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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 78 del 30 luglio 2019
DOLOMITI DERIVAZIONI SRL Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Sarzana Comune di localizzazione: Voltago Agordino (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Sarzana, interessante il territorio del Comune di Voltago Agordino (BL).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Dolomiti Derivazioni Srl (C.F. e P.IVA 01111020259) con sede legale in Via Alemagna n. 9 32010 Ospitale di Cadore (BL), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 448502 del 27/10/2017;
VISTO che con nota prot. n. 473393 del 13/11/2017 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 487285 del 22/11/2017;
VISTA la nota prot. n. 513749 del 07/12/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le seguenti osservazioni:
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018, è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 67592 del 21/02/2018, ha trasmesso il proprio esito istruttorio;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 214347 del 06/06/2018 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 18/06/2018 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2019, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:
PRESO ATTO che l’istanza prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Sarzana nel territorio comunale di Voltago Agordino, in provincia di Belluno,
PRESO ATTO che le strutture principali dell’impianto sono: l’opera di presa posta in sinistra idrografica, la condotta forzata interrata della lunghezza di circa 1880 metri, la centrale di produzione posta in destra idrografica,
PRESO ATTO che in merito alla condotta forzata interrata si prevedono 5 attraversamenti in sub alveo, il primo sul torrente Sarzana e 4 relativi a rii minori,
PRESO ATTO che la portata una volta turbinata viene restituita allo stesso torrente Sarzana mediante condotto interrato uscente dalla struttura della centrale,
PRESO ATTO che le aree di intervento sono esterne ai siti di Rete Natura 2000;
PRESO ATTO che il DVM è rilasciato attraverso la rampa di risalita per pesci e che il valore di progetto fissato è di DMV 110 l/s,
CONSIDERATE le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:
CONSIDERATE le osservazioni ed i pareri acquisiti:
CONSIDERATO che con nota prot. n. 67592 del 21/02/2018 l’U.O. Commissioni Vas VINCA NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 41/2018 con la quale si propone un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza.
considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:
considerato che l’area del progetto è interessata, anche se marginalmente lungo il tratto della condotta (intersezione con la val Denorel), da un’area a pericolosità geologica P3 la cui presenza non comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere (vedi art. 8 e 9 delle Norme Tecniche del PAI), ma evidenzia una fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione;
considerato che si ritengono necessarie, come previsto dalla relazione geologica allegata al progetto, specifiche verifiche geognostiche per l’individuazione delle caratteristiche geotecniche e geologiche dei terreni interessati dai lavori di sbancamento e dalle opere di fondazione, in particolare nella zona della presa e della centrale, e l’installazione di tubi piezometrici per stabilire l’andamento dei moti di filtrazione sull’andamento dei deflussi sotterranei che possono richiedere l’utilizzo di particolari accorgimenti;
considerato che, come anche riportato nella medesima relazione geologica sopra citata, la posa della condotta interesserà tratti di versante a maggior acclività, richiedendo quindi, durante la fase di scavo della trincea di posa, una particolare attenzione sia per la sicurezza delle maestranze che per la stabilità delle aree circostanti.
considerato che risulta necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi delle fonti di pressione;
preso atto che la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso nella propria nota prot. n.0025860/2017 ha dichiarato di ritenere “che l’intervento in oggetto abbia effetti tali da rendere necessario l’espletamento della procedura di VIA, al fine di ottenere maggiori approfondimenti progettuali in relazione alla sofferenza degli ecosistemi presenti, conseguentemente alla rilevante diminuzione delle portate naturali presenti in alveo, oltre che all’aspetto estetico e paesaggistico per la diminuzione della quantità d’acqua fluente sul corpo idrico;
considerato che la valle del T. Sarzana è circondato da siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ed in particolare il sito “Pale di San Lucano – San Martino – Dolomiti Bellunesi – vette Feltrine”;
considerato che l’opera di presa si inserisce in tratto del T. Sarzana privo di opere antropiche, raggiungibile con difficoltà attraverso un pendio scosceso per cui anche la realizzazione della viabilità di servizio comporterebbe una notevole trasformazione del paesaggio;
considerato:
Valore ambientale del CI
Intensità dell’impatto generato dalla derivazione singola / cumulo di derivazioni
Lieve
Moderata
Alta
Elevato
ALTO (*)
Buono
MEDIO
|_| ALTO (*)
Sufficiente
BASSO
Scarso
Cattivo
Tabella 6: matrice del rischio ambientale per le acque superficiali
(*) È sempre ammessa la deroga in applicazione dell’art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all’uso potabile. Sono altresì sempre ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l’intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.
TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
Inoltre, allo stato attuale, non risultano superabili gli effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico 440-10 T.Sarzana.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 13/03/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 27/02/2019;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 125204 del 28/03/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni, salvo eventuale richiesta di proroga, per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 138932 del 08/04/2019;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 05/06/2019, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, ha espresso all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni di seguito elencate:
1) considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:
Risposta proponente
Considerazioni gruppo istruttorio
Il comitato VIA nel parere del 27/02/2019 ha valutato che il progetto comunque necessitasse degli approfondimenti sopra elencati.
Pertanto, tali motivi ostativi non si ritengono essere stati superati.
2) considerato che risulta necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi delle fonti di pressione;
Il proponente ribadisce di aver già presentato un elaborato progettuale sugli aspetti cumulativi dell’opera, che il comitato VIA nel parere del 27/02/2019 ha valutato necessitasse di approfondimenti.
Si ribadisce che:
Preso atto del contenuto dell’art. 301 del Codice dell’ambiente, d.lgs. n.152/2006, che legittima il principio di precauzione alla base del diritto ambientale, si ritiene tale motivo ostativo non essere stato superato.
Inoltre, su tale punto la Provincia di Belluno con nota del 03/06/2019 e nota prot. n. 216872 del 04/06/2019 ha comunicato che “Preliminarmente non si comprende come il Comitato possa valutare gli impatti ambientali derivanti dal progetto trascurando tra essi quelli derivanti dalla sottrazione delle portate fluenti in alveo. Ciò detto si ribadisce in questa sede quanto già contenuto nel contributo istruttorio provinciale di cui al prot. 6253 del 26/02/2019 e nella nota regionale prot. 125204 del 28/03/2019, ovvero che le indicazioni metodologiche della “Direttiva Derivazioni” possano essere utilizzate quale ausilio tecnico all’istruttoria nell’ambito della discrezionalità tecnica in capo al Comitato VIA Regionale, in applicazione dei principi comunitari dell’azione preventiva e di precauzione, al fine di verificare che la derivazione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico 440_10 Torrente Sarzana, ovvero il mantenimento dello stato Buono in attuazione del “Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Alpi Orientali”, evidenziando la metodologia applicata nel caso di specie un alto rischio ambientale di decadimento connesso alla realizzazione della derivazione. Si deve considerare a questo proposito che la “Direttiva Derivazioni” ha introdotto una precisa metodologia di valutazione proprio al fine di conseguire in modo più efficace gli obiettivi posti dalla Direttiva 2000/60/CE, anche nella prospettiva di archiviare la fase di precontenzioso costituita dal caso PILOT 6011/ENVI/2014, e che le disposizioni contenute nella stessa “Direttiva Derivazioni”, ai sensi dell’art. 8 della Delibera del 14/12/2017 n. 1 di adozione, sono state qualificate come immediatamente vincolanti, mentre che l’art. 5, comma 1 – lett. d), obbliga gli Enti interessati ad adottare i provvedimenti necessari per garantire l’attuazione della medesima Direttiva. L’utilizzo di tale metodologia di valutazione per il progetto in esame, risulta pertanto conforme a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e costituisce attuazione dei sopra richiamati principi di derivazione comunitaria (azione preventiva e precauzione), tenendo conto da ultimo che la “Direttiva Derivazioni” non esclude affatto la sua applicazione ai procedimenti pendenti alla data di sua adozione. Relativamente all’affermazione secondo la quale la valutazione dovrebbe limitarsi all’impatto dovuto alla realizzazione dell’opera e non alla derivazione, si richiamano i contenuti dell’art. 7 dello schema di disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante della società istante ed allegato alla determina di concessione n. 1853 del 25/10/2016 (entrambe allegati alla presente); in particolare, il richiamo al principio sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt. 73 e 77 del D.Lgs. 152/2006 relativo al non deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico, legittima che le necessarie verifiche vengano effettuate nella successiva fase procedimentale volta al rilascio della “autorizzazione unica”. Pare a questo proposito opportuno rilevare che nel giudizio promosso avanti al TSAP (R.G. 68/2017) dal Comune di Voltago Agordino e avente ad oggetto la Determinazione dirigenziale della Provincia di Belluno n. 1853 del 25/10/2016 di rilascio della concessione di derivazione, la società Dolomiti Derivazioni nella sua Memoria di costituzione (che si allega), nel contestare la fondatezza del IV Motivo di Ricorso (cfr. pag. 18 del Ricorso che si allega) volto a denunciare la mancanza di valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di altre opere di derivazione, ha espressamente riconosciuto a pag. 14 che “l’istruttoria necessaria a confermare che ’impianto non inciderà sullo stato di qualità delle acque, verrà effettuata con la Valutazione di Impatto Ambientale; e ove tale valutazione fosse negativa, l’impianto non potrebbe mai essere realizzato, a prescindere dall’attuale assenso della concessione. La concessione impugnata è, infatti, sospensivamente condizionata al buon esito del procedimento di autorizzazione unica e quindi di V.I.A. (o screening) ” (cfr. anche le pagg. 15-16). Ne consegue che, proprio con riferimento al presente progetto, la Dolomiti Derivazioni ha quindi espresso pieno consenso agli esiti della valutazione ambientale, sia sotto il profilo dell’impianto che della derivazione.”
Le attività di monitoraggio del sito in esame hanno avuto inizio nell’anno 2010 ed il primo periodo di monitoraggio è relativo agli anni 2010-2013, proseguendo anche negli anni successivi;
Inoltre, nello schema di disciplinare di concessione, sottoscritto dalla ditta in occasione del rilascio della concessione, dal rigo 475 al 478 era già prefigurato che nel proseguo del procedimento si sarebbe dovuta verificare la compatibilità dell'impianto con la presenza del sito di riferimento.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 19/06/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 05/06/2019;
decreta
Luigi Masia
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