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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 192 del 06 settembre 2019
Approvazione del modello regionale di SCIA da presentare tramite SUAP alla Regione per la modifica del legale rappresentante e/o di organo amministrativo di società che gestisce una agenzia di viaggio in attività. L.R.n.11/2013, art.38. DGR n.1997/2018. DGR n.768 /2019.
Si approva il modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività da presentare, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, alla Regione, per la modifica del legale rappresentante e/o di organo amministrativo di società che gestisce un’agenzia di viaggio in attività.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;
- l’art. 38 della L.R. n.11/2013 prevede un modello regionale per la presentazione alla Giunta regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) obbligatorio per chiunque intenda esercitare l’attività di agenzia viaggio, avente la sede principale nel Veneto;
RITENUTO CHE
- tra coloro che intendono esercitare l’attività di agenzia di viaggio con sede principale nel Veneto, risultano anche i nuovi legali rappresentanti e i nuovi organi amministrativi di società che gestiscono agenzie di viaggio già in attività con sede principale nel territorio della citata Regione;
- i suddetti soggetti, in quanto nuovi titolari di agenzia di viaggio, sono anch’essi obbligati, ai sensi dell’art.38 della L.R.n.11/2013, a presentare una SCIA alla Regione, utilizzando un apposito modello regionale, per la modifica del legale rappresentante e/o di organo amministrativo di società che gestisce un’agenzia di viaggio in attività;
- la DGR n.768 del 4.6.2019 pubblicata nel BUR n.65 del 18.6.2019 ha approvato, ai sensi dell’art.38 della L.R.n.11/2013, sia le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, sia le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;
- la pubblicazione della citata DGR nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R.n.33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;
- la DGR n.768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di SCIA e di comunicazioni alla Regione, obbligatorie per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;
CONSIDERATO CHE
- il contenuto del modello regionale della SCIA in oggetto deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n.768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti morali previste dal D.lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n.159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall’art.47 del D.lgs.n.79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio;
- la citata SCIA, ai sensi del comma 2 dell’art.2 del DPR n. 160/2010, è presentata dal titolare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) alla Regione e sempre tramite lo stesso SUAP comunicata al Comune competente per territorio, per l’esercizio della funzione di vigilanza sulla sede principale della suddetta agenzia, ai sensi del comma 6 dell’art.49 della L.R. n. 11/2013;
DATO ATTO CHE
- ai sensi della DGR n.1997/2018, la citata SCIA è oggetto degli accertamenti, atti e comunicazioni tramite SUAP, ai sensi degli articoli.18 bis e 19 della L.n.241/1990 e dell’art.2 del DPR n.160/2010 :
- la perdita dei requisiti di esercizio dell’agenzia di viaggio, previsti dagli art.37 e 38 della L.R.n.11/2013 e dalla DGR n.768/2019, accertata con Decreto del Direttore delle citate Unità, costituisce condizione risolutiva della citata SCIA;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di SCIA in oggetto;
- disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di SCIA debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede principale l’agenzia;
- inserire il citato modello regionale sia nel portale : www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n.241/1990; il D.lgs.n.59/2010, il D.lgs.n.79/2011; il D.lgs.n.159/2011; il DPRn.160/2010; la L.R.n.33/2002; la L.R..n.54/2012; la L.R.n.11/2013; la DGR n.1997/2018; la DGR n.768/2019;
decreta
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
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