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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 495 del 06 novembre 2019
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige. Isola delle Tresse. Variante per l'incremento della capacità fino a una quota media 12,50 m s.l.m.m. con definitiva sistemazione ambientale. Progetto di fattibilità tecnico economica. Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di variante presentato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige, che prevede di portare la quota media dell'isola delle Tresse a 12,50 m s.l.m.m. mediante la messa a dimora, con sistemazione finale, dei fanghi provenienti dalle attività di scavo e di dragaggio dei canali, rii e fondali della città di Venezia e della Laguna per una volumetria non inferiore a 1 milione di metri cubi.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III), per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige (P.IVA./ C.F. 80010060277), con sede legale in Venezia, San Polo 19, 30100 (VE), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 319410 del 17.07.2019;
VISTA la nota prot. n. 339677 del 30.07.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18.09.2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono state trasmesse delle osservazioni da parte dei seguenti soggetti;
CONSIDERATO che oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono state trasmesse delle osservazioni da parte dei seguenti soggetti;
CONSIDERATO che in data 07.10.2019 il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica ha ritenuto necessario svolgere un incontro tecnico finalizzato ad analizzare i contenuti del progetto e delle studio preliminare ambientale;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa in forma volontaria dal proponente ed acquisita con n. 426589 del 03.10.2019; n. 436245 del 10.10.2019 e n. 441869 del 14.10.2019;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, la documentazione presentata comprende l’elaborato: Studio per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - Fase di screening;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 23.10.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO dei pareri pervenuti e dei chiarimenti forniti dal proponente nella documentazione acquisita in data 03.10.2019, 10.10.2019 e 14.10.2019;
TENUTO CONTO delle risultanze dell’istruttoria della valutazione di incidenza sopra riportate;
CONSIDERATO che il progetto dell’ampliamento dell’isola delle Tresse è stato sottoposto nel 2006 alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il recupero di suoli dal mare (lettera g-quinquies allegato B1 della L.R. n. 10 26/03/99) (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1905 del 20/06/2006 (BUR n. 64 del 18/07/2006) Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia. PROJECT FINANCING " Scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla quota intermedia di -11 m, manutenzione preordinata a garantire il mantenimento di detta quota e connessa messa a dimora dei sedimenti dragati, anche mediante realizzazione di nuove opere, con capacità non superiore a 3.000.000 m³, di caratteristiche qualitative entro colonna C del protocollo d'intesa 08.04.1993". Comune di localizzazione: Venezia (VE); Comune interessato: Mira (VE) - Procedura di V.I.A ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99.);
CONSIDERATO che il progetto riguarda la messa a dimora, con sistemazione finale, dei fanghi provenienti dalle attività di scavo e di dragaggio dei canali, rii e fondali della città di Venezia e della Laguna per una volumetria non inferiore a 1 milione di metri cubi e di portare la quota media dell’isola a 12,50 m s.l.m.m.;
CONSIDERATO che l’intervento riguarda esclusivamente la gestione dei fanghi e la sistemazione dell’isola delle Tresse;
CONSIDERATO che l’intervento consiste nella prosecuzione delle attività attualmente in atto;
CONSIDERATO che nel progetto e nella relativa valutazione ambientale sono comprese esclusivamente la gestione dei fanghi e la sistemazione finale dell’isola delle Tresse, mentre sono escluse le attività di dragaggio e scavo dei canali;
CONSIDERATO che il progetto è finalizzato a rispondere alle necessità di manutenzione dei canali portuali e lagunari;
PRESO ATTO che l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n.90/2018 del 12.11.2018 definiva il pescaggio massimo del canale Malamocco – Marghera pari a 10,50/10,20 m su l.m.m. fino al esecuzione dei dragaggi necessari a riportarlo alle quote del P.R.P. e che a seguito della emergenza insorta, nelle premesse del medesimo atto veniva richiamata la richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale di elaborare un nuovo progetto per l’aumento della capacità del sito dell’isola delle Tresse per poter ricevere non meno di 1.000.000 mc previsti dall’Autorità di Sistema Portuale per la manutenzione dei canali portuali nei prossimi tre anni per assicurare il pescaggio previsto da P.R.P;
CONSIDERATO che dal punto di vista programmatico non sono stati rilevati elementi di incoerenza con gli strumenti pianificatori vigenti;
CONSIDERATO che le analisi statiche sulle opere di confinamento esistenti sono state effettuate, distinguendo l’area denominata Tresse 1 da quella denominata Tresse 3, considerando le differenze di carattere geotecnico e le differenze relative alla tipologia di opera di sostegno adottato;
CONSIDERATO che i risultati finali delle verifiche statiche eseguite assicurano la verifica dei palancolati delle due parti di isola (Tresse 1 e Tresse3);
CONSIDERATO che dal punto di vista geotecnico sono state strutturalmente verificate come le quote medie di riferimento previste dal progetto pari a +12,5 m s.l.m.m. per le aree occidentali dell’isola e + 11,5 m s.l.m.m. per le aree orientali dell’isola;
CONSIDERATO che il palancolato è stato verificato con perizie subacquee visive e strumentali anche per quanto concerne l’effetto della corrosione e che dalle perizie emerge quanto segue:
CONSIDERATO che il palancolato non è stato verificato lungo tutto il perimetro della con terminazione dell’isola;
RITENUTO sulla base delle evidenze dello studio preliminare ambientale, che, ai fini della stabilità, si debba mantenere la fascia di rispetto identificata lungo il bordo verso la Laguna, tra l’asse del palancolato esistente fino ad una distanza pari a 75m verso l’interno dell’isola, nella quale non dovrà essere incrementata la quota attuale pari a 8,40 m con ulteriori conferimenti;
CONSIDERATO che il sistema di gestione delle acque rimane quello esistente strutturato in modo tale che le acque interstiziali dei fanghi conferiti rimangono all’interno delle vasche ed evaporano all’interno del bacino stesso;
CONSIDERATO che il sistema di gestione delle acque continuerà a garantire sia idraulicamente che dal punto di vista qualitativo la corretta gestione di tutte le acque, sia meteoriche sia di drenaggio, anche tramite il collegamento con il sistema di depurazione denominato “SG31” di trattamento dei reflui tipo B2;
CONSIDERATO che il progetto prevede le seguenti attività di verifica e controllo in fase di esercizio al fine di garantire la corretta gestione della messa a dimora dei fanghi scavati in ambiente lagunare:
RITENUTO poiché i conferimenti di sedimenti all’isola sono attualmente in corso che pertanto gli impatti ambientali del progetto sono gli stessi che si verificano attualmente nell’esercizio delle attività di sistemazione dei sedimenti all’interno dell’isola;
CONSIDERATO che, l’isola sta per raggiungere la capacità di conferimento attualmente autorizzata;
TENUTO CONTO dei pareri pervenuti, nonché degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;
CONSIDERATO quanto controdedotto dal proponente in relazione al parere della Sovrintendenza acquisito il 26.09.2019 con prot. n. 413376;
CONSIDERATO che, relativamente alla componente Natura 2000, l’istruttoria compiuta ha rilevato che il percorso metodologico di Valutazione d’incidenza ambientale è stato seguito correttamente ed ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati, escludendo la necessità di dover procedere con la valutazione appropriata;
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 23.10.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/raccomandazioni di seguito indicate;
1. Deve essere rispettata la fascia di arretramento del fronte di ricarica pari a 75m rispetto all’asse del palancolato esistente, identificata nello studio preliminare ambientale lungo il lato dell’Isola verso la laguna aperta (Tresse 3);
2. Qualsiasi attività di sperimentazione riguardante il riutilizzo dei fanghi dovrà essere oggetto di specifica procedura di autorizzazione e valutazione;
3. Dovrà essere predisposto, prima della ripresa dei conferimenti, un piano di monitoraggio che includa almeno le analisi ed i rilievi di seguito indicati:
La Regione del Veneto, avvalendosi di ARPAV per le matrici di competenza, provvede ad una valutazione preventiva del Piano di Monitoraggio e ne valuta gli esiti. Le attività sia di valutazione sia di verifica di attuazione devono intendersi rese a titolo oneroso a carico del proponente.
RACCOMANDAZIONE
1. In sede di valutazione del progetto da parte della Commissione per la Salvaguardia di Venezia venga considerata la possibilità di anticipare al momento della conclusione delle operazioni di conferimento dei sedimenti, la messa a dimora delle specie vegetali lungo il bordo dell’isola rivolto verso la laguna.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.10.2019, sono state approvate nella seduta del 06.11.2019;
decreta
Loris Tomiato
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