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Bur n. 93 del 20 agosto 2019


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 78 del 30 luglio 2019

DOLOMITI DERIVAZIONI SRL Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Sarzana Comune di localizzazione: Voltago Agordino (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Sarzana, interessante il territorio del Comune di Voltago Agordino (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

 ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Dolomiti Derivazioni Srl (C.F. e P.IVA 01111020259) con sede legale in Via Alemagna n. 9 32010 Ospitale di Cadore (BL), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 448502 del 27/10/2017; 

VISTO che con nota prot. n. 473393 del 13/11/2017 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 487285 del 22/11/2017;

VISTA la nota prot. n. 513749 del 07/12/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso (prot. n. 0025860 del 06/12/2017), acquisito con prot. n. 512546 del 06/12/2017;
  • Comune di Voltago Agordino (prot. n.220 del 16/01/2018), acquisite con prot. n. 24726 del 22/01/2018;
  • Sig.ra Giovanna Ceiner di Italia Nostra Sez. Belluno, acquisite con prot. n. 23491 del 22/01/2018;
  • Sig. Marco Parissenti, acquisite con prot. n. 23549 del 22/01/2018;
  • Sig.ra Lucia Ruffato, acquisite con prot. n. 23450 del 22/01/2018;
  • Sig. Renato Panciera, acquisite con prot. n. 33302 del 29/01/2018
  • Controdeduzioni di Dolomiti Derivazioni, acquisite con prot. n. 523234 del 21/12/2018;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018, è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 67592 del 21/02/2018, ha trasmesso il proprio esito istruttorio;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 214347 del 06/06/2018 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 18/06/2018 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2019, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:

PRESO ATTO che l’istanza prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Sarzana nel territorio comunale di Voltago Agordino, in provincia di Belluno,

PRESO ATTO che le strutture principali dell’impianto sono: l’opera di presa posta in sinistra idrografica, la condotta forzata interrata della lunghezza di circa 1880 metri, la centrale di produzione posta in destra idrografica,

PRESO ATTO che in merito alla condotta forzata interrata si prevedono 5 attraversamenti in sub alveo, il primo sul torrente Sarzana e 4 relativi a rii minori,

PRESO ATTO che la portata una volta turbinata viene restituita allo stesso torrente Sarzana mediante condotto interrato uscente dalla struttura della centrale,

PRESO ATTO che le aree di intervento sono esterne ai siti di Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che il DVM è rilasciato attraverso la rampa di risalita per pesci e che il valore di progetto fissato è di DMV 110 l/s,

CONSIDERATE le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:

  • Clima e qualità dell’aria
  • Suolo e sottosuolo
  • Ambiente idrico
  • Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche
  • Paesaggio
  • Socio-economica
  • Rumore e vibrazioni
  • Radiazioni elettromagnetiche
  • Salute pubblica
  • Traffico
  • Rifiuti

CONSIDERATE le osservazioni ed i pareri acquisiti:

  • Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso (prot. n. 0025860 del 06/12/2017), acquisito con prot. n. 512546 del 06/12/2017;
  • Comune di Voltago Agordino (prot. n.220 del 16/01/2018), acquisite con prot. n. 24726 del 22/01/2018;
  • Sig.ra Giovanna Ceiner di Italia Nostra Sez. Belluno, acquisite con prot. n. 23491 del 22/01/2018
  • Sig. Marco Parissenti, acquisite con prot. n. 23549 del 22/01/2018;
  • Sig.ra Lucia Ruffato, acquisite con prot. n. 23450 del 22/01/2018;
  • Sig. Renato Panciera, acquisite con prot. n. 33302 del 29/01/2018

CONSIDERATO che con nota prot. n. 67592 del 21/02/2018 l’U.O. Commissioni Vas VINCA NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 41/2018 con la quale si propone un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza.

considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali, mantenendo riferimento alle alluvioni con media probabilità di accadimento;
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, previo confronto con l’Ente idraulico territorialmente competente, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali, considerando il trasporto solido, compreso quello vegetale del bacino interessato;
  • ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. con definizione a cura dell’estensore della valutazione idraulica, secondo un principio di stress-test;
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di detto materiale;
  • pertinente valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata, dovuta a fenomeni erosivi o franamenti, soprattutto per le parti in prossimità alla sponda, e dei conseguenti effetti;
  • definizione di alternativa al rilascio nel torrente delle portate turbinate, per il contenimento di effetti erosivi, mediante valutazione con la modifica del getto di scarico da ortogonale al flusso del torrente a laterale o parallelo;
  • definizione esaustive delle modalità costruttive di attraversamenti in subalveo esplicitando, per il tratto interessato, l’esclusione di attivazione di aspetti critici per attività di erosione o deposito;
  • pertinente valutazione su eventuali aspetti critici generabili dall’opera di presa e carico della condotta, per la posizione prevista in progetto che diviene sponda del torrente;
  • conclusione sintetica della relazione idraulica, con modalità discorsiva non specialistica, esplicitando i contenuti, le risoluzioni, indicando i franchi idraulici di sicurezza ante e post opera, con attestazione, dell’estensore della relazione, di non aumentare in alcun modo il grado di rischio idraulico nelle aree rivierasche e delle eventuali infrastrutture site nelle vicinanze;

considerato che l’area del progetto è interessata, anche se marginalmente lungo il tratto della condotta (intersezione con la val Denorel), da un’area a pericolosità geologica P3 la cui presenza non comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere (vedi art. 8 e 9 delle Norme Tecniche del PAI), ma evidenzia una fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione;

considerato che si ritengono necessarie, come previsto dalla relazione geologica allegata al progetto, specifiche verifiche geognostiche per l’individuazione delle caratteristiche geotecniche e geologiche dei terreni interessati dai lavori di sbancamento e dalle opere di fondazione, in particolare nella zona della presa e della centrale, e l’installazione di tubi piezometrici per stabilire l’andamento dei moti di filtrazione sull’andamento dei deflussi sotterranei che possono richiedere l’utilizzo di particolari accorgimenti;

considerato che, come anche riportato nella medesima relazione geologica sopra citata, la posa della condotta interesserà tratti di versante a maggior acclività, richiedendo quindi, durante la fase di scavo della trincea di posa, una particolare attenzione sia per la sicurezza delle maestranze che per la stabilità delle aree circostanti.

considerato che risulta necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi delle fonti di pressione;

preso atto che la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso nella propria nota prot. n.0025860/2017 ha dichiarato di ritenere “che l’intervento in oggetto abbia effetti tali da rendere necessario l’espletamento della procedura di VIA, al fine di ottenere maggiori approfondimenti progettuali in relazione alla sofferenza degli ecosistemi presenti, conseguentemente alla rilevante diminuzione delle portate naturali presenti in alveo, oltre che all’aspetto estetico e paesaggistico per la diminuzione della quantità d’acqua fluente sul corpo idrico;

considerato che la valle del T. Sarzana è circondato da siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ed in particolare il sito “Pale di San Lucano – San Martino – Dolomiti Bellunesi – vette Feltrine”;

considerato che l’opera di presa si inserisce in tratto del T. Sarzana privo di opere antropiche, raggiungibile con difficoltà attraverso un pendio scosceso per cui anche la realizzazione della viabilità di servizio comporterebbe una notevole trasformazione del paesaggio;

considerato:

  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,
  • che per il principio di precauzione è richiesto un approfondimento istruttorio al fine di effettuare la valutazione sulla significatività dell’impatto della derivazione come pressione singola o accumulata ad altre pressioni derivanti dalle derivazioni già assentite o richieste;
  • che è necessario acquisire gli esiti del monitoraggio ex-ante per la valutazione del valore ambientale del corpo idrico;
  • che i criteri contenuti nell’approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell’impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi “ALTO”, “MEDIO”, “BASSO”;
  • che l’attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta la compromissione del perseguimento o il mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici;
  • che con nota n. 80847 del 26/02/2019 la Provincia di Belluno, nel caso di specie, ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d’acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all’ “Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche”, produce le seguenti risultanze:

Valore ambientale del CI

Intensità dell’impatto generato dalla derivazione singola / cumulo di derivazioni

Lieve

Moderata

Alta

Elevato

       ALTO (*)

       ALTO (*)

        ALTO (*)

Buono

       MEDIO

       ALTO (*)

  |_|  ALTO (*)

Sufficiente

       BASSO

       MEDIO

        ALTO (*)

Scarso

       BASSO

       MEDIO

        MEDIO

Cattivo

       BASSO

       MEDIO

        MEDIO


Tabella 6: matrice del rischio ambientale per le acque superficiali

(*) È sempre ammessa la deroga in applicazione dell’art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all’uso potabile. Sono altresì sempre ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l’intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.
 

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;
  • che l’impianto in argomento è previsto nel corpo idrico (cod. reg. 440_10) del torrente Sarzana che è sede di sito di riferimento come specificato dalla DGRV 1856/2015 – allegato A- “Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, quadriennio 2010-2013. Direttiva 2000/60/CE, D.lgs. 152/2006, D.M. 260/2010”;
  • che sul menzionato sito di riferimento “Non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico […] nei corpi idrici che sono sede di siti di riferimento, come individuati e descritti nel Manuale ISPRA n. 107/2014 “Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del D.M. 260/2010”, …”, secondo quanto previsto dall’allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale congiunto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali [...] "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico", in particolare il punto 8 - Tutela dei corpi idrici contenenti siti di riferimento;
  • che il sito di riferimento, per sua definizione, deve essere mantenuto invariato nelle sue caratteristiche per consentire il processo di controllo e confronto negli anni come si evince dagli allegati II e V della Direttiva 2000/60 CE e dal punto 1.1.1. dell'allegato 3 della parte III del D.lgs 152/2006;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

Inoltre, allo stato attuale, non risultano superabili gli effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico 440-10 T.Sarzana.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 13/03/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 27/02/2019;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 125204 del 28/03/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni, salvo eventuale richiesta di proroga, per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 138932 del 08/04/2019;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 05/06/2019, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, ha espresso all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni di seguito elencate:

1) considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali, mantenendo riferimento alle alluvioni con media probabilità di accadimento;
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, previo confronto con l’Ente idraulico territorialmente competente, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali, considerando il trasporto solido, compreso quello vegetale del bacino interessato;
  • ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. con definizione a cura dell’estensore della valutazione idraulica, secondo un principio di stress-test;
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di detto materiale;
  • pertinente valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata, dovuta a fenomeni erosivi o franamenti, soprattutto per le parti in prossimità alla sponda, e dei conseguenti effetti;
  • definizione di alternativa al rilascio nel torrente delle portate turbinate, per il contenimento di effetti erosivi, mediante valutazione con la modifica del getto di scarico da ortogonale al flusso del torrente a laterale o parallelo;
  • definizione esaustive delle modalità costruttive di attraversamenti in subalveo esplicitando, per il tratto interessato, l’esclusione di attivazione di aspetti critici per attività di erosione o deposito;
  • pertinente valutazione su eventuali aspetti critici generabili dall’opera di presa e carico della condotta, per la posizione prevista in progetto che diviene sponda del torrente;
  • conclusione sintetica della relazione idraulica, con modalità discorsiva non specialistica, esplicitando i contenuti, le risoluzioni, indicando i franchi idraulici di sicurezza ante e post opera, con attestazione, dell’estensore della relazione, di non aumentare in alcun modo il grado di rischio idraulico nelle aree rivierasche e delle eventuali infrastrutture site nelle vicinanze;

Risposta proponente

  1. in relazione alle considerazioni sulla necessità di approfondire l'aspetto idraulico con l'indicazione della serie di 9 punti specifici si sottolinea che la Società ha già ottenuto la concessione a derivare acqua a scopo idroelettrico rilasciata in data 25 ottobre 2016 con Determina Dirigenziale n. 1835 e tutti i punti per i quali si chiedono approfondimenti sono stati già sottoposti ad istruttoria e valutati dalla CTRD della Regione veneto che ha espresso il proprio parere favorevole con voto n. 148 del 24 luglio 2015.Le valutazioni espresse con il detto voto n. 148 sono esplicitamente riferite alle valutazioni sulla sicurezza idraulica eseguite dall'ente competente.

Considerazioni gruppo istruttorio

Il comitato VIA nel parere del 27/02/2019 ha valutato che il progetto comunque necessitasse degli approfondimenti sopra elencati.

Pertanto, tali motivi ostativi non si ritengono essere stati superati.

2) considerato che risulta necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi delle fonti di pressione;

Risposta proponente

  1. gli effetti cumulativi sono stati ampiamente valutati e l'Amministrazione ha già dato il proprio parere positivo anche a seguito della modifica della previsione del quantitativo d'acqua da rilasciare dall’opera di presa, volontariamente proposto, che supera il DMV e equivale sostanzialmente al deflusso ecologico;

Considerazioni gruppo istruttorio

Il proponente ribadisce di aver già presentato un elaborato progettuale sugli aspetti cumulativi dell’opera, che il comitato VIA nel parere del 27/02/2019 ha valutato necessitasse di approfondimenti.

Pertanto, tali motivi ostativi non si ritengono essere stati superati.

  1. che con nota n. 80847 del 26/02/2019 la Provincia di Belluno, nel caso di specie, ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d’acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all’ “Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche”, produce le seguenti risultanze:

Valore ambientale del CI

Intensità dell’impatto generato dalla derivazione singola / cumulo di derivazioni

Lieve

Moderata

Alta

Elevato

       ALTO (*)

       ALTO (*)

       ALTO (*)

Buono

       MEDIO

       ALTO (*)

  |_|  ALTO (*)

Sufficiente

       BASSO

       MEDIO

       ALTO (*)

Scarso

       BASSO

       MEDIO

        MEDIO

Cattivo

       BASSO

       MEDIO

       MEDIO


Tabella 6: matrice del rischio ambientale per le acque superficiali

(*) È sempre ammessa la deroga in applicazione dell’art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all’uso potabile. Sono altresì sempre ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l’intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.
 

Risposta proponente

  1. in relazione a quanto affermato con la nota 26 febbraio 2019 n. 80847 dalla Provincia di Belluno che ha verificato il rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua applicando direttamente i criteri dell'approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche quando invece è espresso chiaramente che tali criteri non sono direttamente applicabili per le derivazioni già assentite, si osserva che non è possibile tenere conto delle relative prescrizioni. Inoltre si ribadisce che il prelievo idrico è già stato assentito e quindi la valutazione deve limitarsi all' impatto della realizzazione dell’impianto e non sulla derivazione.

Considerazioni gruppo istruttorio

Si ribadisce che:

  • la Direttiva Derivazioni costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all’esercizio di un prelievo idrico;
  • che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla Direttiva Derivazioni risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l’attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l’ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;
  • che l’attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato (torrente Sarzana).

Preso atto del contenuto dell’art. 301 del Codice dell’ambiente, d.lgs. n.152/2006, che legittima il principio di precauzione alla base del diritto ambientale, si ritiene tale motivo ostativo non essere stato superato.

Inoltre, su tale punto la Provincia di Belluno con nota del 03/06/2019 e nota prot. n. 216872 del 04/06/2019 ha comunicato che “Preliminarmente non si comprende come il Comitato possa valutare gli impatti ambientali derivanti dal progetto trascurando tra essi quelli derivanti dalla sottrazione delle portate fluenti in alveo. Ciò detto si ribadisce in questa sede quanto già contenuto nel contributo istruttorio provinciale di cui al prot. 6253 del 26/02/2019 e nella nota regionale prot. 125204 del 28/03/2019, ovvero che le indicazioni metodologiche della “Direttiva Derivazioni” possano essere utilizzate quale ausilio tecnico all’istruttoria nell’ambito della discrezionalità tecnica in capo al Comitato VIA Regionale, in applicazione dei principi comunitari dell’azione preventiva e di precauzione, al fine di verificare che la derivazione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico 440_10 Torrente Sarzana, ovvero il mantenimento dello stato Buono in attuazione del “Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Alpi Orientali”, evidenziando la metodologia applicata nel caso di specie un alto rischio ambientale di decadimento connesso alla realizzazione della derivazione. Si deve considerare a questo proposito che la “Direttiva Derivazioni” ha introdotto una precisa metodologia di valutazione proprio al fine di conseguire in modo più efficace gli obiettivi posti dalla Direttiva 2000/60/CE, anche nella prospettiva di archiviare la fase di precontenzioso costituita dal caso PILOT 6011/ENVI/2014, e che le disposizioni contenute nella stessa “Direttiva Derivazioni”, ai sensi dell’art. 8 della Delibera del 14/12/2017 n. 1 di adozione, sono state qualificate come immediatamente vincolanti, mentre che l’art. 5, comma 1 – lett. d), obbliga gli Enti interessati ad adottare i provvedimenti necessari per garantire l’attuazione della medesima Direttiva. L’utilizzo di tale metodologia di valutazione per il progetto in esame, risulta pertanto conforme a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e costituisce attuazione dei sopra richiamati principi di derivazione comunitaria (azione preventiva e precauzione), tenendo conto da ultimo che la “Direttiva Derivazioni” non esclude affatto la sua applicazione ai procedimenti pendenti alla data di sua adozione. Relativamente all’affermazione secondo la quale la valutazione dovrebbe limitarsi all’impatto dovuto alla realizzazione dell’opera e non alla derivazione, si richiamano i contenuti dell’art. 7 dello schema di disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante della società istante ed allegato alla determina di concessione n. 1853 del 25/10/2016 (entrambe allegati alla presente); in particolare, il richiamo al principio sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt. 73 e 77 del D.Lgs. 152/2006 relativo al non deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico, legittima che le necessarie verifiche vengano effettuate nella successiva fase procedimentale volta al rilascio della “autorizzazione unica”. Pare a questo proposito opportuno rilevare che nel giudizio promosso avanti al TSAP (R.G. 68/2017) dal Comune di Voltago Agordino e avente ad oggetto la Determinazione dirigenziale della Provincia di Belluno n. 1853 del 25/10/2016 di rilascio della concessione di derivazione, la società Dolomiti Derivazioni nella sua Memoria di costituzione (che si allega), nel contestare la fondatezza del IV Motivo di Ricorso (cfr. pag. 18 del Ricorso che si allega) volto a denunciare la mancanza di valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di altre opere di derivazione, ha espressamente riconosciuto a pag. 14 che “l’istruttoria necessaria a confermare che ’impianto non inciderà sullo stato di qualità delle acque, verrà effettuata con la Valutazione di Impatto Ambientale; e ove tale valutazione fosse negativa, l’impianto non potrebbe mai essere realizzato, a prescindere dall’attuale assenso della concessione. La concessione impugnata è, infatti, sospensivamente condizionata al buon esito del procedimento di autorizzazione unica e quindi di V.I.A. (o screening) ” (cfr. anche le pagg. 15-16). Ne consegue che, proprio con riferimento al presente progetto, la Dolomiti Derivazioni ha quindi espresso pieno consenso agli esiti della valutazione ambientale, sia sotto il profilo dell’impianto che della derivazione.”

  1. che l’impianto in argomento è previsto nel corpo idrico (cod. reg. 440_10) del torrente Sarzana che è sede di sito di riferimento come specificato dalla DGRV 1856/2015 – allegato A- “Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, quadriennio 2010-2013. Direttiva 2000/60/CE, D.lgs. 152/2006, D.M. 260/2010”;

Risposta proponente

  1. il sito di riferimento è stato installato in un momento temporalmente posteriore alla data della presentazione dell'istanza di derivazione e non può ora inficiare la legittimità del progetto.

Considerazioni gruppo istruttorio

Si ribadisce che:

  • l’impianto in argomento è previsto nel corpo idrico (cod. reg. 440_10) del torrente Sarzana che è sede di sito di riferimento come specificato dalla DGRV 1856/2015 – allegato A- “Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, quadriennio 2010-2013. Direttiva 2000/60/CE, D.lgs. 152/2006, D.M. 260/2010”;

Le attività di monitoraggio del sito in esame hanno avuto inizio nell’anno 2010 ed il primo periodo di monitoraggio è relativo agli anni 2010-2013, proseguendo anche negli anni successivi;

  • sul menzionato sito di riferimento “Non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico […] nei corpi idrici che sono sede di siti di riferimento, come individuati e descritti nel Manuale ISPRA n. 107/2014 “Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del D.M. 260/2010”, …”, secondo quanto previsto dall’allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale congiunto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali [...] "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico", in particolare il punto 8 - Tutela dei corpi idrici contenenti siti di riferimento;
  • il sito di riferimento, per sua definizione, deve essere mantenuto invariato nelle sue caratteristiche per consentire il processo di controllo e confronto negli anni come si evince dagli allegati II e V della Direttiva 2000/60 CE e dal punto 1.1.1. dell'allegato 3 della parte III del D.lgs 152/2006.
  • il sito di riferimento non richiede alcuna installazione fissa, ma viene eseguito un monitoraggio manuale.

Preso atto del contenuto dell’art. 301 del Codice dell’ambiente, d.lgs. n.152/2006, che legittima il principio di precauzione alla base del diritto ambientale, si ritiene tale motivo ostativo non essere stato superato.

Inoltre, nello schema di disciplinare di concessione, sottoscritto dalla ditta in occasione del rilascio della concessione, dal rigo 475 al 478 era già prefigurato che nel proseguo del procedimento si sarebbe dovuta verificare la compatibilità dell'impianto con la presenza del sito di riferimento.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 19/06/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 05/06/2019;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/06/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Dolomiti Derivazioni Srl (C.F. e P.IVA 01111020259) con sede legale in Via Alemagna n. 9 32010 Ospitale di Cadore (BL), pec: dolomitiderivazioni@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, alla Direzione Operativa, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Voltago Agordino;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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