.
  • ulteriori Sentenze del Consiglio di Stato n. 2276/2017, 2298/2017, 2305/2017, 4535/2017, relativi a ricorsi giurisdizionali proposti da altre diverse Società avverso l’approvazione del Piano regionale di Gestione rifiuti urbani e speciali sopra citato, che confermano la legittimità del Piano in parola.

Il Direttore

VISTA la domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e della L.R. n. 26/2007 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018) presentata, per l’intervento in oggetto, dalla società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. (Sede legale in Via Baldrocco, 80 – 31038 Paese (TV) – P.IVA - C.F. – R.I. TV02392410268), acquisita 15/05/2012, al protocollo regionale 223399.

DATO ATTO che, contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Segreteria regionale per l’Ambiente – Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale (U.C. V.I.A.) (ora Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto), il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2012).

CONSIDERATO che l’attuale discarica per inerti “Castagnole”, sita in Via E.Toti in località Porcellengo nel comune di Paese (TV), è stata autorizzata con (D.D.P.) Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso del 24-11-2009 n. 619/2009 con il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio discarica rifiuti inerti (L.R. 3/2000 – D.Lgs. 36/2003 – D.Lgs. n. 152/2006) sino al 20/07/2019.

PRESO ATTO che la proposta progettuale prevede:

  • la riclassificazione della succitata discarica per inerti;
  • la riorganizzare in due aree, completamente separate, di cui una da adibire sempre a discarica inerti e l’altra da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi dedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05 (materiali di costruzione contenenti amianto);
  • che la discarica per inerti è prevista sul sedime attuale della vasca 1, mentre la discarica non pericolosi è prevista sul sedime delle vasche 2, 3 e 4, con una nuova suddivisione funzionale in n.4 lotti (lotto A, B, C e D) coltivati secondo la sequenza alfabetica;
  • che, come elemento netto di divisione, sia in fase di coltivazione che in fase post-mortem, tra la discarica per rifiuti inerti e quella non pericolosi è previsto un argine sul quale corre la strada di servizio interna, in modo da garantire la completa separazione dei differenti rifiuti;
  • che, con documentazione integrativa volontaria presentata dalla ditta proponente il 28/06/2016 viene proposta la modifica della sagomatura della ricomposizione finale sia per realizzare la scarpata di raccordo con l’argine di separazione che per garantire pendenze maggiori rispetto a quelle del progetto autorizzato per favorire il ruscellamento delle acque meteoriche;
  • che, per quanto riguarda la discarica inerti, non vengono previste modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato con eccezione dei seguenti aspetti:
  • viene proposta la modifica della sagomatura della ricomposizione finale sia per realizzare la scarpata di raccordo con l’argine di separazione che per garantire pendenze maggiori rispetto a quelle del progetto autorizzato per favorire il ruscellamento delle acque meteoriche.
  • viene prevista una miglioria nella gestione delle acque meteoriche, nel rispetto del principio dell’invarianza idraulica, che verranno convogliate e dispese nel sottosuolo suolo attraverso pozzi e trincee disperdenti e non più inviate negli scoli superficiali andando a gravare sulla rete locale.
  • un volume complessivo di rifiuti per la discarica non pericolosi è di 410.00 m3 circa per una durata prevista in 10 anni.

CONSIDERATO che:

  • il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 15/05/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino” l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Paese (TV), il Comune di Treviso (TV),
  • In data 17/05/2012, presso il Multisala “Manzoni” in Comune di Paese (TV), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 10/1999 (ora ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016).
  • Con nota in data 29/05/2012, protocollo regionale 248258, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. V.I.A.), hanno trasmesso la documentazione progettuale completa alla Direzione regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti (ora Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti), richiedendo un parere in merito alla procedibilità dell’istruttoria per quanto attiene l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.
  • Gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. V.I.A.), con nota in data 29/05/2012, protocollo 248278, al fine di valutare la procedibilità hanno richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione Pianificazione Territoriale – Unità Organizzativa Urbanistica) un parere relativamente agli aspetti paesaggistici degli interventi proposti dalla Ditta.
  • In data 01/06/2012, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture regionali: Direzione regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti (ora Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti), Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione Pianificazione Territoriale – Unità Organizzativa Urbanistica), Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale (ora Direzione Ambinte - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA), ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all’atto della presentazione dell’istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008 (convocata con nota in data 29/05/2012 – protocollo 248296).
  • Rilevata l’incompletezza della documentazione presentata, l’U.O. V.I.A. con nota protocollo 273164 in data 12/06/2012, ha richiesto alla società proponente documentazione integrativa ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 12/07/2012 al protocollo regionale 323861 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2012).

  • Con nota in data 29/05/2012, protocollo 248241, gli Uffici dell’U.C. V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale), hanno trasmesso all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale (ora Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS VINCA), copia della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.

Il Servizio Pianificazione Ambientale dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota n. 357202, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 07/208/2012, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 140/2012 del 01/08/2012, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

  • L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) del 01/08/2012. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 05/09/2012, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico presso il Municipio del Comune di Paese (TV), al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.
  • Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici della Segreteria regionale per l’Ambiente – Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale (U.C. V.I.A.) (ora Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2012):

 

 

Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Numero

protocollo regionale

1.

Comune di Paese (TV)

06/06/2012

264125

2.

Comune di Paese (TV)

13/07/2012

324390

13/07/2012

324282

3.

Consiglio d’Istituto Comprensivo “Casteller” di Paese (TV)

20/07/2012

337823

25/07/2012

3443805

4.

Sig. Valerio Mardegan

25/07/2012

343838

5.

Sig. Daniele Pozzobon

25/07/2012

344408

6.

Sig.ra Adima Alessandrini e Sig. Domenico De Stefano

26/07/2012

346175

7.

On. Andrea Zanoni

26/07/2012

346140

8.

U.S. Calcio Paese

26/07/2012

346130

9.

Sig.ra Maria Rita Rossi, Sig.ra Morena Durigon, Sig.ra Annalisa Benedetti c/o Scuola dell’Infanzia “Il Giuggiolo”

01/08/2012

356065

10.

Sig. Girolamo Zanatta

01/08/2012

356057

11.

Sig.ra Maria Cristina Fucile, Sig.ra Cecilia Cappellotto, Sig.ra Barbara Santoro, Sig.ra Grazia Zappalà, Sig.ra Aida De Cal, Sig.ra Gabriella Rosada, Sig,ra Liliana Baliviera

02/08/2012

357893

12.

Legambiente di Trevignano c/o Circolo 737

02/08/2012

357920

13.

Sig. Gianluca Durigon

02/08/2012

357904

14.

Sig. Roberto Gagliazzo

02/08/2012

357961

15.

Gruppo Paeseambiente

02/08/2012 – 1^ parte

357944

16.

Gruppo Paeseambiente

02/08/2012 – 2^ parte

358204

17.

Gruppo Paeseambiente

03/08/2012

360086

18.

Sig. Franco Pinarello, Presidente Comitato Genitori Scuola Elementare “G. Carducci”

03/08/2012

360028

19.

Sig. Mario Dalle Carbonare

03/08/2012

360052

20.

Sig.ra Orietta Gazzola

03/08/2012

360068

21.

Gruppo Paeseambiente

06/08/2012 - 1^ parte

362367

22.

Gruppo Paeseambiente

06/08/2012 - 2^ parte

362396

23.

Gruppo Paeseambiente

06/08/2012 - 3^ parte

362339

24.

Gruppo Paeseambiente

06/08/2012 - 4^ parte

362110

25.

Gruppo Paeseambiente

06/08/2012 - 5^ parte

362084

26.

Gruppo Paeseambiente

06/08/2012 - 6^ parte

362054

27.

Gruppo Paeseambiente

06/08/2012 - 7^ parte

362019

28.

Gruppo Paeseambiente

06/08/2012 - 8^ parte

361979

29.

Comune di Paese (TV)

09/08/2012

369223

30.

Gruppo Paeseambiente

22/08/2012

380158

31.

Sig. Roberto Gagliazzo, Sig. Roberto Foffani, Sig.ra Sabrina Bianco

26/11/2012

535143

32.

On. Andrea Zanoni

28/02/2013

90741

33.

Gruppo Paeseambiente

06/05/2013

188060

09/05/2013

195921

34.

Comune di Paese (TV)

13/05/2013

200699

35.

Gruppo Paeseambiente

20/05/2013

211012

22/05/2013

216203

36.

Comune di Treviso (TV)

17/08/2016

315666

 

 

  • Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del 10/10/2012 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame, comunicato al proponente con nota del 24/10/2012 – protocollo 482714.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa si è svolto in data 07/11/2012, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, un incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento e la Ditta proponete, durante il quale sono stati affrontati gli aspetti progettuali connessi dell’intervento proposto.
  • Il proponente ha depositato documentazione tecnica integrativa volontaria (acquisita la protocollo regionale 115343 in data 15/03/2013 e pubblicata sul sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.:
    http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 18/2012).
  • Con nota in data 12/11/2013, protocollo 489350, il presidente della Commissione regionale V.I.A. inviava all’Avvocatura regionale una richiesta di parere se, l’istanza avanzata dalla Dal Zilio Inerti S.r.l. in data 09/08/2013 – con protocollo regionale 34038, in considerazione di quanto emerso dalle valutazioni sulla documentazione presentata dalla medesima Ditta, dall’istanza presentata dalla Ditta T.E.R.R.A. S.r.l. e per i contenuti dell’art. 32 della L.R. n. 3/2000, sia da intendersi come:
    • perfezionamento della procedura amministrativa attivata dalla Dal Zilio Inerti S.r.l. nel 1999 ed in ottemperanza alla nota della Direzione regionale Tutela Ambiente del 02.08.2012 – protocollo 357482, tenuto conto che il progetto è stato rivisto alla stregua della nuova normativa sopravvenuta dall’epoca della prima presentazione (1999), e collocato, sempre nello stesso contesto territoriale comunale, sia pure in un sito alternativo, in applicazione dell’art. 9, lettera f, della L.R. n. 10/1999, e dell’art. 22, lettera d, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. In tale contesto, tenuto conto dell’illegittimo rigetto dell’istanza presentata nel 1999, come sancito dal Consiglio di Stato, il proponente ravvisa l’opportunità di prospettare l’intervento in un sito contiguo. Quanto detto in ragione del fatto che, nel frattempo, la sopravvenuta L.R. n. 3/2000, in particolare l’art. 32, comma 1, se applicato alla domanda presentata, comporterebbe l’oggettiva insostenibilità economica della medesima stante la presenza di edifici destinati ad abitazione in un raggio inferiore alle fasce di rispetto stabilite dalla richiamata disposizione di legge;

oppure come:

  • nuova procedura amministrativa a tutti gli effetti tenuto conto che la discarica, così come indicato negli elaborati progettuali presentati nel 2013, andrà ad interessare un’area differente da quella oggetto dell’intervento proposto del 1999, sul quale il Consiglio di Stato si è espresso con Sentenza n. 1986/2010 del 07/04/2010.

In buona sostanza veniva richiesto se, tenuto conto che l’istanza deve essere considerata come presentata nel 1999, debba essere mantenuta ferma comunque la localizzazione originariamente prospettata all’epoca per conservare la priorità cronologica oppure, la diversa localizzazione dell’impianto presentata, di per sé faccia venir meno la priorità da parte dell’istanza.

L’esatto inquadramento dell’istanza avanzata dalla Dal Zilio Inerti S.r.l. in data 09/08/2013, era fondamentale per dirimere la questione in merito l’ordine cronologico delle due domande di Valutazione di Impatto Ambientale.

Di fatto, la circostanza della presentazione di più istanze di Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali non pericolosi, nel medesimo territorio comunale di Paese (TV), non escluderebbe, di per sé, la possibilità di procedere con l’istruttoria amministrativa da parte degli Uffici regionale e con la valutazione tecnica da parte della Commissione regionale V.I.A.

Invece, il loro ordine cronologico di presentazione è elemento essenziale e discriminate per poter definire quale delle due domande sia meritevole di autorizzazione finale (fatte salve eventuali valutazioni negative dal parte della Commissione regionale V.I.A. di tipo ambientale/progettuale, ecc.), rendendo quindi improcedibile l’altra istanza, in quanto in contrasto con l’art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2000, e ss.mm.ii. (che, si ricorda, non prevede l’approvazione di progetti di nuove discariche per rifiuti speciali, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del comune).

E’ stato posto all’attenzione dell’Avvocatura anche l’eventualità che la domanda avanzata dalla Ditta Dal Zilio S.r.l., in considerazione del fatto di essere stata riammessa a pieno titolo dal Consiglio di Stato, ora per allora, in quanto illegittimamente estromessa (nel 1999) da ogni possibile valutazione istruttoria da parte della Regione in epoca antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 3/2000, possa ritenersi affrancata dall’obbligo dell’osservanza dell’art. 32 (complessivamente inteso) della L.R. n. 3/2000.

Se così fosse, non si porrebbe dubbio alcuno neppure sulla procedibilità dell’istanza avanzata dalla Società T.E.R.R.A. S.r.l.; entrambe le domande, infatti, a prescindere da ogni e qualunque esito istruttorio, sarebbero procedibili non avendo pertanto pregio alcuno l’aspetto cronologico della presentazione delle rispettive istanze.

  • Con successiva nota in data 09/12/2013 – protocollo regionale 537479, veniva comunicato, alla Società proponete, la sospensione dei termini di chiusura del procedimento fino all’acquisizione del succitato parere da parte dell’Avvocatura regionale.
  • Con nota in data 22/10/2014 – protocollo regionale 442308, veniva comunicato, alla Società proponete, la sospensione dei termini di chiusura del procedimento fino all’acquisizione del succitato parere da parte dell’Avvocatura regionale.
  • In data 09/09/2015 (protocollo 359634) l'Avvocatura regionale si è espressa come segue:

"(…) l'obbligo per l'amministrazione regionale di riesaminare l'istanza presentata. E tale esame dovrà essere effettuato applicando la normativa esistente al momento del riesame, cosi come affermato dalla richiamata giurisprudenza (…) ".

Il parere dell'Avvocatura riferiva ancora:

"(…) Ciò che preme evidenziare è che, comunque, con l'attività di riesame l’Amministrazione è tenuta a soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e non può frustrarne le legittime aspettative con comportamenti elusivi (cfr. Cons. St., sez. Ill, 21.07.2014, n. 3884).

Ergo, correttamente la Dal Zilio Inerti s.r.l. ha presentato domanda di esame del progetto originario, adeguato e rivisto alla luce della nuova normativa regionale, sopravvenuta rispetto all'epoca della prima presentazione della stessa avvenuta nel 1999: in caso contrario, il progetto non adeguato non supererebbe l'esame da parte della Commissione regionale V.I.A. sotto questo profilo.

Proprio l’esigenza di dare concreta attuazione a quanto statuito dal Consiglio di Stato nelle precitate sentenze, così da soddisfare la pretese della parte vittoriosa ma senza prescindere dall’ottimale assetto di tutti gli interessi coinvolti, induce la scrivente a ritenere ammissibile la possibilità di procedere all’istruttoria amministrativa ed alla valutazione tecnica da parte della Commissione regionale V.I.A. tanto dell’istanza avanzata dalla Dal Zilio Inerti s.r.l. quanto dell’istanza avanzata dalla T.ER.R.A. s.r.l., a prescindere dall’aspetto cronologico della presentazione delle stesse. (…)”.

  • Il parere dell’Avvocatura regionale è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Società proponente, con nota in data 02/11/2015 – protocollo 442073.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa si sono svolte in data 26/03/2015, in data 04/06/2015, in data 31/03/2016, in data 01/06/2016 e in data 04/08/2016, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, una serie di incontri tecnici tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento e la Ditta proponete, durante il quale sono stati affrontati gli aspetti progettuali connessi dell’intervento proposto.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa si sono svolte in data 31/03/2016, in data 01/06/2016 e in data 04/08/2016, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, una serie di incontri tecnici tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento e la Ditta proponete, durante il quale sono stati affrontati gli aspetti progettuali connessi dell’intervento proposto.
  • La Società proponente, facendo seguito a quanto emerso in sede di incontro tecnico svoltosi in data 01/06/2016, ha depositato la seguente documentazione tecnica integrativa volontaria:
  • in data 28/06/2016, acquisita la protocollo regionale 250625;
  • in data 08/07/2016, acquisita la protocollo regionale 266054;

pubblicata sul sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 18/2012).

  • Con nota in data 22/09/2016 - protocollo regionale 357601, è stata comunicata alla Ditta proponente, la sospensione dell’istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) (ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 4 del 18/02/2016) e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.
  • Con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 è stata effettuata la nomina dei componenti del Comitato Tecnico regionale V.I.A. di cui all’art. 7, comma 5, lettera f), della L.R. n. 4 del 18/02/2016;

PRESO ATTO di quanto emerso in sede di Inchiesta Pubblica svoltasi ai sensi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/99 e dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, in data 20/11/2012 presso la Regione del Veneto, su richiesta del Sindaco del Comune di Paese (TV).

CONSIDERATO che, per quanto previsto dall’art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale), hanno trasmesso, con nota protocollo 523928 in data 19/11/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, venivano sospesi fino all’acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso.

Il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere contrario (n. 0144332 del 21/12/2012), acquisito dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 20/02/2013, con protocollo 582275.

Successivamente, con nota del 28/02/2013 protocollo 90332, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di Treviso, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010; Delibera del Consiglio provinciale di Treviso n. 29/97785/2013 del 09/09/2013, acquisita in data 25/09/2013 al protocollo 405324, con la quale veniva espressa la contrarietà all’autorizzazione del progetto.

La Società proponete, con nota acquista al protocollo regionale 207753 in data 16/05/2013, ha sollecitato la Regione Veneto affinché acquisisse il parere da parte del Consiglio provinciale di Treviso, così da riprendere l’iter valutativo da parte della Commissione regionale V.I.A.

Con nota del 30/09/2013 – protocollo 411932, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale) comunicavano alla ditta T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A. e approvazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 26/2007 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018);

DATO ATTO nel merito, che in relazione all’inquadramento territoriale della prospettata discarica, proprio per la vulnerabilità intrinseca delle aree di alta pianura – fascia di ricarica degli acquiferi nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 - è stato previsto, sin dall’adozione da parte della Giunta regionale risalente al marzo 2013, lo specifico divieto di realizzazione nelle medesime aree di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Inoltre per le discariche ubicate nelle aree di cui sopra, e già in esercizio, vige il divieto di riclassificazione in sottocategoria o la concessone di deroghe richieste ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.M. 27/09/2010;

VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”;

CONSIDERATA la richiesta la richiesta della Società in data 15/06/2015 (acquisita in data 17/06/2015 al protocollo 250320) di sospensione del procedimento, per un periodo di 150 (centocinquanta) giorni;

CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 01/07/2015, sulla scorta della richiesta in tal senso presentata dal proponente, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza venisse sospesa per 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere dal giorno 17/06/2015;

VISTA la formalizzazione della sospensione del procedimento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 296362 in data 17/07/2015, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

VISTO il ricorso proposto dalla società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. (datato 31/07/2015) avanti il TAR del Veneto, per l’annullamento di alcune parti del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;

CONSIDERATO che la società T.ER.R.A. S.r.l. con successiva nota in data 04/12/2015 (acquisita al protocollo 497321 in data 04/12/2015), ha formulato una ulteriore richiesta di sospensione del procedimento (150 (centocinquanta) giorni), fino alla definizione del proprio contenzioso giurisdizionale pendente al TAR del Veneto in merito all’approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;

CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 10/12/2015, ha stabilito che la procedura di V.I.A. in questione venisse sospesa per ulteriori 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere dal giorno 04/12/2015;

VISTA l’ulteriore formalizzazione della sospensione del procedimento, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 529128 in data 29/12/2015;

PRESO ATTO che con Sentenza n. 271/2016 il TAR del Veneto si è pronunciato in merito ai contenuti del ricorso proposto dalla T.ER.R.A. S.r.l. nei confronti della Regione Veneto per l’approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;

CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 19/04/2016 preso atto, di quanto richiesto dalla Ditta proponente in data 04/12/2015 e della Sentenza espressa dal TAR del Veneto n. 271/2016, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza in oggetto, venisse riavviata a decorrere dal giorno 19/04/2016;

PRESO ATTO che la decisione è stata comunicata al proponente e per conoscenza alle Amministrazioni e agli Enti interessati a vario titolo sull’argomento, con nota in data 28/04/2016 – protocollo 164986;

PRESO ATTO che, la Regione Veneto ha prontamente impugnato in appello, innanzi al Consiglio di Stato, la Sentenza n. 271/2016 (con la quale il TAR del Veneto si era pronunciato favorevolmente nei confronti dalla Società ricorrente);

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 2932/2016 ha sospeso l’esecutività della Sentenza del TAR del Veneto n. 271/2016 relativo al ricorso presentato da TERRA S.r.l.;

PRESO ATTO che, con sentenza n. 2304/2017, pubblicata il giorno 15/05/201, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Regione Veneto, riformato la richiamata sentenza del TAR Veneto n. 271/2016 e ha confermato la piena legittimità del provvedimento contestato;

PRESO ATTO che, anche più recentemente, con sentenza n.61 del 05/01/2018 il Consiglio di Stato, alla stregua di quanto deciso precedentemente in ordine a conteziosi instaurati presso la medesima Autorità giudiziaria, relativamente ad analoghe questioni afferenti la legittimità del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (sentenze C.d.S. nn. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017, di riforma di sentenze del TAR del Veneto), ha accolto l’appello della Regione Veneto e ha rigettato i ricorsi del giudizio di primo grado, confermando la piena legittimità del provvedimento contestato, come votato dal Consiglio regionale il 29/04/2015 e quindi ha considerato a tutti gli effetti valido e produttivo di efficacia il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

RITENUTO pertanto che, la confermata legittimità della Pianificazione regionale di settore, conseguente alla richiamata decisione di merito del Consiglio di Stato n. 2304/2017 e n. 61/2018 (coerentemente con analoghe precedenti pronunce del medesimo C.d.S.), comporta l’impossibilità di portare a conclusione l’iter relativo alla domanda di approvazione del progetto presentata dal proponente, in ragione di quanto disposto dall’art. 15 delle Norme di Piano;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999”;

VISTA la D.G.R. n. 1596/2016;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

SENTITO il Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso, che condivide i contenuti del presente decreto;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dichiarare, per tutte le ragioni espresse in premessa, l’archiviazione definitiva del relativo procedimento amministrativo, inteso nella complessiva articolazione descritta a far data dalla sua attivazione da parte della società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. (Sede legale in Via Baldrocco, 80 – 31038 Paese (TV) – P.IVA - C.F. – R.I. TV02392410268), stante l’impossibilità di portare a definitiva conclusione l’iter relativo alla domanda di approvazione del progetto presentata dal proponente, in ragione di quanto disposto dall’art. 15, Norme di Piano richiamate, in particolare, tenuto conto delle risultanze delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017 e n. 61/2018 che confermano, a tutti gli effetti, come valido e produttivo di efficacia il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e le relative Norme di Piano approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015. Quanto detto, da ultimo, anche in considerazione del fatto che l’istanza presentata da T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l. non risulta comunque rientrare tra le ipotesi di deroga al suddetto divieto stabilita al comma 2 del suddetto art. 15 delle Norme di Piano;
  3. di dar corso conseguentemente alla restituzione della documentazione presentata con invito alla Ditta proponente di concordare con gli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale il ritiro dell’intera documentazione progettuale, di V.I.A. e di A.I.A. all’epoca depositata;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società T.ER.R.A. - Trattamento e recupero risorse ambientali S.r.l., con sede legale in Via Baldrocco, 80 – 31038 Paese (TV) – P.IVA - C.F. – R.I. TV02392410268 (PEC: societaterrasrl@pec.it), nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Paese (TV), al Comune di Treviso (TV), alla Direzione Ambiente – U.O Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS VINCA, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio civile Treviso, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV;
  6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Loris Tomiato

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