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Bur n. 93 del 20 agosto 2019


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 82 del 07 agosto 2019

ENI New Energy S.p.A. Eni Progetto Italia Impianto fotovoltaico Porto Marghera lotto 12 ex ausidet (2,88 MWp). Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato da ENI New Energy S.p.A. che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico (2,88 MWp) a Porto Marghera in Comune di Venezia.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 453/2010 recante “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da ENI New Energy S.p.A. (P.IVA 09722790962), con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Boldrini n. 1, pervenuta a questa Amministrazione in data 21.12.2018, acquisita agli atti con nota prot. n. 523487 del 24.12.2018, e successivamente perfezionata mediante la trasmissione degli allegati con nota acquisita agli atti con prot. n. 4321 del 07.01.2019;

VISTA la nota prot. n. 24512 del 21.01.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 30.01.2019 è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 48126 del 05.02.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto a inoltrare la comunicazione di avvio del procedimento di cui al paragrafo precedente alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia Laguna, non inclusa, per mero errore materiale, nei destinatari della nota prot. n. 24512 del 21.01.2019;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico ricadente all’interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia Porto Marghera, su un’area avente una superficie complessiva di circa 5,9 ha, situata all’interno dei confini del Lotto 12 “Ex Ausidet”. L’intera superficie è classificata come “Ambito di risanamento ambientale” e risulta di proprietà di Syndial S.p.A.

Su una parte dell’area di progetto denominata “Bacino SR14 e vasca di sedimentazione ex Agricoltura” è stato completato e certificato nel 2018, un progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente. Sulla restante area si è conclusa la procedura di chiusura per la discarica di rifiuti non pericolosi (ex AUSIDET S.p.A.) con certificazione di avventa chiusura del 2016.

L’impianto sarà allacciato alla Rete di e-Distribuzione tramite una cabina di consegna di nuova realizzazione (‘POD’) ed esercirà in regime di cessione totale.

In estrema sintesi l’intervento prevede la realizzazione delle seguenti componenti principali:

  • N. 7.902 moduli fotovoltaici installati su ancoraggi a ridotta profondità;
  • N. 1 cabina elettrica di conversione e trasformazione dell’energia;
  • N. 1 cabina generale MT;
  • N. 1 cabina di consegna (‘POD’);
  • Strutture di fissaggio dei moduli di tipo TreeSystem;
  • Opere di cablaggio elettrico (in corrente continua e corrente alternata) e di comunicazione;
  • Rete di terra ed equipotenziale di collegamento di tutte le strutture di supporto, cabine e opere accessorie;
  • Sistema di monitoraggio SCADA per il monitoraggio e l’acquisizione dati su base continua;
  • Viabilità di servizio interna agli impianti in materiale inerte compattato;
  • Recinzioni e cancelli per la perimetrazione delle aree ed il controllo degli accessi;
  • Opere accessorie;

ATTESO che i principali dati di progetto dell’intervento sono i seguenti:

  • Potenza totale: 2.884,23 kWp
  • N° moduli fotovoltaici: N° 7.902 Silicio monocristallino da 365 Wp
  • Superficie totale campo fotovoltaico: 5,9 ha
  • Tempo di vita dell’impianto: 30 anni;

VISTO CHE Eni attraverso Eni New Energy intende ribadire il proprio impegno sul fronte del climate change promuovendo la valorizzazione del suo patrimonio industriale e in particolare proponendo lo sviluppo di impianti fotovoltaici nei propri siti dismessi, che in passato sono stati oggetto di bonifica o per i quali è in corso la bonifica delle sole acque;

VISTO CHE con nota acquista agli atti con prot. n. 51133 del 06.02.2019 è pervenuto il parere del MATTM Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – Divisione III Bonifiche e Risanamento;

VISTO CHE con nota prot. n. 92368 del 06.03.2019 l’U.O. Commissioni Vas VINCA NUVV ha trasmesso una richiesta di integrazioni sulla documentazione presentata in materia di valutazione di incidenza;

VISTO CHE con nota acquista agli atti con prot. n. 94398 del 07.03.2019 è pervenuto il parere del Comune di Venezia;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 13.03.2019, con la partecipazione del proponente;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente e acquisita agli atti con prot. n. 122241 del 27.03.2019;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 270076 del 30.04.2019 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 105/2019, nella quale, tra l’altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si stabiliscono alcune prescrizioni;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 28.05.2019, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso a maggioranza dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 2.884,23 kWp;

PRESO ATTO che l’area di realizzazione del progetto è denominata Lotto 12 – Ex Ausidet la quale si suddivide in 3 settori denominati rispettivamente Ex-Ausidet, Ex-Agricoltura e MiSP Laghetti;

PRESO ATTOche i tre settori, come dichiarato dal proponente, “sono stati oggetto di alcuni progetti di bonifica il cui compimento ha portato alla chiusura dei corpi discarica e alla messa in sicurezza permanente (MiSP)”;

PRESO ATTO che le aree sono ex discariche non più utilizzate e chiuse mediante capping (pacchetto di chiusura finale);

PRESO ATTO che si prevede l’installazione di N° 7.902 moduli fotovoltaici installati su ancoraggi a ridotta profondità che reggono strutture orientate a Sud, i moduli saranno da 365 Wp per un totale di 2,884 MWp;

TENUTO CONTO che il sito di intervento è un SIN, Sito di Interesse Nazionale di Venezia e Porto Marghera ed è collocato nell’ambito particolarmente vulnerabile della Laguna di Venezia;

TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:

  • Atmosfera (in termini di condizioni meteoclimatiche, qualità dell’aria e fattori climatici);
  • Ambiente idrico superficiale e sotterraneo;
  • Suolo e sottosuolo;
  • Biodiversità;
  • Rumore e vibrazioni;
  • Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
  • Salute Pubblica;
  • Ecosistemi Antropici;
  • Paesaggio;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei pareri presentati, nello specifico:

  • Osservazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, acquisite con nota 51133 del 6 febbraio 2019;
  • Parere Vinca, acquisito con nota 92368 del 6 marzo 2019;
  • Osservazioni del Comune di Venezia, acquisite con nota 94398 del 7 marzo 2019;

RISCONTRATO che, sulla sommità dei tre settori di progetto risultano essere presenti spessori di terreno vegetale di riporto variabili da 0,4 a circa 1 metro, a cui segue il pacchetto multistrato di geosintetici e argilla che costituisce complessivamente il sistema di impermeabilizzazione;

CONSIDERATO che deve essere garantita l’integrità del pacchetto di chiusura finale;

CONSIDERATO che il progetto prevede strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici ancorate al terreno mediante dispositivi a diverse profondità;

RITENUTO che i dispositivi di ancoraggio sono il sistema Tree System posizionati a diverse profondità a seconda dello spessore di terreno vegetale di riporto presente e che raggiungono la profondità di oltre 32 cm nel caso del minimo spessore riscontrato di 40 cm di terreno vegetale di riporto;

RITENUTO che i sistemi di ancoraggio proposti, andando ad inserirsi a diverse profondità, modificano il sistema di impermeabilizzazione dei tre settori; 

RITENUTO che per il caso specifico, risulta necessario approfondire le modalità di installazione, valutando altri sistemi di ancoraggio che preferibilmente non vadano ad inserirsi nel pacchetto di chiusura finale e distribuiscano i carichi in modo uniforme e non puntuale;

RITENUTO che per il caso specifico non è stato possibile valutare le modalità di dismissione del Tree System e conseguente ripristino dei tre settori.

TENUTO CONTO che il settore MiSP è stato oggetto di procedimento di messa in sicurezza permanente secondo quanto previsto dall’art 240 D.Lgs. 152/06 che prevede di “isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente”;

TENUTO CONTO che i restanti due settori di progetto presentano un pacchetto multistrato impermeabile che ha lo scopo principale di isolare le fonti inquinanti dall’ambiente esterno, cautelando i possibili bersagli;

CONSIDERATO che, dai dati presentati dal proponente, la distanza tra la profondità dello strato di impermeabilizzazione presente nel pacchetto di chiusura finale e l’infissione del sistema Tree System, non può escludere con certezza il rischio potenziale di perforazione dello strato di impermeabilizzazione stesso con diretta conseguenza sull’efficienza del sistema di isolamento degli inquinanti e possibili impatti ambientali significativi e negativi;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 05.06.2019, è stato approvato il verbale della seduta del 28.05.2019;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 277490 del 26.06.2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della L. n. 241/1990, facendo pervenire le proprie osservazioni con nota prot. n. 299169 del 08.07.2019;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 24.07.2019, ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Le controdeduzioni presentate in luglio 2019 dalla ditta, in risposta alle motivazioni per l’assoggettamento a VIA non forniscono elementi idonei a superare le motivazioni succitate in quanto si ritiene che debba essere assolutamente garantita l’integrità del pacchetto di chiusura finale. Tale “pacchetto” è comprensivo anche del terreno vegetale su cui si inserirà la struttura TreeSystem. In particolare si evidenzia che il D.Lgs. 36/03, in riferimento alle discariche, intende come “copertura superficiale finale” una copertura che deve essere realizzata mediante una struttura multistrato comprensiva anche dello strato superfiale di copertura. Tale strato favorisce lo sviluppo delle specie vegetali, una protezione adeguata contro l’erosione e protegge le barriere sottostanti dalle escursioni termiche. Lo stesso principio si estende anche a quanto realizzato per mettere in sicurezza permanente l’area MISP, secondo quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 152/06. Pertanto è necessario che il sistema di ancoraggio non vada ad inficiare in nessun modo lo scopo per cui è stato realizzato il capping. Si richiama al riguardo quanto scritto dal MATTM nel parere datato il 6/02/2019, in riferimento al lotto 12 che ricade all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN): “gli interventi e/o le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano e non interferiscono con il completamento e/o l’esecuzione della bonifica. Inoltre i suddetti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area né causare un incremento della contaminazione accertata”;

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle suddette valutazioni, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ha espresso all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato del 24.07.2019 si intendono approvate seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  1. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 28.05.2019 e nella seduta del 24.07.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e successive integrazioni e di assoggettarlo alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 per le motivazioni esposte in premessa.
  1. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  1. Di trasmettere il presente provvedimento a ENI New Energy S.p.A. (P. IVA 09722790962) con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini n. 1 - CAP 20097 - PEC: eninewenergy@pec.eninewenergy.com, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia Laguna, alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA), a e-Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Rete - PLA – Distaccamento sede di Venezia Mestre, a Syndial S.p.A., alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei rifiuti, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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