Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 130 del 19 novembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 506 del 07 novembre 2019

Comune di Caorle (con sede legale in Via Roma, 26 30021 Caorle (VE), C.F. e P.IVA 00321280273). Realizzazione di opere di protezione e ripascimento dell'arenile di Caorle (cod.: DROP_128 - M0027.0). Ordinanza n.1 del 23/11/2018, del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27/10/2018 al 05/11/2018. Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino delle Coste. Comune di localizzazione: Caorle (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, art. 14 comma 4 dell'OCDPC n. 558/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto per la realizzazione di opere di protezione e ripascimento dell'arenile di ponente di Caorle, presentato dal Comune di Caorle (VE).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera n) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Comune di Caorle (con sede legale in Via Roma, 26 – 30021 Caorle (VE), C.F. e P.IVA 00321280273), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 444643 in data 16/10/2019;

VISTA la nota protocollo 445674 in data 16/10/2019, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

Nella medesima nota veniva inoltre comunicato, che, per quanto disposto dall’art. 14 comma 4 dell’OCDPC n. 558/2018:

  • in deroga a quanto previsto ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017), le osservazioni dovevano essere presentate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione;
  • in deroga a quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017, i termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 23/10/2019, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

TENUTO CONTO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 30/10/2019, ha svolto un sopralluogo, preceduto da un incontro tecnico, presso l’area interessata dall’intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

PRESO ATTO durante l’iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute (entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006) osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

VALUTATO lo studio preliminare ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

il tratto di litorale oggetto di studio rientra nell’ambito della Cella Morfologica Omogenea VE3 che si estende per la lunghezza di quasi 5 km dalla Bocca di Falconera alla foce del fiume Livenza e fa parte del territorio comunale di Caorle (VE).

La soluzione di progetto di fattibilità è stata assoggettata al parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata, giusto parere n.64 del 03.08.2018 e prevede:

  • la realizzazione di n. 4 pennelli con sviluppo rettilineo, lunghezza gradualmente crescente fino a 185 metri ed interasse variabile pari a 240-335 metri (rapporto medio lunghezza pennello/interasse pari a circa 0,50);
  • la contestuale demolizione di parte dei vecchi pennelli esistenti (complessivamente n. 6 oltre a un moncherino), che insistono nella stessa porzione di spiaggia;
  • il ripascimento artificiale con materiale da prelevare lungo la spiaggia di Levante, all’interno della medesima cella di litorale;
  • la posa in opera di un geotubo di chiusura fra le testate dei vari pennelli al fine di fornire uno zoccolo di contenimento del materiale, garantendo così una maggiore stabilità dell’arenile ed evitando approfondimenti in corrispondenza della sezione di chiusura dei pennelli stessi.

I nuovi pennelli si innestano sulle strutture in calcestruzzo insabbiate dei vecchi pennelli degli anni ‘60 e si sviluppano mantenendone l’asse rimanendo all’interno dell’allineamento virtuale tra scogliera e punta del molo foraneo nord della foce del Livenza.

Il cantiere si svolgerà in due fasi rappresentate dai mesi invernali (del 2019-2020 e del 2020-2021).

Nel primo anno da novembre 2019 a marzo 2020, si prevedono i seguenti interventi:

  1. demolizione di 4 dei pennelli esistenti (identificati con le lettere H, G, E, D);
  2. realizzazione di 2 nuovi pennelli (III e IV);
  3. ripascimento del tratto di costa compreso fra i due nuovi pennelli IV e III (cella 3) 12.000 mc di sabbia provenienti dalle aree di approvvigionamento 1, 2, 3;
  4. la posa di un geotubo esterno contenuto fra le testate dei pennelli IV e III, al fine di fornire uno zoccolo per il materiale refluito.

Le operazioni di demolizione prevedono il disfacimento della mantellata esistente e delle strutture in calcestruzzo esistenti fino ad una quota di -1, -2 m s.m.m.. Si procederà per singolo pennello ovvero la demolizione del pennello successivo sarà avviata una volta ultimato lo smantellamento del precedente.

I massi che compongono le attuali mantellate, se compatibili per dimensioni, saranno riutilizzati per le nuove dighe. Questi saranno opportunamente ammassati in cumuli distinti in un’area individuata in prossimità della foce del Livenza. I rifiuti da demolizione saranno gestiti secondo normativa immediatamente dopo la loro produzione, limitandone quindi il più possibile il deposito temporaneo.

Il pietrame per la realizzazione della mantellata sarà trasportato con piarde presumibilmente via mare e quindi depositato anch’esso presso l’area dedicata in prossimità della foce. I massi saranno quindi trasportati dall’area di deposito via terra e posizionati sul nucleo e sulla mantellata in costruzione procedendo da mare verso terra.

Il cemento necessario alla realizzazione del camminamento dei nuovi pennelli sarà fornito mediante betoniere senza prevedere un’area di betonaggio apposita. Per la sua realizzazione si procederà da terra verso mare mediante gettate progressive effettuate con casseforme.

Il trasporto della sabbia avverrà interamente mediante dumper che effettueranno il percorso presente sulla scogliera di protezione senza interessare la pubblica viabilità. Il deposito del materiale avverrà in un’area opportunamente individuata ed indicata nella planimetria da cui, mediante pale meccaniche, si procederà alla distribuzione sul tratto di spiaggia sotteso dai nuovi pennelli appena completati.

L’esecuzione del geotubo inizierà con il completamento del pennello IV e sarà portata a termine una volta ultimato in pennello III.

Nel secondo anno, da ottobre 2020 a marzo 2021, si prevede il completamento delle opere attraverso i seguenti interventi:

  1. la costruzione di due nuovi pennelli I e II, in corrispondenza di due degli attuali pennelli ovvero il C e uno degli spezzoni più corti ubicati verso Ponente;
  2. la demolizione dei rimanenti pennelli esistenti (identificati con le lettere A, B, etc);
  3. con l’uso degli elementi lapidei per la formazione delle mantellate di quelli di nuova realizzazione;
  4. la posa dei geotubi longitudinali di chiusura delle celle;
  5. il ripascimento delle due cellule residue per complessivi 18.000 mc provenienti dalle aree di approvvigionamento 4, 5, 6.

Come per il primo anno, le operazioni di demolizione prevedono il disfacimento della mantellata esistente e delle strutture in calcestruzzo esistenti fino ad una quota di -1, -2 m.

Si procederà per singolo pennello ovvero la demolizione del pennello successivo sarà avviata una volta ultimato lo smantellamento del precedente.

Le modalità di gestione dei materiali di risulta (rifiuti da demolizioni e pietrame destinato al riutilizzo) saranno le medesime del primo anno e sfrutteranno le stesse aree di deposito.

Anche l’approvvigionamento dei materiali costruttivi e del calcestruzzo nonché la logistica del cantiere sulla Spiaggia di Ponente seguiranno le medesime modalità del primo anno.

Con riferimento invece al trasposto della sabbia, questo avverrà invece interamente via mare. Una draga escaverà attraverso draghe che la preleveranno dalle aree di approvvigionamento e la depositeranno in corrispondenza della fossa di refluimento appositamente creata da cui, mediante drag-flow con l'uso di sabbiodotto in tubazione con pompaggio, si procederà al ripascimento del restante tratto di battigia (tra i pennelli III e II e tra i pennelli II e I). La fossa di refluimento sarà realizzata con palancole da 8 m infissi mediante vibroinfissione per una profondità di 3 metri. Essa avrà dimensioni 10X10 m in pianta e h di 5 m per un volume utile di 500 m3 e sarà ubicata di fronte ai tratti di litorale da refluire, di fronte al pennello n. II e in corrispondenza della quota -2.50 m circa, in modo da consentire alle draghe di accostare e far refluire il materiale.

La stesa della sabbia avverrà mediante pale meccaniche secondo le sagome di progetto.

L’esecuzione del geotubo avverrà in modo modulare man mano che si procede con la demolizione dei vecchi moli e realizzazione delle nuove dighe.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 06/11/2019, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Valutazioni sul progetto e sullo S.P.A.

In attinenza al Quadro di riferimento progettuale la documentazione presentata a corredo dello SPA illustra le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento e del minimo impatto ambientale.

In riferimento al Quadro programmatico il Proponente esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all’area e non si rilevano elementi di contrasto con le opere in esame.

In rapporto al Quadro di riferimento ambientale, non sono stati individuati sostanziali impatti che precludono la realizzazione delle opere.

Con riferimento alla procedura per la valutazione di incidenza ambientale, si evidenzia che il percorso metodologico è stato seguito correttamente ed ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati.

Valutazioni finali

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
  • D. M. n. 173/2016
  • l’OCDPC n. 558/2018;
  • la L.R. n. n. 179/2002
  • la L.R. n. 4/2016;
  • la D.G.R. n. 1019/2010;
  • la D.G.R. n. 1215/2014;
  • la D.G.R. n. 2200/2014;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • Ordinanza n.1 del 23/11/2018, del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27/10/2018 al 05/11/2018;

Viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

Preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

Considerato che, le valutazioni contenute nel documento di Screening di V.Inc.A. risultano condivisibili anche alla luce delle analisi fatte nel corso di tutto il percorso di valutazione d’impatto ambientale e riscontrate nella documentazione di progetto.

Si è dato evidenza di come gli impatti non siano tali da generare impatti negativi significativi, da intendersi come cambiamenti sfavorevoli del grado di conservazione degli habitat e delle specie all’interno dell’area di analisi rispetto alla situazione in assenza dell’attuazione del progetto e non è tale da modificare l’idoneità dei luoghi verso le specie di interesse comunitario segnalate escludendo quindi la necessità di dover procedere con la valutazione appropriata;

Preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

Considerato che è presente un’area coperta dalla fanerogama Cymodocea nodosa che si estende lungo il litorale di Caorle e che tutti i punti rilevati nel corso di una campagna realizzata da ARPAV nell’agosto 2014, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Caorle, si trovano ad una batimetria di circa 6.5 m e ad una distanza dalla costa di circa 1000/1200 m (per le conclusioni della campagna si rimanda al link al sito ARPAV pag. 62 del documento):
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-marino-costiere/rapporti-annuali/2015_05_
Rapporto%20Acque%20Marino%20Costiere%202014.pdf
;

Considerato che nel I^ stralcio è previsto di demolire oltre ai pennelli H, G ed F anche i pennelli D ed E senza che venga realizzato il successivo pennello II;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 06/11/2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
  1. per quanto riguarda l’attività di ripascimento, oltre a quanto previsto dalle delibere regionali DGRV 1019/2010 e 1215/2014, il proponente faccia riferimento, in particolare per l’aspetto della caratterizzazione dei siti di prelievo ed i monitoraggi connessi agli interventi, ai criteri tecnici previsti dal D.M. 173/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”, che ha introdotto nuove metodologie;
  1. prima di effettuare il prelievo delle sabbie dalle aree 4,5,6, così individuate dal progetto, al fine di non intaccare l’area coperta dalla fanerogama Cymodocea nodosa, il proponente preveda una nuova mappatura delle citate aree, dato che l’estensione dell’area potrebbe essere variata dal 2014 ad oggi;
  1. al fine di mitigare gli eventuali impatti della torbidità sulle aree SIC IT3250048 “Tegnùe di Porto Falconera” e l’area coperta dalla fanerogama Cymodocea nodosa, il richiedente dovrà predisporre una proposta che individui una soglia di torbidità (desunta da campagne di rilievo e/o da dati di letteratura) e un monitoraggio da effettuare durante le fasi di cantiere, da inviare alla Regione Veneto, che preveda opportune misure correttive all’eventuale superamento di tale soglia.
  1. i lavori di realizzazione dell’opera non dovranno interferire con i campionamenti delle acque destinate alla balneazione, effettuate da ARPAV. Si verifichi pertanto con ARPAV il calendario dei campionamenti delle acque di balneazione in modo da garantire un adeguato intervallo tra i lavori e le attività di monitoraggio istituzionale;
  1. dovranno essere condotte delle verifiche periodiche dello stato di integrità del geotubo e si dovrà provvedere allo smaltimento qualora perdesse la sua funzionalità;
  1. nella successiva fase di progettazione, venga verificato, relativamente alla realizzazione del I^ stralcio, mediante l’applicazione del modello morfodinamico, il comportamento del tratto di litorale tra il costruendo pennello II e l’esistente pennello C. Qualora il modello morfodinamento dimostrasse l’erosione dell’area in questione, i due pennelli D ed E dovranno essere mantenuti durante la realizzazione del I^ stralcio e demoliti nella successiva seconda fase dell’intervento (II^ stralcio);
  1. l’intervento dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le prescrizioni in ordine all’analisi archeologica preventiva e alla sorveglianza in corso d’opera eventualmente indicati dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;

CONSIDERATO l’OCDPC n. 558/2018, le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico regionale VIA del giorno 06/11/2019, sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 06/11/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. di trasmettere il presente provvedimento Comune di Caorle (VE), con sede legale in Via Roma, 26 – 30021 Caorle (VE), C.F. e P.IVA 00321280273 – PEC: comune.caorle.ve@pecveneto.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città metropolitana di Venezia, al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Venezia, al Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27/10/2018 al 05/11/2018 c/o Direzione del Presidente, all’Ufficio di supporto al Commissario Delegato, al Soggetto Attuatore Settore Pianificazione degli Interventi, al Soggetto Attuatore Settore Ripristino delle Coste, alla Guardia Costiera di Caorle, Consorzio Per Lo Sviluppo E La Gestione Degli Arenili Della Marina Di Caorle S.r.l. e alla Direzione Regionale supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

Torna indietro