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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 88 del 27 agosto 2019
ETRA S.P.A. Istanza di rinnovo di derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico della Roggia Molina Centrale idroelettrica di Camazzole, in Comune di Carmignano di Brenta. Prot. n. 1176IIC- ex 543IIC Comune di localizzazione: Carmignano di Brenta (PD) Procedura ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo di derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico della Roggia Molina Centrale idroelettrica di Camazzole, presentata dalla società Etra S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/06, così come modificato, da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di derivazione d’acqua superficiale ad uso idroelettrico in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Etra S.p.a. (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Largo Paolini n. 82B CAP 36061, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con nota prot. n. 50359 del 06/02/2019;
VISTA la nota prot. n. 90414 del 05/03/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. d);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che in data 25/06/2019 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 10/07/2019, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale VIA, ritenuto che l’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, ha espresso parere favorevole al rilascio della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo della concessione con l’individuazione di ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza di seguito riportate:
CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 24/07/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 10/07/2019;
decreta
Luigi Masia
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