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Bur n. 123 del 29 ottobre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 440 del 11 ottobre 2019

VERITAS S.p.A. Depuratore di Cavallino Treporti, via Fausta, 222 - Comune di localizzazione: Cavallino Treporti. Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Cavallino Treporti (VE), presentata dalla società Veritas S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/06, così come modificato, da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Veritas S.p.A. (P.IVA/C.F. 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce, n. 489, acquisita agli atti acquisita agli atti in data 12/04/2018 con prot. n. 138610 e successivamente perfezionata in data 07/06/2018 con prot. n. 215518;

VISTA la nota prot. n. 269384 del 03/07/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione delle acque reflue esistente sito in via Fausta, 222, Cavallino Treporti (VE), per il quale la società Veritas S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio, per una potenzialità massima di circa 105.000 AE, fino al 10/05/2019, con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Venezia n. 1031/2015, e che tale autorizzazione risulta attualmente in fase di rinnovo;

TENUTO CONTO che l’autorizzazione sopra richiamata costituisce, ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 33/1985, autorizzazione allo scarico nel mare Adriatico, a circa 4 Km dalla costa, a norma del medesimo art. 44, comma 7 della citata legge e dell’art.124 del D.Lgs. n. 152/06;

TENUTO CONTO inoltre che l’autorizzazione in questione costituisce ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, autorizzazione allo svolgimento presso l’impianto di depurazione al trattamento rifiuti per i codici e le operazioni espressamente indicate nella determinazione dirigenziale sopra richiamata;

PRESO ATTO che nella documentazione allegata all’istanza presentata, il proponente ha comunicato che in data 31/07/12 con numero 69539 è stata acquisita dalla Provincia di Venezia la domanda del gestore di avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale come attività esistente e non ricadente nel campo di applicazione DPR 203/88 impianto;

PRESO ATTO che la DGR 1020/2016 prevede che contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all’esercizio, per una potenzialità massima di circa 105.000 AE, fino al 10/05/2019, con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Venezia n. 1031/2015 e che tale autorizzazione risulta attualmente in fase di rinnovo;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente;
  • allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 11/09/2019 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

  1. In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, potrà disporre l’effettuazione di un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per verificare l’entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Cavallino Treporti e ad ARPAV-DAP di Venezia. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Città Metropolitana di Venezia le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse.
  1. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, venga ripristinata la barriera arborea per il mascheramento visivo dell’impianto.

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 11/09/2019 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Venezia, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle condizioni ambientali indicate in premessa;
  1. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla società Veritas S.p.A. (P.IVA/C.F. 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce, n. 489, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Cavallino Treporti (VE), alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ed alla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  1. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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