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Bur n. 130 del 19 novembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 494 del 06 novembre 2019

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive Intervento A.4.1): nuovo collettamento Fondi a Sud Fondi a Est, previsto nell'art. 8 "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore" dell'Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di gande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia, Malcontenta e Marghera" (AR037P.1) CUP I74H17000380002. Comune di localizzazione Venezia. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. n. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di V.I.A..

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento per il nuovo collettamento Fondi a Sud Fondi a Est, previsto nell'art. 8 "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore" dell'Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di gande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia, Malcontenta e Marghera". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive acquisita agli atti con protocollo regionale 362899 del 16/08/2019, perfezionata in data 20/08/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/09/2019; seduta del comitato del 23/10/2019 le cui determinazioni si intendono approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera o) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il pre-accordo di programma denominato “Vallone Moranzani” che, integrato con il Programma degli Interventi e con la Relazione Ambientale, è stato sottoposto alla Commissione regionale VAS, che ha reso parere favorevole il 22 novembre 2007 e ottenuto il Parere favorevole di VINCA con D.G.R. n. 716 dell’8/04/2008;

RICHIAMATO l’Accordo di Programma denominato “Vallone Moranzani” per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia, Malcontenta Marghera, sottoscritto in data 31/03/2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, che prevede, all’art. n. 8, la progettazione e la realizzazione di numerosi interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore;

PRESO ATTO del Decreto n. 25 del 06/08/2012 del Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (ex OPCM n. 3383 del 03/12/2004), che ha approvato il progetto definitivo concernente gli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore” (ex art. 8 dell’Accordo “Vallone Moranzani”);

EVIDENZIATO che negli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore” è compreso il progetto “Collegamento Fondi a Sud – Fondi a Est”;

PRESO ATTO che l’08/01/2015 è stato sottoscritto un nuovo “Accordo di Programma per il rilancio di Porto Marghera” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto, l’Autorità Portuale di Venezia e il Comune di Venezia. Tra gli interventi, attesa la sua urgenza per la riduzione del rischio idraulico, è inserito anche il progetto di “Collegamento Fondi a Sud – Fondi a Est”;

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 105 del 05/12/2008, con cui la Regione del Veneto ha affidato a S.I.F.A. Soc.Cons.p.A. la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza degli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore con l’esclusione delle opere affidate al Commissario per l’Emergenza Idraulica, nonché la sottoscrizione del I Atto Integrativo al Contratto di Concessione tra la Concedente Regione del Veneto e la società S.I.F.A.;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Direzione Tutela Ambientale (DDDTA) n. 7 del 17/01/2012 con cui è stato escluso il progetto degli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore dalla procedura VIA di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con prescrizioni e raccomandazioni;

RICHIAMATO il Decreto n. 25 del 06/08/2012, con cui il Commissario Delegato ha approvato il progetto definitivo (di cui il progetto di cui trattasi ne fa parte), predisposto da SIFA, relativo agli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore”, di cui all’art. 8 del suindicato Accordo di Programma del 31/03/2008, sulla scorta del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 18/07/2012, progetto che costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, nonché variante al Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana, comportando l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

RICHIAMATO il Parere non favorevole espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 19/04/2016 relativamente alla richiesta di modifica al succitato DDDTA n. 7 del 17/01/2012 avanzata da S.I.F.A. con nota n. 525553 del 24/12/2015;

RICHIAMATA la successiva comunicazione del 01/03/2017, con cui il Soggetto Attuatore dell’Accordo di Programma di cui trattasi ha ritirato l’istanza di modifica proposta dalla stessa S.I.F.A.;

PRESO ATTO che il 04/11/2015 è stato sottoscritto l’Accordo di programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15/09/2015 “Italia sicura”, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.A.T.T.M., la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, dove sono previsti gli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore”;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico del Veneto (Ex art. 10, D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 116) n. 7 dell’08/05/2017, che ha individuato il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” quale soggetto esecutore degli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore”, tra i quali è compreso l’intervento “Nuovo collegamento Fondi a Sud – Fondi a Est” (codice: A.4.1), la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi previsti dall’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con il D.P.C.M. 15/09/2015, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 133/2014 (convertito, con modificazioni dalla L. n. 164/2014), sottoscritto il 04/11/2015;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 20 del 25/07/2017 di “Conferma del soggetto esecutore e approvazione dello schema di disciplinare con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive regolante le modalità di attuazione dell’intervento “Nuovo collegamento Fondi a Sud – Fondi a Est””;

RICHIAMATO il Parere n. 4036 del 29/01/2018, con cui la Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente ha espresso parere favorevole all’approvazione sotto gli aspetti tecnici, economici, ambientali e paesaggistici, del progetto esecutivo “Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore. Intervento A.4.1: Nuovo collegamento Fondi a Sud Fondi a Est”, con prescrizioni; C.U.P.: I74H17000380002, datato 26/07/2017;

VISTO l’esito favorevole della Conferenza di Servizi Decisoria (svoltasi il 29/03/2018), convocata (ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990 e artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 327/2001), con nota prot. n. 105391, del 19/03/2018, del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per il progetto in argomento (Cod. A.4.1), che costituisce lotto funzionale del Progetto Definitivo Generale degli “Interventi sulla rete idraulica del Bacino del Lusore”, di più immediata attuazione;

PRESO ATTO che in sede di Conferenza di Servizi Decisoria si è dato atto che il Quadro Economico di progetto è variato a seguito dell’aggiornamento della quantificazione relativa alla indennità di esproprio, servitù ed occupazioni temporanee degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere, la cui spesa viene ora quantificata nell’importo di € 1.469.603,81;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 17 del 23/04/2018, che, sulla scorta dell’esito della Conferenza di Servizi Decisoria del 29/03/2018, conferma l’approvazione del progetto definitivo di cui al Decreto n. 25 del 06/08/2012, prende atto che il Quadro Economico del progetto è variato limitatamente all’indennità di esproprio, servitù ed occupazioni temporanee, dispone la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento in parola (Cod. A.4.1);

PRESO ATTO che nel suindicato parere n. 4036 del 29/01/2018, per quanto riguarda le terre e rocce da scavo si evince che il proponente nel progetto esecutivo ha ottemperato alle prescrizioni imposte precedentemente dalla commissione VIA; che viene richiamato l’art. 27 (Disposizioni intertemporali, transitorie e finali) del D.P.R. 13/06/2017, n. 120;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 19 del 07/05/2018 con cui si approva il progetto definitivo “Completamento dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fonti a Sud – Fondi a Est”, con l’impegno di spesa di € 2.944.415,17, con le risorse previste dell’Accordo di programma (ex D.P.C.M. 15.09.2015);

RICHIAMATA la Sentenza n. 146 del 11/06/2019 con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha annullato il suindicato Decreto Commissariale n. 19 del 07/05/2018, “…nella parte in cui non ha sottoposto a screening di VIA il progetto esecutivo colà approvato…”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (C.F. 94072730271), con sede legale in via Rovereto, 12, a Venezia (VE), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni – U.O. VIA con prot. n. 362899 del 16/08/2019 e successivamente perfezionata con nota n. 11440 del 20/08/2019, registrata con prot. n. 365938 del medesimo giorno;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione degli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore previsti nell’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia, Malcontenta e Marghera;

VISTE le note prot. n. 369688 del 23/08/2019 e n. 377513 del 30/08/2019 con le quali gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTA la nota n. 393189 del 12/09/2019 con cui gli scriventi Uffici hanno, a seguito degli approfondimenti effettuati, chiesto al proponente la corresponsione dei dovuti oneri istruttori di cui all’art. 4, comma 3, lettera d) della L.R. n. 4/2016, in quanto i lavori per il collettamento Fondi a Sud Fondi a Est è finanziato con fondi non regionali;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/09/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/09/2019 approvato nella seduta del 03/10/2019;

PRESO ATTO che a seguito dell’incontro istruttorio, tenutosi in data 26/09/2019, il proponente ha presentato la documentazione integrativa richiesta in sede di incontro, registrata con prot. regionale n. 436697 del 10/10/2019 e n. 441378 del 14/10/2019;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 4, comma 3, lettera d) della L.R. n.4/2016;

VISTO il parere del Comune di Venezia, inviato tramite pec il 14/10/2019 e registrato al protocollo regionale n. 448880 del 18/10/2019;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, e che per l’intervento in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATE le risultanze della seduta del Comitato del 23/10/2019 con cui è stato valutato il non assoggettamento alla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

  1. il proponente è tenuto a contattare i competenti Uffici del Comune di Venezia al fine di ottenere l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici;
  2. sulla base dei risultati analitici relativi al piano di indagine 2019, il materiale afferente ai punti denominati AR08 e AR09, dovrà essere gestito come rifiuto;
  3. il proponente dovrà porre in essere tutte le misure di mitigazioni ambientali così come proposte nello Studio Preliminare Ambientale.

PRESO ATTO che nella medesima seduta il Comitato ha approvato seduta stante le determinazioni;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

decreta

  1. di considerare parte integrante del presente provvedimento le premesse;
  2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA del 23/10/2019 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:
  1. il proponente è tenuto a contattare i competenti Uffici del Comune di Venezia al fine di ottenere l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici;
  2. sulla base dei risultati analitici relativi al piano di indagine 2019, il materiale afferente ai punti denominati AR08 e AR09, dovrà essere gestito come rifiuto;
  3. il proponente dovrà porre in essere tutte le misure di mitigazioni ambientali così come proposte nello Studio Preliminare Ambientale.
  1. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  2. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  3. di notificare il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede legale in VENEZIA (VE), via ROVERETO 12 CAP 30174, e di trasmetterlo alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia (VE), alla Provincia di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, alla Direzione Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, alla Direzione Operativa, alla U.O. Supporto di Direzione, alla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Gestione Post Emergenze Connesse a Eventi Calamitosi e altre attività commissariali e al Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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