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Bur n. 115 del 08 ottobre 2019


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 6 del 08 agosto 2019

ENEL SI S.r.l. di Roma Impianto di trigenerazione alimentato a biomassa della potenza elettrica pari a 199 kW, potenza termica pari a 1.200 kW e potenza immessa pari a 1.800 kW realizzato presso l'insediamento produttivo della società Luxottica in località Valcozzena in Comune di Agordo (BL). Modifiche D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

Note per la trasparenza

Presa d'atto della ridefinizione del limite emissivo per l'ossido di azoto prodotto da un impianto alimentato a fonte rinnovabile.

Il Direttore

PREMESSO che la società ENEL SI Srl gestisce l’impianto di trigenerazione alimentato a biomassa vegetale naturale di potenza elettrica pari a 199 kW e di potenza termica pari a 1.200 kW, con potenza immessa pari a 1.800 kW, realizzato presso l’insediamento produttivo della società Luxottica in località Valcozzena in Comune di Agordo (BL);

PRESO ATTO che l’impianto è stato realizzato ed è attualmente esercito dalla società ENEL SI Srl a seguito di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) svolta, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs 28/2011, dal Comune di Agordo sulla scorta, tra l’altro, della autorizzazione alle emissioni costituita dal parere espresso dalla Conferenza di Servizi indetta dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006 e allegata alla nota protocollo regionale n. 19619 del 18.01.2017 trasmessa alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e alla Società ENEL SI Srl;

VISTA la nota assunta al protocollo regionale al n. 16626 del 15.01.2019, con la quale la società ENEL SI Srl ha chiesto una ridefinizione del valore limite emissivo per il parametro NOx, riferito all’11% di O2 sui fumi anidri, da 160 mg/Nm3 a 500 mg/Nm3 come media giornaliera in quanto, come da documentazione tecnica allegata alla richiesta, i valori limite degli ossidi di azoto prescritti risultano non raggiungibili in modo stabile dall’impianto, pur applicando tutti i migliori accorgimenti. Con la medesima nota sono stati anche richiesti alcuni chiarimenti in merito ai termini autorizzativi indicati nell’autorizzazione regionale alle emissioni;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 161267 del 23.04.2019, trasmessa dall’U.O. Tutela dell’Atmosfera alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, è stata richiesta l’espressione del parere di competenza circa le richieste avanzate dalla società istante;

VISTA la nota trasmessa da ARPAV, assunta al protocollo regionale al n. 181954 del 9.05.2019, con la quale, dopo alcune considerazioni sui limiti giornalieri e i limiti orari, suffragate da riferimenti alla normativa vigente in materia, è stato comunicato che, nel caso venga modificata la prescrizione relativa al limite giornaliero, risulterebbe opportuno venga indicato un valore non superiore a 400 mg/Nm3;

PRESO ATTO che con la citata nota, ARPAV ha anche comunicato che da giugno a novembre 2018, ENEL.SI ha condotto per l’impianto realizzato presso l’insediamento produttivo della società Luxottica ad Agordo, delle operazioni di regolazione della combustione, durante le quali le concentrazioni del parametro NOx, misurate, si sono attestate su valori al disotto dei limiti del D.Lgs 152/2006, sebbene superiori al limite autorizzato, ed ha auspicato l’inserimento delle seguenti prescrizioni:

a. data di scadenza del provvedimento;

b. limiti di emissione orari e/o giornalieri, chiarendo il punto 4) delle prescrizioni;

c. metodi di campionamento e di analisi;

d. obbligo di comunicare la data e l’ora degli autocontrolli periodici di acqua e emissioni in atmosfera, con almeno una settimana di anticipo, ad ARPAV e Provincia di Belluno;

e. obbligo di tenuta del registro di manutenzione degli impianti di abbattimento, con indicazione dei periodi di interruzione del normale funzionamento (manutenzione straordinaria e ordinaria, guasti, malfunzionamenti) e degli interventi eseguiti;

f. obbligo di comunicare ad ARPAV e Provincia di Belluno le date delle operazioni di manutenzione programmata, le anomalie, i guasti e gli interventi di manutenzione straordinaria sul SAE;

g. obbligo di gestione del SAE in conformità all’allegato VI alla parte quinta del DLgs. 152/06;

h. obbligo di inviare una comunicazione ad ARPAV e Provincia di Belluno, entro 24 ore, in caso di guasto del SAE, comprensiva di una indicazione delle procedure alternative di analisi da mettere in campo in attesa del ripristino del sistema;

i. obbligo di comunicare ad ARPAV e Provincia di Belluno, entro 24 ore, eventuali superamenti dei limiti emissivi”;

VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Belluno, assunta al protocollo regionale al n. 185658 del 13.05.2019, con la quale il Settore Acque e Ambiente provinciale ha comunicato di ritenere che la ridefinizione del limite di emissione giornaliero non possa “essere superiore al valore di 400 mg/Nm3 affinché il limite orario, ancorché incrementato del 25%, non superi comunque il valore di 500 mg/Nm3”;

CONSIDERATA assentibile la richiesta della società ENEL SI, in Allegato A al presente provvedimento vengono riportate le prescrizioni e le condizioni specificate nell’autorizzazione alle emissioni precedentemente rilasciata che vengono pertanto confermate con la definizione del nuovo limite emissivo relativamente agli ossidi di azoto e integrate dalle specificazioni richieste dagli Enti coinvolti nel procedimento indetto con la nota trasmessa dalla Struttura procedente con protocollo n. 161267 del 23.04.2019;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni Dirigenziali,

decreta

  1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di concedere alla società ENEL SI Srl con sede legale in via della Bufalotta n. 255 a Roma C.F. 05736981001, la ridefinizione del valore limite emissivo per il parametro NOx, riferito all’11% di O2 sui fumi anidri, da 160 mg/Nm3 a 400 mg/Nm3 come media giornaliera indicato nell’autorizzazione alle emissioni rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006, per l’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile installato presso l’insediamento produttivo della società Luxottica in località Valcozzena in Comune di Agordo (BL), realizzato ed esercito a seguito di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) svolta, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs 28/2011, dal Comune di Agordo;
  3. di confermare che l’autorizzazione alle emissioni trasmessa con nota prot. n. 19619 del 18.01.2017, ai sensi dell’art. 269, comma 7, del D. Lgs 152/2006 ha una durata di quindici anni;
  4. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nell’autorizzazione alle emissioni costituita dal parere espresso dalla Conferenza di Servizi indetta dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006 e riportate in Allegato A al presente provvedimento con la definizione del nuovo limite emissivo relativamente agli ossidi di azoto e l’integrazione delle specificazioni richieste dagli Enti coinvolti nel procedimento indetto con la nota trasmessa dalla Struttura procedente con protocollo n. 161267 del 23.04.2019;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società ENEL SI Srl, al Comune di Agordo, alla Provincia di Belluno, al Dipartimento ARPAV di Belluno e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.

Per avocazione Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortu

(seguono allegati)

6_Allegato_DDR_6_08-08-2019_403688.pdf

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