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Bur n. 104 del 17 settembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 95 del 30 agosto 2019

S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L. - Ampliamento in approfondimento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR). - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Sona (VR). Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto « Ampliamento in approfondimento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR)», presentato dalla ditta S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da S.E.V. S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 481496 in data 27/11/2018; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 91) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 24/07/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 24/07/2019, approvato seduta stante nella medesima seduta del Comitato Tecnico del giorno 24/07/2019.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza con cui la ditta S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L., con sede legale in Via Tassoni n. 20/22, 46100 Mantova, C.F. - P. IVA 00785890237, per mezzo della nota acquisita con prot. n. 481496 del 27.11.2018, ha richiesto ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale del provvedimento di VIA con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto.

PRESO ATTO che all’istanza è stato allegato l’elenco nel quale il proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, nonché l’avviso al pubblico di cui all’art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

PRESO ATTO che alla suddetta domanda sono stati allegati il progetto contenente il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017), lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica del medesimo, la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza.

CONSIDERATO che la presentazione del progetto in Comitato Tecnico Regionale V.I.A. è avvenuta in data 19.12.2018, cui ha fatto seguito, in data 24.12.2018, la formalizzazione della nomina del gruppo istruttorio (nota n. 524750 del 24.12.2018).

PRESO ATTO che con nota acquisita il 02.01.2019 con n. 529970 la società proponente ha trasmesso agli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale la documentazione inerente la disponibilità dei terrenie le capacità tecnico economiche della ditta S.E.V. s.r.l. in merito alla cava Ceolara.

PRESO ATTO che il proponente, con nota acquisita il 08.01.2019 con n. 4533, ha comunicato che in data 11.01.2019, presso la sala consiliare del Comune di Sommacampagna (VR), ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento.

PRESO ATTO che con nota acquisita il 19.03.2019 con n. 110831, il Comune di Sommacampagna ha trasmesso l’attestazione di avvenuta presentazione del progetto in data 11.01.2019.

CONSIDERATO che la fase di verifica dell’adeguatezza e completezza documentale, prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata avviata con la nota della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni prot. n. 501918 del 10.12.2018, in riscontro alla quale nei termini previsti, non sono pervenute richieste di integrazioni.

CONSIDERATO che contestualmente all’avvio della verifica documentale, sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto è stata pubblicata la documentazione relativa all’istanza in oggetto.

CONSIDERATO che in riscontro alla richiesta verifica dell’adeguatezza e completezza documentale n. 501918 del 10.12.2018 è pervenuta la nota della Direzione Commissioni Valutazioni dell’U.O. VAS VINCA NUVV prot. 517442 del 19.12.2018, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria 282/2018 con cui è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e con cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, è stato prescritto:

1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lycaena dispar, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Il piano di coltivazione e ricomposizione preveda anche il mantenimento delle vasche di decantazione situate nel settore Nord del lotto 2 e il relativo idoneo rimboschimento al fine di ricreare ambienti analoghi all’esistente boschetto igrofilo in area di cava;

2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che in riscontro alla richiesta verifica dell’adeguatezza e completezza documentale n. 501918 del 10.12.2018 il Comune di Sommacampagna ha trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica completo relativo all’area della cava in parola.

CONSIDERATO che conclusa la fase di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata, in data 10.12.2018, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato pubblicato l’avviso al pubblico sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto ed è stato comunicato, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l’avvio del procedimento con nota n. 16236 del 15.01.2019.

CONSIDERATO che entro il termine dei sessanta giorni di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm.ii è stata trasmessa una osservazione da parte del Sig. Beniamino Sandrini, con nota acquisita in data 04.02.2019 con n. 45704.

CONSIDERATO che entro il termine dei sessanta giorni di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm.ii è stato trasmesso il parere del Comune di Sona, comune interessato, con nota acquisita in data 18.03.2019 con n. 108364.

CONSIDERATO che poco oltre il termine dei 60 giorni di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm.ii è stata trasmessa da parte del Comune di Sommacampagna copia della deliberazione del Consiglio Comunale in cui è stato espresso il parere del comune di localizzazione del progetto. La citata deliberazione, trasmessa dal Comune di Sommacampagna con nota n. 6562 del 19.03.2019 è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto in pari data con prot. n. 110829.

TENUTO CONTO che il progetto è stato quindi iscritto e discusso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 17/04/2019 (verbale approvato nella seduta del 08/05/2019). Nella seduta del 17/04/2019 il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha disposto di richiedere al proponente le seguenti integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria:

1. La "valutazione previsionale di impatto acustico" deve essere integrata documentando in modo esplicito le valutazioni svolte da cui scaturiscono le conclusioni riguardo l'impatto acustico previsto che sono riportate ai capitoli 9 e 10 del documento P.09.

2. indagini geologiche esplorative condotte in sito e rappresentate da sondaggi o trincee esplorative ovvero prospezioni indirette (con profondità di indagine superiore alla massima profondità di scavo prevista) - (Allegato del P.R.A.C. - Indicazioni per la redazione dei progetti di attività di coltivazione di cava, lettera A punto 1 lettere b e c);

3. relazione sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento dell’impianto di lavaggio degli pneumatici (Allegato del P.R.A.C. - Indicazioni per la redazione dei progetti di attività di coltivazione di cava, lettera A punto 8);

4. foto simulazioni degli stadi intermedi e dello stato finale del sito oggetto dell’intervento (Allegato del P.R.A.C. - Indicazioni per la redazione dei progetti di attività di coltivazione di cava, lettera C punto 1);

5. integrare l’allegato relativo alle indagini ambientali (caratterizzazione) delle terre superficiali (Allegato del P.R.A.C. - Indicazioni per la redazione dei progetti di attività di coltivazione di cava, lettera G punto 1 lettera a) con gli elementi non ricercati rispetto ai 18 composti inorganici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006;

6. integrare l’allegato relativo alle indagini ambientali relative al limo di lavaggio delle ghiaie ricercando anche il composto acrilamide. L’indagine dovrà essere condotta con le modalità previste dalla D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014.

(I punti dal 2. al 6. fanno riferimento alla nota n. 123686 del 27.03.2019 con cui la Direzione Regionale Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni e al proponente per conoscenza, che per quanto concerne la conformità dell’intervento rispetto a quanto previsto dalla L.R. 13/2018, risulta necessario integrare la documentazione presentata).

EVIDENZIATO che successivamente all’approvazione del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 17/04/2019, avvenuta in data 08.05.2019, la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al Proponente con nota della Direzione Commissioni Valutazioni n. 192472 del 16.05.2019 in risposta alla quale la società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale con n. 215439 del 03.06.2019.

CONSIDERATO che a seguito dell’acquisizione delle integrazioni, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha ritenuto necessario effettuare un sopralluogo presso l’area oggetto dell’intervento con la partecipazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati. Con nota n. 271976 del 24.06.2019 della Direzione Commissioni Valutazioni è stato formalmente convocato un sopralluogo tecnico per la data del 27.06.2019.

EVIDENZIATO che seguito delle risultanze del sopralluogo tecnico svoltosi in data 27 giugno 2019 in via autonoma e volontaria, la società proponente ha trasmesso della documentazione integrativa a chiarimento della documentazione già presente agli atti, che si concretizza in un documento di controdeduzioni alle osservazioni pervenute in fase istruttoria. Tale documentazione è stata acquisita al protocollo regionale con n.319469 del 17.07.2019.

EVIDENZIATO che tutte le osservazioni ed i pareri sono state integralmente pubblicate sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto.

VISTO il parere n. 91, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 24/07/2019, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio:

1) del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 282/2018 del 17.12.2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 517442 in data 19.12.2018) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con le prescrizioni/condizioni ambientali di seguito riportate;

2) dell’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali/prescrizioni minerarie riportate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 320381 in data 17/07/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 91 del 24/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 24/07/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 24/07/2019;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 24/07/2019 è stato approvato seduta stante nella medesima seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del giorno 24/07/2019;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L., (C.F. - P. IVA 00785890237) con sede legale in Via Tassoni n. 20/22, 46100 Mantova, per l’intervento in oggetto, ai sensi del citato art. 27-bis;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L., (C.F. - P. IVA 00785890237) con sede legale in Via Tassoni n. 20/22, 46100 Mantova, con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 91 del 24/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di Ampliamento in approfondimento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR), presentato dalla società S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L., (C.F. - P. IVA 00785890237) con sede legale in Via Tassoni n. 20/22, 46100 Mantova, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 91 del 24/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 24/07/2019;
  5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  6. di stabilire che l’istanza di parte avanzata dalla ditta dalla società S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L. è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2016 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto in parola ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018,;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento alla società S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L., (C.F. - P. IVA 00785890237) con sede legale in Via Tassoni n. 20/22, 46100 Mantova (sevsrl@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al Comune di Sona (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

95_Allegato_A_DDR_95_30-08-2019_402243.pdf

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