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Bur n. 102 del 10 settembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 88 del 27 agosto 2019

ETRA S.P.A. Istanza di rinnovo di derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico della Roggia Molina Centrale idroelettrica di Camazzole, in Comune di Carmignano di Brenta. Prot. n. 1176IIC- ex 543IIC Comune di localizzazione: Carmignano di Brenta (PD) Procedura ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo di derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico della Roggia Molina Centrale idroelettrica di Camazzole, presentata dalla società Etra S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/06, così come modificato, da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di derivazione d’acqua superficiale ad uso idroelettrico in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Etra S.p.a. (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Largo Paolini n. 82B CAP 36061, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con nota prot. n. 50359 del 06/02/2019;

VISTA la nota prot. n. 90414 del 05/03/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. d);

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che in data 25/06/2019 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 10/07/2019, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • esaminata la documentazione relativa studio preliminare ambientale e quanto ad esso allegato;
  • atteso che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
  • considerato che l’impianto dovrebbe garantire una producibilità media annua di circa 856.000 kWh, e che la tipologia d’impianto in progetto si colloca nell’ambito dello sviluppo delle energie derivate da fonti rinnovabili, individuate con il D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
  • considerato che la suddetta derivazione non risulta soggetta al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV/DE) in quanto trattasi di derivazione idroelettrica che non sottende alcun tratto di corso d’acqua;
  • considerato che durante il sopralluogo sono state rilevate notevoli pressioni sonore dovute alla risorsa idrica totalmente transitante sul canale by-pass;
  • considerato che non sono pervenuti osservazioni e pareri;
  • considerato che l’elaborato “Relazione sulle strutture”, non risulta sufficientemente esaustivo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale VIA, ritenuto che l’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, ha espresso parere favorevole al rilascio della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo della concessione con l’individuazione di ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Prima della sottoscrizione del Disciplinare di Rinnovo della Concessione, il richiedente dovrà:
    • effettuare una verifica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (disponibile nel sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell’impianto, in orari diurni e notturni (massimo impatto acustico con impianto in esercizio e con impianto in arresto con la totalità della risorsa idrica transitante sul canale di by-pass). Il documento dovrà essere trasmesso al Comune, alla Provincia, ad ARPAV e al GC di Padova; nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune un piano di interventi per il rientro nei limiti;
    • effettuare una verifica finalizzata a dimostrare l’idoneità statica delle strutture esistenti. Il documento, sottoscritto da un tecnico abilitato, dovrà essere trasmesso al GC di Padova;
    • effettuare l’istallazione di strumentazione esterna al perimetro di impianto per consentire a personale dipendente del Consorzio di Bonifica Brenta di eseguire la manovra o chiusura della paratoia di by pass, qualora eventi di criticità lo rendessero necessario;
    • rendere disponibile il dato del livello di monte al gestore del corso d’acqua;
    • predisporre adeguata gargamatura idonea alla posa della panconatura della paratoia di by pass. I panconi dovranno essere in impianto per poter intervenire in caso di avarie dei sistemi automatici;
    • integrare e perfezionare il quadro economico del Piano di Ripristino, allegato all’istanza di rinnovo della concessione, secondo le indicazioni del D.R. n.2 del 27.02.2013, “indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”, riportando i costi di manutenzione delle opere in fase di esercizio al fine di poter quantificare la fidejussione prevista dalla D.G.R. n.253 del 22.02.2012.
  3. Sulla base delle risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere messe in atto idonee misure di mitigazione/adeguamento strutturale.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 24/07/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 10/07/2019;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/07/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di rilasciare la compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo della concessione con l’individuazione di ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza riportate in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Etra SPA (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Largo Paolini n. 82B CAP 36061, pec: protocollo@pec.etraspa.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Carmignano di Brenta (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Brenta, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo ed alla Direzione Operativa-U.O. Genio Civile di Padova;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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