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Bur n. 104 del 17 settembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 98 del 30 agosto 2019

VIACQUA SPA - Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) Stralcio I° (Impianto di depurazione di Casale) - Comune di localizzazione: Vicenza (VI) Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Adozione del provvedimento favorevole di VIA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per l'impianto depurazione di Casale della ditta VIACQUA SPA, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Principali riferimenti: istanza acquisita agli atti con prot. n. 344371 in data 22/08/2018; parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 94 del 24/07/2019; verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA e della Conferenza di servizi del 24/07/2019.

Il Direttore

VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/04/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGRV n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza acquisita agli atti del protocollo regionale n. 344371 in data 22/08/2018, con la quale il proponente VIACQUA SPA (con sede legale in via dell’Industria, 23 a Vicenza CF 03196760247) ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

  • Provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
  • Approvazione del progetto;
  • Conformità urbanistica, aggiornamento dei vincoli urbanistici, titolo abilitativo;
  • Nulla osta idraulico;
  • Autorizzazione per l’esercizio e lo scarico del depuratore delle acque reflue urbane;
  • Parere del Distretto delle Alpi Orientali;
  • Parere ai fini della tutela archeologica del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto;
  • Parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  • Parere preventivo di conformità del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza.

VISTA la nota prot. n. 365066 del 07/09/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ai sensi del comma 2 de succitato art. 27-bis ed alla richiesta di verifica documentale di cui al comma 3 dello stesso articolo;

VISTA la nota prot. n. 15955 del 15/01/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto che:

  • in riscontro alla nota di comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione sono state formulate le richieste di integrazioni da parte del Distretto delle Alpi Orientali, del Comune di Vicenza e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
  • il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dai succitati Enti con le note acquisite agli atti del protocollo della Regione del Veneto con nn. 518764, 518930 e 518936 del 20/12/2018 e pubblicate sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto.

ha ritenuto conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 24/10/2018, presso il Centro Congressi Viest Hotel a Vicenza;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che relativamente alla valutazione di incidenza:

  • il comma 3 dell’art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che la procedura di VIA comprenda le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
  • la DGR n. 1400/2017 disciplina le “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;

la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 460083 del 13/11/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 235/2018;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:

  • parere del Distretto delle Alpi Orientali con prot. n. 106303 del 15/03/2019;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 15/03/2019 un sopralluogo presso l’impianto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli Enti e delle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il progetto è stato iscritto all’o.d.g. della seduta del 27/03/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., annullata per la mancanza del numero legale, e discusso nella successiva seduta del 17/04/2019; in tale sede il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente le seguenti integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria:

  • Esaminata la documentazione depositata e le integrazioni presentate, considerati le osservazioni e i pareri pervenuti agli uffici dell’U.O. VIA nel corso dell’iter istruttorio, si ritiene necessario un approfondimento sul tema idraulico con particolare riferimento alla correlazione tra le opere di depurazione in esame e quelle realizzande e di progetto di sistemazione idraulica della Regione Veneto previste a monte.
  • Si richiede di aggiornare l’elaborato “A.9) Relazione sulla gestione delle materie” alla normativa sulle terre e rocce da scavo attualmente vigente DPR 120/2017.
  • Si richiede di aggiornare la pertinente documentazione progettuale allo stato autorizzativo attuale per la parte relativa al trattamento rifiuti, secondo quanto riportato anche nell’istanza di VIA presentata in data 22 agosto 2018. 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha trasmesso al proponente la succitata richiesta di integrazione in data 19/04/2019 con prot. n. 160219 e che il proponente, a seguito di richiesta di proroga inviata in data 16/05/2019 prot. n. 192667 e comunicata al Comitato Tecnico Regionale V.I.A nella seduta del 05/06/2019, ha presentato la documentazione richiesta in data 20/06/2019 con prot. n. 258041.

PRESO ATTO che, a seguito degli approfondimenti effettuati dal proponente e della documentazione integrativa prodotta, risultano pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:

  • parere del Distretto delle Alpi Orientali con prot. n. 258314 del 20/06/2019:
  • parere del Comune di Vicenza con prot. n. 324106 del 19/07/2019;
  • osservazioni della U.O. Genio Civile di Vicenza con prot. n. 328303 del 23/07/2019.

VISTO il parere n. 94 del 24/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 24/07/2019, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° (Impianto di depurazione di Casale)”, situato nel Comune di Vicenza e gestito dalla ditta proponente VIACQUA SPA con le seguenti condizioni ambientali e raccomandazione:

CONDIZIONI AMBIENTALI:

1 Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, con riferimento alla relazione istruttoria n. 235 del 2018 redatta dagli uffici della U.O. VAS-VINCA-NUV, sulla base del principio di precauzione e ai fini della tutela degli habitat e delle specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE si prescrive:

1.1. di non sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di non variare l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di rendere disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. II sistema delle siepi campestri e dei complessi arborati ripari, coinvolgibile nella realizzazione del progetto in argomento, sia mantenuto ovvero ripristinato anche in altre sede, comunque contermine all'area di intervento, utilizzando esclusivamente specie autoctone e di origine certificata (in particolare:Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia, Salix alba, Salix purpurea, Salix cinerea, Salix fragilis);

1.2. di effettuare i consolidamenti spondali e al piede, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente mediante sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata). Siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico in cui sussistono le opere per l'intera durata degli interventi e del relativo esercizio. L'eventuale messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni, anche a seguito di specifica conterminazione, sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;

1.3. di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo e ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. L'installazione di fonti di illuminazione artificiale sia rispondente ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;

e si raccomanda:

1.4 la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive allla struttura regionale
competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, state biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;

  1. la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l’attuazicne del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
    la trasmissione alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza del dato in formato
    vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3, predisposti sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria;

1.6 la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato. ”

  1. Gli interventi di I Stralcio potranno essere resi agibili solo una volta completati i “lavori di adeguamento della quota arginale previsti dal Piano degli Interventi della Regione Veneto e di prossima realizzazione da parte del Genio Civile”. 
  2. La duna perimetrale dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni.
  1. La sponda e il piede della duna perimetrale dovranno essere adeguatamente protetti da eventuali fenomeni di erosione.
  2. L’eventuale completamento, lungo la sommità della duna, del tracciato della pista ciclo-pedonale dovrà essere conforme alle disposizioni dettate dalle Norme di attuazione del PAI e dovrà prevedere un idoneo sistema di allertamento a difesa degli eventuali eventi di piena.
  3. Lungo la sommità della duna perimetrale sarà inoltre consentito il transito dei soli mezzi di servizio e di manutenzione dell’impianto, sempre prevedendo un idoneo sistema di allertamento.
  4. In ragione della necessità di tutelare il sito Unesco “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”, in particolare Villa Capra detta “La Rotonda”, deve essere realizzata la piantumazione di una barriera arborea tale da mascherare l’impianto dalla visuale che si gode dalla terrazza della villa. Dovranno essere implementate le alberature sul lato Nord/Nord Ovest, anche utilizzando gli spazi interni rispetto alla duna perimetrale. Dovranno essere impiegati alberi d’alto fusto, di essenze autoctone tipiche dei paesaggi agricoli del vicentino.
  5. Si dovrà prestare particolare attenzione alle condizioni delle strade ed evitare peggioramenti ulteriori dello stato di manutenzione, con interventi ad hoc che andranno valutati, anche in termini di alcune messe in sicurezza puntuali. La Società dovrà quindi produrre un elaborato con l’individuazione dei percorsi durante le fasi di cantiere e documentazione fotografica attestante la situazione delle infrastrutture allo stato attuale e dopo il passaggio dei mezzi, provvedere con idonee garanzie, ed interventi di ripristino della pavimentazione. La Società dovrà interfacciarsi, per quanto sopra, con i competenti Servizi Mobilità e Infrastrutture del Comune.
  6. Il proponente dovrà realizzare l’ampliamento dei volumi golenali nei terreni a valle dell’impianto di realizzazione, così come ipotizzato nella relazione tecnica presentata; per l’esecuzione dell’intervento il proponente dovrà concertare le modalità e le tempistiche con il Genio Civile di Vicenza integrando la progettazione anche con la documentazione prevista ai sensi del DPR 120/2017.
  7. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere predisposto, previa condivisione tecnica di ARPAV, il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che dovrà essere trasmesso all’Autorità Competente per l’approvazione; gli oneri per la verifica ed il controllo del PMA saranno carico del proponente.
  8. Al fine di ridurre le emissioni di polveri, gas di scarico e rumori in fase di cantiere dovranno adottarsi le seguenti precauzioni:
    • utilizzare automezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV
    • ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
    • umidificare i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri;
    • impiegare mezzi telonati e umidificare il materiale.
  9. In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili durante la fase di esercizio, venga effettuata un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004 o successive revisioni, per verificare l'entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione, alla Provincia, al Comune e ad ARPAV. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre all’Autorità Competente, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse.

RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda al Proponente di farsi parte attiva in riferimento a quant’altro rappresentato dal Comune di Vicenza nel parere prot. n. 114743 del 19/07/2019 acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 324106 del 19/07/2019.

CONSIDERATO che con nota di cui al protocollo regionale n. 320448 del 17/07/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 568/2018 e che la stessa si è riunita nella seduta del 24/07/2019;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 94 del 24/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 24/07/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 24/07/2019il quale è stato approvato in seduta stante;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalla ditta VIACQUA SPA (con sede legale in via dell’Industria, 23 a Vicenza CF 03196760247);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato);

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, n. 94 del 24/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta 24/07/2019;
  4. di adottare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° (Impianto di depurazione di Casale)”, presentata dalla ditta VIACQUA SPA (con sede legale in via dell’Industria, 23 a Vicenza CF 03196760247), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 94 del 24/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale che sarà adottato a conclusione del procedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
  6. di dare atto che il presente provvedimento di VIA esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al punto precedente;
  7. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Direzione regionale Difesa del Suolo della Regione del Veneto, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta VIACQUA SPA (con sede legale in via dell’Industria, 23 a Vicenza CF 03196760247) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Vicenza, alla Direzione Generale di ARPAV, all’U.O. Servizio idrico integrato e tutela delle acque della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto, all’U.O. Genio Civile di Vicenza della Direzione Operativa della Regione del Veneto, al consiglio di Bacino “ATO Bacchiglione”, all’Autorità di bacino dei fiumi Alto Adriatico “Distretto delle Alpi Orientali”, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

98_Allegato_A_DDR_98_30-08-2019_402245.pdf

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