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Bur n. 121 del 22 ottobre 2019


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO n. 3 del 08 ottobre 2019

Valutazione di incidenza riguardante la realizzazione di una nuova cabinovia "Son dei Prade - Bai de Dones", in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Esito negativo della valutazione e proposta per la conclusione favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, della relativa procedura conseguente alla misura compensativa ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 (art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee).

Note per la trasparenza

Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. Per gli interventi di realizzazione di una nuova cabinovia “Son dei Prade – Bai de Dones”, prevista nell’ambito degli interventi per le finali di coppa del mondo (marzo 2020) e dei campionati mondiali di sci alpino (febbraio 2021) a Cortina d’Ampezzo (BL), sono attesi degli effetti il cui ambito di influenza coinvolge i siti della rete Natura 2000. Con il presente decreto, l’Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, riconosce l’esito negativo della valutazione di incidenza e propone la conclusione favorevole (con prescrizioni e raccomandazioni) della procedura per la valutazione di incidenza, qualora soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) incardinato nella conferenza dei servizi decisoria indetta dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 (art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990).

Direttiva 92/43/CEE (art. 6, par. 3 e 4); D.P.R. n. 357/1997 (artt.5 e 6), D.lgs. n. 152/2006 (parte II), Legge 241/1990 (art. 14 e ss.), D.G.R. n. 1400/2017.

Il Direttore

PREMESSO che l’attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri, impone l'adozione di opportune misure per contrastare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché contenere le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati;

PREMESSO che l’art. 6 della succitata direttiva comunitaria riconosce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un determinato sito, forma oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza, che tenga conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

PREMESSO che con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (D.P.R. 357/97 e D.P.R.120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto l’autonomia disciplinare in merito alla procedura di valutazione di incidenza alle Regioni e alle Province Autonome;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la competenza sulla procedura per la valutazione di incidenza è affidata all’Amministrazione Regionale anche nei casi di progetti che prevedono misure di compensazione di cui all’articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone specifico esito;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1378 del 23/09/2019 le competenze in materia di valutazione di incidenza sono confluite nella Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso;

DATO ATTO che l’art 61 del Decreto Legge n. 50/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (convertito con Legge n. 96/2017), dispone l’attuazione degli eventi sportivi di sci alpino di rilevanza nazionale ed internazionale per il tramite di un commissario con specifiche competenze e funzioni amministrative;

DATO ATTO che il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 ha provveduto all’indizione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 per l’approvazione di progettualità ricompresa nel piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo in argomento;

DATO ATTO che il progetto in argomento presenta delle caratteristiche tali da essere ricondotto nell’ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale (VIA), il cui procedimento è stato avviato dalla Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio (Servizio VIA), ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, con nota n. 23994 del 02/08/2019 (prot. reg. n. 346263 del 02/08/2019);

DATO ATTO che, con riferimento alla documentazione per la valutazione di incidenza trasmessa dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021, in qualità di Autorità procedente, vi era l’evidenza di un’incidenza significativa negativa a carico di habitat e specie di interesse comunitario e della formulazione di una misura compensativa ai sensi dell’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;

DATO ATTO che con nota n. 24005 del 02/08/2019 (prot. reg. n. 348975 del 05/08/2019) la Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio (Servizio VIA) procedeva alla richiesta di avvio della procedura di valutazione di incidenza presso l’Autorità regionale, con la contestuale trasmissione dei documenti forniti dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza, il cui studio, agli atti della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso, risulta redatto dal dott. for. Giampaolo DE MARCH e dal dott. for. Ivano CAVIOLA, per conto del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021, e la documentazione concernente la proposta di aggiornamento del formulario standard del sito ZSC IT3230017 “Monte Pelmo - Mondeval – Formin”, acquisita con note n. 24005 del 02/08/2019 e n. 25342 del 16/08/2019 (rispettivamente al prot. reg. con n. 348975 del 05/08/2019, n. 350732 del 06/08/2019 e n. 368017 del 22/08/2019) e, a seguito della nota di richiesta integrazioni di cui al prot. reg. n. 372098 del 27/08/2019, con nota prot n. 29477 del 24/09/2019 (al prot. reg. con n. 409867 del 24/09/2019);

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la realizzazione del collegamento funiviario “Son dei Prade – Bai de Dones” tra l’area sciabile “Pocol – Tofana – Ra Valles” e l’area sciabile “Cinque Torri” nel Comune di Cortina d’Ampezzo, nell’ambito del Piano degli Interventi previsti per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo (marzo 2020) e dei campionati mondiali di sci alpino (febbraio 2021);

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi e le opere previsti dal progetto in argomento ricadono parzialmente all’interno del sito ZSC IT3230017 “Monte Pelmo - Mondeval – Formin” (per circa 100 m) e nel sito ZSC/ZPS IT3230081 “Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis”;

PRESO ATTO che la realizzazione delle stazioni, del tracciato della cabinovia e delle infrastrutture (anche non tecnologiche) ad esso associato comporta la riduzione e la frammentazione della fascia forestale (in parte appartenente alla patch corrispondente all’habitat 9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra”) compresa tra le località Son dei Prade e Bai de Dones;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento riconosce per l’habitat 9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra” e per Tetrao urogallus la sussistenza di un’incidenza significativa negativa;

PRESO ATTO che non sono state identificate soluzioni alternative adeguate allo scopo di riconoscere alternative alle condizioni responsabili della predetta incidenza significativa negativa e che è indicata la non praticabilità del mantenimento dello stato di fatto in ragione dell’appartenenza del progetto in argomento al Piano degli Interventi del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 e dell’esistente pianificazione di settore (vincolante rispetto alla localizzazione del collegamento “Pocol – Cinque Torri”, entro cui ricade il tracciato dell’impianto funiviario in argomento);

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento identifica le misure di mitigazione per Tetrao urogallus e che per l’habitat 9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra” non sono state effettuate proposte concernenti le misure di mitigazione in grado di minimizzare o annullare gli effetti causati dal fattore perturbativo responsabile dell’incidenza significativa negativa;

PRESO ATTO che, con nota n. 862 del 12/07/2019, il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 dichiara gli interventi previsti per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino come di pubblica utilità e urgenti, di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, e con nota n. 907 del 30/07/2019 il medesimo Commissario attesta il ricorso alla misura di compensazione per il progetto in argomento;

ATTESO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico vadano assunti con particolare riferimento al requisito di rilevanza dell’interesse pubblico (nel rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce) e al requisito di lungo termine dell’orizzonte temporale dell’interesse pubblico;

DATO ATTO che, con riferimento al dell’art 61 del decreto legge n. 50/2017, qualora fondati sulle ragioni sopra riconosciute, i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico possono essere riferiti al quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

PRESO ATTO che la compensazione alle incidenze nei confronti dell’habitat 9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra” corrisponde alla proposta di ampliamento della ZSC IT3230017 “Monte Pelmo - Mondeval – Formin” di una porzione contermine nell’area della stazione di Bai de Dones, posta poco più a monte ma attualmente esterna al sito della rete Natura 2000;

DATO ATTO che la misura di compensazione ricomprende un’area in cui si trovano superfici già corrispondenti al suddetto habitat di interesse comunitario, per il quale è riconosciuta l’incidenza significativa negativa, e che la misura è pienamente realizzabile e non necessita di ulteriori misure compensative;

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1400/2017, si è provveduto all’esame istruttorio dell’istanza in argomento, riconoscendo ragionevolmente condivisibili i giudizi espressi nello studio di cui sopra sulla significatività delle incidenze con i limiti evidenziati nella relazione istruttoria tecnica n. 196 del 04/10/2019 (costituente l’allegato B al presente provvedimento);

DATO ATTO che, con riguardo ai predetti limiti, la documentazione per la valutazione di incidenza fornita risulta insufficiente nei riscontri richiesti con nota prot. reg. n. 372098 del 27/08/2019, con particolare riguardo alle fasi della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017), implicando quindi la necessità di aggiornare il formulario per gli adempimenti conseguenti all’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;

DATO ATTO e RITENUTO che, nonostante l’esito negativo della valutazione di incidenza, qualora soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e sulla base della misura di compensazione proposta, è ammissibile una conclusione favorevole della procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., tenuto conto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere contenente gli esiti della valutazione (costituente l’allegato A al presente provvedimento), in ragione del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

DATO ATTO che la modifica della perimetrazione del sito della rete Natura 2000 in argomento, in conseguenza della misura di compensazione, si realizza mediante specifico atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., della struttura regionale competente per l’attuazione della rete Natura 2000 in Veneto;

DATO ATTO che le competenze per l’attuazione della rete Natura 2000 in Veneto, stante le attuali specifiche prerogative, sono assegnate alla Direzione Turismo – U.O. Strategia della Biodiversità e dei Parchi (D.G.R. n. 269/2019);

RITENUTO che sia dato seguito al perfezionamento della procedura amministrativa inerente la modifica in ampliamento del sito ZSC IT3230017 “Monte Pelmo - Mondeval – Formin”, a conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale in parola e sulla base dei conseguenti adempimenti previsti dalla proposta di aggiornamento del formulario standard del sito (acquisita al prot. reg. con n. 409867 del 24/09/2019);

DATO ATTO che, al fine di provvedere all’obbligatoria informazione alla Commissione europea sugli adempimenti di cui all’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, per il tramite del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, tra la documentazione richiesta vi sono gli atti di attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e il formulario, opportunamente compilato, per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, e che tale documentazione potrà essere acquisita a conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) in parola, nel rispetto dell’articolo 10, comma 3, del D.Lgs 152/2006, e ss.mm.ii., e sulla base delle indicazioni riportate nell’allegato A al presente provvedimento.

VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA le DD.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, n. 786 del 27 maggio 2016, n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017;

VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018;

VISTA le D.G.R. n. 269/2019

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

VISTI il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 e la Legge n. 96 del 21 giugno 2017;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di riconoscere l’esito negativo della valutazione di incidenza, a fronte dell’incidenza significativa negativa attesa a seguito della valutazione appropriata nei confronti degli obiettivi di conservazione del sito ZSC IT3230017 “Monte Pelmo - Mondeval – Formin”, e di ritenere ammissibile la misura di compensazione proposta;
  3. di proporre, nonostante l’esito negativo della valutazione di incidenza, qualora soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e sulla base della misura di compensazione proposta, una conclusione favorevole della procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., tenuto conto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere costituente l’allegato A e sulla base dell’istruttoria tecnica n. 196 del 04/10/2019 (costituente allegato B);
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Belluno, al fine di consentire la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale esteso agli aspetti di cui all’articolo 10, comma 3, del D.Lgs 152/2006, e ss.mm.ii., nell’ambito della conferenza dei servizi decisoria indetta dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 (art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990);
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Turismo – U.O. Strategia della Biodiversità e dei Parchi per il seguito di competenza ai fini della modifica in ampliamento del sito ZSC IT3230017 “Monte Pelmo - Mondeval – Formin”;
  6. di subordinare l’obbligatoria informazione alla Commissione europea sugli adempimenti di cui all’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee all’acquisizione dell’autorizzazione del progetto in argomento da parte della competente Autorità e del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA in parola, stante la natura endoprocedurale della valutazione di incidenza, ed inoltre all’acquisizione dell’aggiornamento degli atti di attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e dell’aggiornamento del formulario per la trasmissione delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luigi Masia

(seguono allegati)

3_Allegato_A_DDR_3_08-10-2019_404989.pdf
3_Allegato_B_DDR_3_08-10-2019_404989.pdf

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