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Bur n. 95 del 27 agosto 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 84 del 12 agosto 2019

Sant'Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230). Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR). Comune di localizzazione: Grezzana (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 44/1982, L.R. n. 13/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR)», presentato da Sant'Orsola S.r.l. e Consorzio Marmisti della Valpantena. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Sant'Orsola S.r.l. e Consorzio Marmisti della Valpantena, acquisita agli atti con protocollo regionale 49159 in data 08/02/2018; richiesta di sospensione (per un periodo di 30 (trenta) giorni) del procedimento pervenuta dalla società Sant'Orsola S.r.l. e il Consorzio Marmisti della Valpantena, acquisita al protocollo regionale 169256 in data 30/04/2019; richiesta discussa durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 08/05/2019; nota in data 16/05/2019, protocollo regionale 192029, di sospensione dei termini della procedura di V.I.A. in oggetto di 30 (trenta) giorni; nota della Direzione Difesa del Suolo U.O. Geologia, protocollo 296434 in data 05/07/2019, con la quale ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al piano di coltivazione della cava in questione (inteso sia sotto il profilo estrattivo, sia sotto quello ricompostivo), correlata alla realizzazione della discarica, nel rispetto di alcune prescrizioni; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 86) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 10/07/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/07/2019, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 24/07/2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 08/02/2018 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, da Sant’Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 44/1982, L.R. n. 13/2018 e D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 49159.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, valutata la documentazione allegata all’istanza, con nota in data 08/03/2018 – protocollo 89748, ha comunicato al proponente la mancanza dei requisiti per poter procedere alla verifica di completezza della documentazione ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii

La Società proponente ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 13/03/2018 al protocollo regionale 95700.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 23/03/2018 – protocollo 112784, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 29/03/2018 - protocollo 120431 gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 159018 in data 30/04/2018, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 02/05/2018, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni, inoltrata ai proponenti con nota in data 24/01/2019 – protocollo regionale 29442.

I proponenti, in risposta alla richiesta integrazioni, hanno depositato (in data 18/02/2019 – protocollo 66782) la dichiarazione aggiornata di non necessità dei Valutazione di Incidenza e la relativa relazione allegata alla dichiarazione di non necessità a VINCA (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018), inoltrata (con nota del 29/03/2019 –protocollo 126376) all’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 244867, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 14/06/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.

In data 09/04/2018, presso la sede del Consorzio Marmisti della Valpantena a Grezzana (VR), il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento (come da dichiarazione del Consorzio acquisita in data 09/04/2018 al protocollo regionale 132537 e dichiarazione del Comune di Grezzana (VR) acquisita in data 03/07/2018 al protocollo regionale 275043).

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 9891 – Class. 34.10.06/4.1 del 27/04/2018 (acquisita al protocollo regionale 157826 in data 27/04/2018), ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto de equo e ha rilasciato contestualmente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Comune di Grezzana (VR), con nota acquista al protocollo regionale 161025 in data 02/05/2018, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall’U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 23/03/2018, protocollo 112784).

Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 164073 in data 04/05/2018 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/05/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 07/03/2019, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento e una riunione tecnica in data 18/02/2019, alla quale sono state invitate le medesime Amministrazioni e gli Enti interessati.

Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 7/2018):

Mittente

Data acquisizione al
protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Provincia di Verona

04/07/2018

278502


La Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 28/02/2019 – protocollo 84758, ha comunicato quanto segue:

  • l’intervento proposto configurandosi quale variante sostanziale al piano di coltivazione di cava è soggetto, ai sensi della L.R. n. 44/1982 e della D.G.R. n. 652/2007, a preventiva valutazione da parte della C.T.R.A.E., la cui espressione costituirà parere della Direzione regionale in ordine alla compatibilità con la normativa mineraria, nell’ambito della procedura di V.I.A.
  • all’esito favorevole dell’istruttoria, il provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava riguarderà:
    • l’autorizzazione all’asporto e commercializzazione del quantitativo di materiale che precedentemente era stato quantificato come scarto ed associato da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale del sito;
    • l’autorizzazione di una ricomposizione della cava morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata;
  • ai fini della prosecuzione dell’iter istruttorio dell’istanza in argomento, per consentire alla Direzione regionale di sottoporre alla C.T.R.A.E. il progetto di variante sostanziale del piano di coltivazione della cava, risulta necessario acquisire la documentazione integrativa volta ad evidenziare le modalità ricompostive della cava in relazione alla variante sostanziale richiesta, tenendo in considerazione che l’art. 14 comma 2 della L.R. n. 44/1982, non ammette per le cave una ricomposizione ambientale diversa dalla restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli.

Nel corso dell’istruttoria, i proponenti hanno trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 7/2018), acquisita dagli Uffici regionali:

  • in data 18/02/2019 al protocollo 66782;
  • in data 30/05/2019 al protocollo 210564 (inoltrata per il seguito di competenza alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia con nota in data 05/06/2019 – protocollo 218751);
  • in data 31/05/2019 al protocollo 213600.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

La società Sant’Orsola S.r.l. e il Consorzio Marmisti della Valpantena, con nota acquisita dagli Uffici regionali in data 30/04/2019, al protocollo 169256, ha presentato formale richiesta di sospensione del procedimento in questione. Per un periodo di 30 (trenta) giorni.

La richiesta e stata discussa durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 08/05/2019.

Gli Uffici regionali con nota in data 16/05/2019, protocollo 192029, hanno comunicato la concessa della sospensione dei termini della procedura di V.I.A. in oggetto di 30 (trenta) giorni.

La Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, con nota acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al piano di coltivazione della cava in questione (inteso sia sotto il profilo estrattivo, sia sotto quello ricompostivo), correlata alla realizzazione della discarica, nel rispetto di alcune prescrizioni.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 36/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 3/2000;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 13/2018;
VISTA la L.R. n. 15/2018;
VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (approvato con D.C.R. n. 30/2015);
VISTA la D.G.R. n. 652/2007;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 464/2010;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 536 del 15/07/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1987/2014
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTO il parere n. 86, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 10/07/2019, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:

  • giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di “Progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti – Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR)” presentato da Sant’Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società gestore della discarica Sant’Orsola S.r.l.), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali precedentemente indicate;
  • dell’autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 13/2018, alle seguenti variazioni al piano di coltivazione della cava Orsara 1, nel Comune di Grezzana (VR), autorizzato con D.G.R. n. 536 del 15/04/2014:
  • estrazione parziale asporto del materiale che attualmente viene impiegato per la ricarica di aorte del vuoto di cava fini alla quota basale della discarica autorizzata, posto che quota parte di tale materiale dovrà essere impiegato nella ricomposizione ambientale in variante;
  • approvazione, per la parte di area di cava non ancora interessata dall’intervento di discarica finora realizzato, di una ricomposizione ad uso agricolo morfologicamente diversa da quella attualmente autorizzata che comporta, nel bilancio tra volumetrie di materiale da asportare e materiale necessario all’effettuazione della ricomposizione ambientale di cava, una riduzione del materiale utile alienabile:

nel rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1.  Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2.  Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

2.1) di non determinare uno scadimento dell’idoneità ambientale rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Saga pedo, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Hystrix cristata) ovvero di orientare gli interventi di ricomposizione del complesso estrattivo/discarica al recupero di superficie di equivalente idoneità per le medesime specie;

2.2) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

3.  Prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in capo alla Provincia di Verona secondo quanto previsto dall’art. 26 della L.R. n. 3/2000, dovrà essere presentato il dettaglio dei costi di gestione post-operativa individuati nel Piano finanziario.

4.  Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dalla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, di cui alla nota acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 296434 in data 05/07/2019:

4.1) fare obbligo alle ditte titolari della discarica e della cava di mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l’intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio;

4.2) fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di mantenere costantemente all’interno dell’area della cava un quantitativo di materiale di scarto ed associato almeno pari alle necessità ricompositive, come da variante richiesta;

4.3) fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava di caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non ancora interessata dall’intervento di discarica finora realizzato, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 761/2010 e D.G.R. n. 1987/2014, per quanto riguarda l’eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla D.G.R. n. 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colanna A tab 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell’area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2019).

5.  Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e da prevenire e contrastare inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze inquinanti.

6.  Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi. I mezzi di trasporto di materiali da e verso la cava dovranno essere dotati di idonei teli di copertura.

7.  In merito all’attività di discarica, l'eventuale scarico di rifiuti pulverulenti e la movimentazione dei mezzi all’interno dell’area devono essere effettuati con modalità di gestione atte a limitare il più possibile il trasporto eolico delle polveri. Qualora sia necessario, si dovrà provvedere a bagnare le superfici nei periodi secchi e a moderare la velocità degli automezzi.

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 293349 del 03/07/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 86 del 10/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 10/07/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/07/2019;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 24/07/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 10/07/2019;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Direzione Ambiente, la chiusura del procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione del progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti – Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR), attivato da Sant’Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 86 del 10/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società gestore della discarica Sant’Orsola S.r.l.), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 121/2019 in data 11/06/2019 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 244867 in data 14/06/2019), espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
  3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante al progetto di ricomposizione mediante discarica per rifiuti inerti – Cava Orsara, nel Comune di Grezzana (VR)” presentato da Sant’Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 86 del 10/07/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/07/2019;
  5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società gestore della discarica Sant’Orsola S.r.l. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  6. di stabilire che, valutato il contenuto delle norme transitorie previste dalla L.R. n. 13/2018, l’istanza in questione è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ambiente, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto de quo;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento a Sant’Orsola S.r.l. (con sede legale in Via Don L. Bodini, 1 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 02764200230 – PEC: selcsrl@pec.it) & Consorzio Marmisti della Valpantena (con sede legale in Via Domenico Da Lugo, 19 – 37020 Lugo di Grezzana (VR) C.F. 01707830230 – PEC: marmistivalpantena@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

84_Allegato_DDR_84_12-08-2019_400541.pdf

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