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Bur n. 95 del 27 agosto 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 83 del 12 agosto 2019

ETRA S.p.A. - Centro biotrattamenti Camposampiero. 2^ fase: 3a linea ossidazione, nuova sezione sedimentazione finale, filtrazione, disinfezione, 2a linea disidratazione fanghi e codigestione anaerobica, essiccamento fanghi, pretrattamenti percolati codigestione, filtrazione aria. Comune di localizzazione: Camposampiero (PD). Parere Commissione Regionale V.I.A. del 31/07/2013, n. 429. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 1776 del 03/10/2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 1776 del 03/10/2013 per il progetto presentato dalla ditta ETRA S.p.A. relativo a "2^ fase: 3a linea ossidazione, nuova sezione sedimentazione finale, filtrazione, disinfezione, 2a linea disidratazione fanghi e codigestione anaerobica, essiccamento fanghi, pretrattamenti percolati codigestione, filtrazione aria" sito nel comune di Camposampiero (PD), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Centro biotrattamenti Camposampiero 2^ fase: 3a linea ossidazione, nuova sezione sedimentazione finale, filtrazione, disinfezione, 2a linea disidratazione fanghi e codigestione anaerobica, essiccamento fanghi, pretrattamenti percolati codigestione, filtrazione aria” sito nel Comune di Camposampiero (PD), presentato dalla ditta ETRA S.p.A. è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 1776 del 03/10/2013 che ha fatto proprio il parere n. 429 del 31/07/2013 della Commissione Regionale VIA (Allegato A alla citata DGR n. 1776), esprimendo giudizio di compatibilità ambientale favorevole, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, approvandone nel contempo il progetto definitivo ed autorizzandone la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA la DGR n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;

VISTA l’istanza formulata dalla ditta ETRA S.p.A. con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 397075 del 01/10/2018, successivamente perfezionata in data 23/11/2018 con prot. n. 478631, in cui si chiede la proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 1776 del 03/10/2013, fino al 30/06/2023;

VISTA la nota prot. n. 515774 del 18/12/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato, ai sensi della L.R. 4/2016 e della DGR n. 94 del 31/01/2017, l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga del provvedimento di VIA e l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che il primo progetto del Centro di Biotrattamenti di Camposampiero è stato redatto nell’ottobre 1998 e approvato con Decreto della Giunta di Regione Veneto n. 561 del 02/03/1999, in base al parere CTRA n. 2757 del 26/11/1998, e che i lavori erano suddivisi in diverse fasi;

CONSIDERATO che la Provincia di Padova, a seguito della conclusione dei lavori di realizzazione delle opere di 1ª fase, con Provvedimento n. 5172/EC/2007 del 03/08/2007, poi aggiornato con Provvedimento n. 5519/EC/2012 e valido fino al 30/06/2022, ha autorizzato l’esercizio ed il relativo scarico nel corpo idrico Muson dei Sassi del Centro di Biotrattamenti costituito dall’impianto di depurazione dei reflui urbani e dall’impianto di digestione anaerobica di rifiuti a matrice organica con recupero energetico del biogas, per una potenzialità di 35.000 A.E. per il depuratore e 53.500 t/anno per il trattamento rifiuti;

CONSIDERATO che il Genio Civile di Padova, con Decreto n. 63 del 04/03/2011, ha anche rilasciato la concessione idraulica per lo scarico delle acque depurate nel torrente Muson dei Sassi, valida fino al 04/03/2021;

CONSIDERATO che con la DGR n. 1776 del 03/10/2013, sono state approvate le opere di 2a fase, per una potenzialità di 70.000 A.E. per il depuratore e 78.500 t/anno per il trattamento rifiuti;

CONSIDERATO che l’impianto in oggetto ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (che ricomprende anche l’autorizzazione alle emissioni dell’impianto) con Decreto del Direttore Dipartimento Ambiente della Regione Veneto n. 37 del 07/07/2015;

VISTA la nota prot. n. 335145 del 10/08/2018 della Direzione Ambiente della Regione, in cui si specifica che la competenza relativa al rilascio dell’AIA per le attività svolte dall’impianto, ai sensi della L.R. n. 4/2016, è in capo alla Provincia di Padova;

CONSIDERATO che in seguito alla realizzazione della prima parte delle opere approvate, in data 23/10/2018 con prot. n. 98576, la ditta ETRA S.p.a. ha presentato alla Provincia di Padova domanda di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la configurazione a 70.000 A.E.;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con prot. n. 337853 del 29/07/2019;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 06/08/2019 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto: 

  • delle dichiarazioni del proponente da cui risulta che l’istanza è riferita al progetto valutato nell’ambito del procedimento conclusosi con DGR n. 1776 del 03/10/2013 e che sono stati completati i lavori relativi a tutta la linea acque, mentre rimangono da completare la linea fanghi e rifiuti e le sistemazioni ambientali;
  • delle motivazioni della richiesta di proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e rendicontare le opere;
  • della Relazione di collaudo delle opere eseguite, trasmessa alla Provincia di Padova il 23/10/2018 con prot. n. 98576;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, conferma la compatibilità ambientale del progetto già valutato e la validità delle conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 429 del 31/07/2013, con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 429 del 31/07/2013 della Commissione regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse e dello stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 1776 del 03/10/2013, pubblicata nel BURV n. 91 del 29/10/2013, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 429 del 31/07/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

1.  Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2.  Dovrà essere effettuata un'indagine olfattometrica entro tre mesi dal completamento degli interventi, secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per verificare l'entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. Qualora la gestione dell'impianto provochi odori molesti, l'azienda dovrà intervenire tempestivamente per risolvere il problema. I risultati dell'indagine olfattometrica dovranno essere inviati a tutti gli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune, ULSS e ARPAV).

3.  I biofiltri per il trattamento delle emissioni (sia nuovi, che esistenti) dovranno essere sottoposti a manutenzione mediante costante integrazione del letto, mantenendone l'altezza a circa 2 metri, e periodico rivoltamento del letto, con cadenza almeno semestrale. Il letto del biofiltro dovrà essere sostituito con cadenza almeno triennale.

4.  Il collaudo funzionale della linea fanghi e rifiuti dovrà verificare i set-point del pH degli scrubber acido e basico, le portate minime di ricircolo e di spurgo di ciascun scrubber. Tali parametri dovranno essere rispettati in sede di esercizio. Dovrà, inoltre, essere verificata l'efficienza dello stadio acido e dello stadio basico riguardo all'abbattimento dell'NH3 e dell'H2S, rispettivamente.

5.  Venga realizzata e mantenuta nel tempo la barriera arborea lungo il perimetro dell’impianto, tramite utilizzo di essenze arboree perenni e come da progetto approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. 561 del 02/03/1999, dando priorità all’utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione, conformemente ai disposti di cui alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004.

6.  Nella configurazione di progetto con potenzialità di 70.000 A.E. l’impianto garantirà il rispetto dei limiti allo scarico previsti dal P.T.A., con riferimento ad area sensibile:

Parametro di riferimento
(media giornaliera)

Agglomerato > 10.000 AE

Concentrazione
[mg/l]

% di riduzione

BOD5 (senza nitrificazione)

≤ 25

≥ 80

COD

≤ 125

≥ 75

Solidi Sospesi

≤ 35

≥ 90

 

Parametro di riferimento
(media annua)

ID 10.000 < Agglomerato < 100.000

Concentrazione
[mg/l]

% di riduzione

Fosforo totale (P)

≤ 2

80

Azoto Totale (N)

≤ 15

70 ÷ 80

 

Il rispetto dei limiti sopra indicati per Azoto totale e/o Fosforo totale non sarà applicato qualora a livello di bacino sia verificato il raggiungimento dell’obbiettivo dell’abbattimento del 75% del carico complessivo dei succitati nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane.

7  Quantità di rifiuti trattabili alla codigestione anaerobica:

 

Già autorizzati con la
1a fase (tonn t.q./anno)

Totale con l’autorizzazione della
2a fase (tonn t.q./anno)

FORSU e Scarti vegetali
(al netto degli scarti)

16.000

26.000

Liquami zootecnici o altri
rifiuti compatibili

25.000

25.000

Fango da impianto
depurazione*

12.500
(rif. 3% secco)

27.216
(rif. 5% secco)


(*) La percentuale di SS del fango di depurazione al 5% è prevista in ingresso alla codigestione dopo l’ispessimento dinamico dello stesso.


8.  L’area dell’impianto, asfaltata o a verde, dovrà essere mantenuta in ordine senza presenza di cumuli di materiali e attrezzature dismessi, pozzanghere, fanghi, ecc.

9.  I mezzi di cantiere e i mezzi di trasporto pesanti, da e verso il cantiere, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all’uscita dai cantieri medesimi. Va comunque garantito il non imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi.

10.  Venga inviata ai trattamenti primari, compresa la dissabbiatura e disoleatura, la portata minima di 3 Qm.

11.  Venga previsto l’autocontrollo degli scarichi idrici secondo le frequenze ed i parametri previsti dal D.Lgs. 152/2006, All.5 alla parte III, e dal piano di tutela delle acque per i depuratori oltre 50000 A.E.;

12.  Per le emissioni in atmosfera degli impianti destinati alla produzione di energia di cogenerazione siano previste analisi periodiche con cadenza almeno annuale per i parametri ed i limiti alle emissioni, previsti dalla parte III, allegato 1, Parte V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

13.  Le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite nel rispetto del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 e dei provvedimenti autorizzativi della provincia di Padova attualmente in vigore per la discarica di Campodarsego. Per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori si utilizzi la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB di ARPAV relativo alle terre e rocce).

14.  Salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza in sede autorizzativa, vanno rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 13344 del 24/07/2013 ed in particolare quanto di seguito riportato:

  1. sia realizzato il potenziamento delle piantumazioni mediante la realizzazione di più filari costituiti da alberi o arbusti, da mettere a dimora lungo i confini, principalmente lungo il confine est, ma anche negli altri tre lati, con impiego di specie autoctone ed ecologicamente adattate al sito, di pronto effetto, munite di idoneo piano di manutenzione, che ne assicuri la buona conservazione nel tempo;
  2. le piantumazioni dovranno consentire di mitigare efficacemente l'impianto in generale nel suo perimetro, ma soprattutto dalla S.R. 308, anche dai punti di osservazione rialzati della richiamata S.R., in corrispondenza della sopraelevazione stradale rispetto alla rotatoria, e l'intervento sarà curato da esperti botanici;
  3. ogni intervento che preveda movimentazione del terreno, anche a limitata profondità, sia effettuato con assistenza archeologica continuativa a cura di personale dotato di adeguata professionalità e con oneri non a carico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla quale compete la direzione scientifica degli aspetti di natura archeologica;
  4. eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
  5. la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto dovrà essere avvisata con congruo anticipo (minimo 15 giorni) dalla data di inizio dei lavori;

15  Ogni intervento ulteriore rispetto a quanto oggetto della procedura di VIA conclusasi con la DGR n. 1776 del 03/10/2013 (in particolare opere relative alla 3a fase del progetto originario o alla produzione di biometano da FORSU), dovrà essere valutato secondo la normativa vigente.

RACCOMANDAZIONI

  1. Venga stipulato uno specifico accordo tra Comune di Camposampiero ed ETRA S.p.A. per la determinazione di un contributo come compensazione ambientale, a favore del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. Si raccomanda al Proponente di farsi parte attiva, per anticipare il completamento della viabilità in Convenzione tra Comune – Veneto Strade – Etra al fine di liberare l’abitato urbano dal traffico gravitante sull’impianto.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “2^ fase: 3a linea ossidazione, nuova sezione sedimentazione finale, filtrazione, disinfezione, 2a linea disidratazione fanghi e codigestione anaerobica, essiccamento fanghi, pretrattamenti percolati codigestione, filtrazione aria” sito nel comune di Camposampiero (PD), rilasciato con DGR n. 1776 del 03/10/2013, pubblicata nel BURV n. 91 del 29/10/2013, è prorogata fino al 30/06/2023, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 429 del 31/07/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 06/08/2019 agli atti della U.O. VIA, a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e della Direzione Ambiente.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società ETRA S.p.A., con sede legale in Comune di Bassano del Grappa (VI), in via Largo Parolini 82/b 36061, P.I. e C.F. 03278040245 – PEC: protocollo@pec.etraspa.it - e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Camposampiero, alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Brenta, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente, alla Direzione Operativa - UO Genio Civile di Padova, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno Padova e Treviso.
  5. Di demandare alla Provincia di Padova ogni ulteriore determinazione in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell’esecuzione dei lavori relativi a tutta la linea acque.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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