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Bur n. 130 del 19 novembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 496 del 06 novembre 2019

NANI S.A.S. di Gianpietro Ronzetti & C. Domanda di permesso di ricerca di acque termali nel territorio comunale di Pastrengo (VR). Comune di localizzazione: Pastrengo (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di perforazione di un pozzo pilota per la ricerca di acque termali in Comune di Pastrengo, presentato dalla società NANI S.A.S. di Gianpietro Ronzetti & C.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera A) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la società NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche, acquisita al protocollo con n. 158919 del 19/04/2019;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. (P.IVA. 03901360234), con sede legale a Verona in Vicolo Mazzini 3 – 37124- , e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 190617 del 15.05.2019;

VISTE le note n. 202659 del 24.05.2019 e n. 211204 del 30.05.2019 con cui gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato delle richieste di perfezionamento dell’istanza;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato perfezionata con note acquisite con n. 203116 del 24.05.2019 e con n. 236278 del 10.06.2019;

VISTA la nota prot. n. 274041 del 25.06.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24.07.2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che l’istanza riguarda la richiesta di permesso di ricerca di acque termali nel territorio Comunale di Pastrengo la cui esecuzione prevede la perforazione di un pozzo pilota e relative indagini geologiche e idrogeologiche, nonché successive analisi chimiche e microbiologiche, finalizzate alla verifica della possibilità di intercettare e reperire acque termali;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenuti pareri;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 03.10.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente,

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATA l’assenza nell’intorno adiacente al sito di ricerca, di concessioni geotermiche che sfruttano la stessa falda;

PRESO ATTO che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

VALUTATO che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa;

CONSIDERATO quanto proposto dalla ditta come mitigazione degli impatti individuati;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE  le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione ambientale e la valutazione di incidenza;

VISTO che l’area d’intervento è esterna al perimetro delle aree della rete Natura 2000;

CONSIDERATO in riferimento al Quadro Ambientale, lo SPA ha sviluppato in modo esauriente l’analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che le opere potrebbero generare nei confronti dell’ambiente, le cui analisi hanno evidenziato una ricaduta nulla o non significativa sull’ambiente stesso;

CONSIDERATO che dall’esame delle tavole della pianificazione urbanistica, tavola dei vincoli del P.A.T., si evince la presenza di un pozzo ad uso idropotabile a sud est dell’area di ricerca che impone una fascia di rispetto di 200 m;

RITENUTO che la perforazione del pozzo di ricerca debba essere esterna alla fascia di rispetto di cui sopra;

CONSIDERATO che, con un prelievo massimo stimato pari a 5-10 l/s, dalla relazione geologica si evince che, in relazione agli effetti che l’emungimento avrebbe sulla componente acque sotterranee, entro una distanza di 50 m dal pozzo gli abbassamenti si possono considerare assenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 03.10.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate;

CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
  2. Individuata la risorsa termale, congiuntamente agli enti gestori del servizio idrico o ai titolari delle concessioni a derivare, dovranno essere eseguite specifiche verifiche, attraverso prove di pozzo, sulle eventuali interferenze con i prelievi già in atto nell'ambito;
  3. Nella realizzazione del pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti;
  4. Nel caso in cui il recapito dell’acqua avvenga in corpo idrico superficiale, dovrà essere concordata la temperatura dell’acqua da recapitare con il Consorzio di Bonifica competente;
  5. Nel caso in cui vengano segnalate problematiche ambientali nel sito di recapito, la Ditta effettuerà su richiesta ed in base alle indicazioni dell’autorità competente, idonee verifiche finalizzate ad attivare eventuali azioni correttive;
  6. In sede di realizzazione dell’intervento dovrà essere verificato che il sito di perforazione del pozzo sia esterno alla fascia di rispetto determinata dalla presenza del pozzo di prelievo idropotabile posta a sud est dell’area di ricerca.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.10.2019, sono state approvate nella seduta del 23.10.2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03.10.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con il rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla NANI S.A.S. di Giampietro Ronzetti & C. (P.IVA. 03901360234), con sede legale a Verona in Vicolo Mazzini 3 – 37124, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Pastrengo (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e alla Direzione Regionale supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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