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Bur n. 91 del 13 agosto 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 80 del 30 luglio 2019

E.MA.PRI.CE. S.P.A. Progetto di riqualificazione e ricomposizione della "Dorsale dei Ronchi". Messa in sicurezza del Parco Archeologico e del Sentiero "Sentiero delle Trincee" della Prima Guerra Mondiale - Comune di localizzazione: Pederobba (TV). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società E.MA.PRI.CE. S.p.A. che prevede l'esecuzione di un complesso di interventi, mirati al ripristino ambientale e paesaggistico della zona interessata dall'attività della ex Cava Fagarè e degli ambiti limitrofi in Comune di Pederobba (TV).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società E.MA.PRI.CE. S.p.A. (P. IVA. 03176890261 - C.F. 00251940243), con sede legale in Piazza Walther n. 22 – 39100 Bolzano (BZ), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 429588 del 22/10/2018;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che, con nota del 2/11/2018 acquisita dagli uffici della U.O. VIA con n. 448144 del 05.11.2018, la ditta proponente ha trasmesso integrazioni volontarie (studio preliminare ambientale aggiornato relativamente agli aspetti: fauna, atmosfera e paesaggio; elenco elaborati aggiornato);

PRESO ATTO che, con nota del 20/12/2018 acquisita dagli uffici della U.O. VIA con n. 521582 del 21.12.2018, la ditta proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie (elaborato R16 recante il titolo “Relazione operativa sull’esecuzione dei lavori di ripristino ambientale e forestale e monitoraggio” ed elenco elaborati aggiornato);

VISTA la nota prot. n. 462311 del 14.11.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12.12.2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono state trasmesse delle osservazioni da parte dei seguenti soggetti;

  • nota del 29/12/2018 acquisita il 31/12/2018 con prot. n. 529251 da parte del Gruppo Consiliare “Pederobba Bene in Comune”;
  • nota del 29/12/2018 acquisita il 31/12/2018 con prot. n. 528581 da parte dell’associazione “Arianova”;

CONSIDERATO che oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 l’Amministrazione Comunale di Pederobba ha trasmesso delle osservazioni acquisite al protocollo regionale con n. 100818 del 12.03.2019;

VISTO il Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, pervenuto con la nota prot. 4604 del 8/01/2019;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 488126 del 29/11/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 255/2018 nella quale, tra l’altro si dichiara che per il progetto di riqualificazione e ricomposizione della "Dorsale dei Ronchi" (Messa in sicurezza del Parco Archeologico e del Sentiero "Sentiero delle Trincee" della Prima Guerra Mondiale) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/03/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

per i MOTIVI di seguito elencati:

  1. Si condividono le osservazioni contenute nel Parere formulato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, in ragione delle suddette valutazioni:
  • sebbene sia prospettata una organizzazione per lotti funzionali, l’intervento presenta una considerevole durata temporale (10 anni) per la sua completa attuazione, tale da privare la fase di cantiere di tutti gli aspetti tipici di temporaneità, in relazione agli impatti associati (passaggio di mezzi pesanti, emissioni in atmosfera e di polveri, emissioni acustiche, emissioni sull’ambiente idrico superficiale, effetti sulla fauna) per i quali non può essere esclusa a priori la significatività, ma soltanto dopo l’effettuazione di opportuni approfondimenti specialistici.
  • è assente una vera e propria progettazione paesaggistica d’insieme, poiché non è stato approfondito il disegno delle diverse componenti naturali e artificiali del nuovo paesaggio conseguente all’attuazione dell’iniziativa; parimenti non è stato approfondito il rapporto estetico e percettivo con le parti boscate di versante contigue all’intervento.
  • la soluzione della delimitazione dell’ex discarica per RSU con terre armate comporterebbe la realizzazione di ripidi pendii, creando un bordo di forma rigidamente geometrica e non naturale, con conseguente impatto visivo; sono altresì meritevoli di approfondimento le opere che si intendono eseguire in tale ambito (corrispondente al lotto n. 3), al fine tanto della messa in sicurezza dal punto di vista geotecnico, quanto dell’inserimento paesaggistico.
  • il progetto del guado sul torrente Curogna non presenta un sufficiente livello di approfondimento in merito all’inserimento altimetrico e planimetrico; si segnala altresì la previsione, a monte del guado, di una curva a destra molto stretta per la pista di cantiere, poco compatibile con il passaggio dei mezzi pesanti.
  • l’intervento richiede il disboscamento propedeutico dei luoghi e la rimozione di buona parte dell’attuale strato argilloso superficiale, che dovrà essere depositato temporaneamente in loco, dato che ne è previsto il riutilizzo; in funzione dei suddetti interventi, l’ambito di intervento, per circa dieci anni, riprenderà l’aspetto di una cava o di un sito di deposito di materiali inerti, associato inevitabilmente ad un impatto paesaggistico e visivo significativo.
  • la collocazione del materiale di riporto, inoltre, prevede una conformazione a gradoni, che non trova sufficiente inserimento con le parti contigue non soggette all’intervento.
  • si condivide quanto espresso dalla Soprintendenza circa la mancanza di una contestualizzazione rispetto alle realtà di interesse storico archeologico presenti nelle vicinanze; non sono state analizzate e valutate le possibili ripercussioni dei lavori sul sito castellano denominato "Mura della Bastia" e sull’ambito del "Parco Archeologico", ovvero è assente una Valutazione preventiva dell’interesse archeologico.
  1. Non è stato valutato l’impatto paesaggistico degli interventi prossimi alla sommità della dorsale (canalizzazione e recinzione) in relazione alla presenza della trincea della Grande Guerra corrente alla sommità della dorsale medesima, dove si sviluppa il “Sentiero delle Trincee”.
  2. Nella parte conclusiva (parere archeologico) del Parere della Soprintendenza si ravvisa altresì la necessità di sottoporre l’intervento alla V.I.A., al fine della tutela archeologica e storico - paesaggistica dei luoghi e della valutazione dell’effettivo contributo in termini di valorizzazione. A tale proposito si rileva che l’inquadramento programmatico dello Studio Preliminare Ambientale, pur elencando con dovizia i vincoli di tipo paesaggistico, ambientale e storico - archeologico presenti in loco, non ha individuato la valenza strategica dei medesimi, anche in termini di pubblico interesse. Ad esempio, la presenza di zone boscate censite a livello regionale, o di aree soggette alla pianificazione forestale come indicato nella cartografia del Piano di Riordino Forestale del Comune di Pederobba, nonché il parziale coinvolgimento nella “Zona F1 - Parco Archeologico” individuata nel P.I. comunale, oltre alla vicinanza del “Sentiero delle Trincee”, avrebbero dovuto portare ad una progettazione dell’intervento concertata propedeuticamente con l’Amministrazione Comunale e gli altri soggetti competenti ai suddetti vincoli, anche al fine di valorizzare complessivamente l’insieme della ex Cava Fagarè, del sito “Mura della Bastia” e del “Sentiero delle Trincee”.
  3. Il sito di intervento, come osservabile nelle Carte dei Vincoli del PAT e del PTCP, è attraversato da un elettrodotto ad alta tensione, del quale non si fa cenno nell’inquadramento programmatico; nella descrizione delle lavorazioni non sono fornite informazioni, circa la presenza nel sito della ex cava, di eventuali sostegni, né sono individuati provvedimenti per la tutela della suddetta infrastruttura o per evitare il contatto con i cavi della medesima durante gli scavi o la costruzione del rilevato.
  4. In relazione al rapporto con il sito di discarica di RSU presente all’interno della ex cava, non sono stati illustrati, nell’ambito del progetto e dello studio preliminare, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di garantirne la stabilità geotecnica, ad evitarne l’alterazione, a proteggere l’impermeabilizzazione superficiale e a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. È necessario un approfondimento, inoltre, sulla modalità di scavo per la realizzazione delle fondazioni delle terre armate attorno al suddetto sito, in modo da evitare qualsiasi perturbazione al deposito di rifiuti; di questi ultimi è altresì necessario reperire tutte le informazioni circa la loro effettiva natura e, in loro assenza, anche con eventuali operazioni di sondaggio/caratterizzazione, al fine della tutela della salute pubblica e dei lavoratori presenti in prossimità.
  5. Non sono fornite indicazioni sulla caratterizzazione del materiale in entrata, ovvero non è indicata una procedura per il controllo chimico del materiale in ingresso e per il rifiuto degli eventuali carichi non conformi ai limiti di cui di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/ 06; non è individuato, inoltre, un sito per il deposito temporaneo dei materiali in attesa di accettazione o necessitanti di ulteriori analisi propedeutiche. Non è specificato, inoltre, il soggetto tecnico (interno o esterno) al quale spetterà l’esecuzione delle suddette caratterizzazioni.
  6. Sebbene sia stato condotto in loco un rilievo della vegetazione sufficientemente approfondito, manca altresì un rilievo faunistico, atto a rilevare la presenza di specie di interesse naturalistico, particolarmente quelle censite nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE; la necessità del rilievo faunistico consegue alla presenza di ambienti umidi adatti alla riproduzione degli anfibi e alla frequentazione di uccelli acquatici nelle vicinanze del torrente Curogna; la parte boscata del sito, inoltre, può essere fonte di rifugio e nidificazione per svariate specie dell’avifauna.
  7. Nella descrizione delle attività di rimboschimento non è dichiarato l’impiego esclusivo di specie erbacee, arboree ed arbustive autoctone, già presenti negli habitat locali; è altresì previsto, in alcune zone, un sesto d’impianto a filari, la cui validità ecologica non è stata confrontata con gli ambienti boschivi contigui.
  8. Il progetto non è corredato da un Piano Economico Finanziario completo delle voci di spesa e di entrata, queste ultime derivanti dal conferimento del materiale o dalla possibilità di usufruire di finanziamenti o contributi di parte pubblica cui s'intende accedere.
  9. Nella descrizione dei lavori di formazione del rilevato è illustrata una posa a strati aventi spessore di 5 m, prevedendo per ciascuno di questi un trattamento superficiale a calce, al fine del consolidamento; si dichiara, altresì, che se tale operazione non fosse sufficiente a garantire la stabilità dell’opera, sarebbe necessaria la riduzione degli strati a spessori di 2 o 3 m. La soluzione a strati di 5 m, pertanto, non sembra, a priori, quella dotata delle maggiori garanzie di stabilità geotecnica, oppure il calcolo geotecnico allegato al progetto non ha offerto un livello di approfondimento sufficiente a garantire la stabilità della soluzione prescelta, obbligando così a non escludere l’adozione di una soluzione con strati di minor spessore. La soluzione più cautelativa, a strati di 2 - 3 m, avrebbe necessitato, altresì, di approfondimenti in relazione al costo di costruzione (presumibilmente diverso anche in relazione a potenziali maggiori oneri per il drenaggio), ovvero avrebbe dovuto essere approfondita come vera e propria alternativa progettuale. Si rileva che la stabilità geotecnica è fondamentale circa la fattibilità dell’intervento, anche in virtù della sua notevole mole (la sezione tipo, ad esempio, presenta una larghezza di circa 85 m e un’altezza di circa 37 m) e della variabilità dei parametri geotecnici (angolo d’attrito e coesione) dei materiali di riporto da collocare.
  10. La sezione tipo del progetto, inoltre, fornisce uno schema sintetico della rete di drenaggio del rilevato, convergente ad una tubazione terminante direttamente nel torrente Curogna; in altra documentazione progettuale, invece, si afferma che la rete di drenaggio termina presso le quattro vasche di decantazione, a valle delle quali è previsto lo scarico delle acque nel torrente. Non è presente, inoltre, un elaborato descrivente il possibile sviluppo planimetrico della rete di drenaggio interna al rilevato e di quella captante le acque meteoriche superficiali.
  11. In relazione all’impatto sulla viabilità indotto dal progetto si espongono le seguenti considerazioni:
  • Il sito è accessibile da via Curogna, una strada di importanza locale che nel tratto dall’intersezione con Via Case Rosse fino alla strada di accesso alla ex cava presenta una larghezza limitata, tale da rendere difficoltoso l’incrocio degli automezzi pesanti, come facilmente deducibile dall’osservazione virtuale dei luoghi mediante il noto applicativo Google Street View, nonché dalla foto a pag. 8 dello Studio Preliminare Ambientale (documento R07); la medesima ristrettezza della sede stradale è ravvisabile nel tratto successivo, che porta all’abitato di Curogna e alla Strada Provinciale 206 della Valcavasia; si rileva altresì la presenza di numerose abitazioni rurali direttamente affacciate alla strada.
  • Via Case Rosse rappresenta il tracciato originario della strada per Feltre, che in direzione sud ovest porta ai centri di Onigo e Cornuda, mentre in direzione nord est si congiunge alla SR 248 “Feltrina” nelle vicinanze del sito di progetto e al limite della Zona Industriale di Curogna. Nella descrizione dell’impatto sull’atmosfera è stato fatto riferimento al percorso prima individuato, dall’incrocio con via Case Rosse fino alla strada di accesso alla ex cava, per una lunghezza di circa 805 m, senza precisarne però la reale possibilità di percorrenza da parte del flusso di mezzi pesanti prefigurato (con un massimo di 25 passaggi giornalieri).
  • Si riscontra altresì che l’intersezione a raso tra Via Case Rosse e la SR 348 non permette la manovra di ingresso per i veicoli sulla SR 348 provenienti dalla direzione Treviso, che possono raggiungere via Case Rosse soltanto con un percorso a rotatoria che prevede la svolta a sinistra dalla SR 348 in via Cal Lusent, con successiva svolta a sinistra in Via Zona Industriale e ritorno in Via Case Rosse, con svolta a destra, presso la ditta De Panni. Il percorso sopra indicato, che comporta l’attraversamento integrale della Zona Industriale Curogna, nella quale hanno sede numerose attività produttive e commerciali, non è stato considerato in sede di valutazione dell’impatto viabilistico; più precisamente, non è stato rilevato il fatto che l’accesso a via Curogna, tramite via Case Rosse, per gli automezzi provenienti dalla direzione Treviso può avvenire soltanto con tale attraversamento della Zona Industriale; le manovre dirette tra la SR 248 e via Case Rosse sono possibili soltanto per la direzione Feltre.
  • In alternativa alla precedente soluzione, non è stato indicato se i mezzi provenienti dalla direzione Treviso possano usufruire di via Case Rosse in provenienza da sud est (vecchio tracciato della strada Feltrina), comportando l’attraversamento dei centri abitati di Onigo e di Cornuda.
  • La valutazione dell’impatto viabilistico non ha tenuto conto degli effetti cumulativi sia con il traffico indotto dalla zona industriale, sia con il traffico locale, specialmente in merito alla verifica dei seguenti nodi stradali potenzialmente coinvolti:
  1. intersezione Via Curogna - Via Case Rosse - Via dei Molini;
  2. Intersezione Via Case Rosse - SR 348;
  3. Intersezione Via Case Rosse - Via Zona Industriale;
  4. Intersezione Via Zona Industriale - Via Cal Lusent;
  5. Intersezione SR 348 - Via Cal Lusent.

Si ravvisano, pertanto, dei potenziali effetti negativi conseguenti al traffico indotto, in termini di interferenza con i flussi di rilevanza locale e con quelli indotti dalle attività produttive insediate nella Zona Industriale Curogna. Il suddetto impatto richiede di essere valutato attraverso la redazione di uno studio di impatto viabilistico, al fine di determinare i volumi di traffico attuali e quelli conseguenti al progetto, nonché di valutare i livelli di servizio delle aste stradali e delle intersezioni potenzialmente coinvolte.

  1. Le precedenti considerazioni sull’impatto viabilistico si ripercuotono anche sulla valutazione delle emissioni in atmosfera determinate dal passaggio degli autoveicoli, la cui stima dovrà essere condotta in funzione dei tracciati stradali effettivamente percorribili.
  2. All’interno dello Studio Preliminare Ambientale la valutazione dell’impatto acustico derivante dagli automezzi in ingresso e in uscita alla ex cava è stata limitata ai passaggi sulla strada privata di accesso (strada vicinale della Chiesuola), ma la corretta valutazione sui recettori sensibili posti lungo via Curogna, anche in funzione delle considerazioni svolte nel punto precedente, richiede altresì la valutazione sul tratto stradale compreso tra l’attestamento su via Case Rosse e l’accesso al sito, impiegando metodi stabiliti a livello europeo , come, ad esempio, il metodo CNOSSOS EU, per la stima dei livelli di emissione sonora derivanti dal traffico.
  3. Nello Studio Preliminare Ambientale non è stato valutato il possibile impatto sulle matrici suolo, acque e atmosfera derivante dall’utilizzo del trattamento a calce.

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 161569 del 23/04/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che il proponente, con nota trasmessa il 02/05/2019 ed acquisita al protocollo regionale il 06/05/2019 con n. 195594, in risposta alla comunicazione della Direzione Commissioni Valutazioni ai sensi dell’art. 10bis della l. 241/90, ha inviato una richiesta di proroga dei termini pari a sessanta giorni per la trasmissione delle controdeduzioni alle motivazioni di assoggettamento a VIA;

CONSIDERATO che la citata richiesta di proroga da parte della società proponente è stata esaminata nelle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05/06/2019 e del 19/06/2019, il quale ha ritenuto all’unanimità dei presenti di concedere dieci giorni di proroga a partire dalla data della comunicazione;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso la comunicazione di concessione della proroga di dieci giorni con nota n. 281584 del 27/06/2019;

CONSIDERATO che successivamente alla concessione della proroga per la trasmissione delle controdeduzioni alle motivazioni di assoggettamento a VIA, il proponente non ha esercitato le facoltà di cui all’art. 10bis della l. 241/90 in quanto non ha presentato le proprie osservazioni;

TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nel verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019 e nella relazione istruttoria relativa all'argomento trattato;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del giorno 13/03/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società E.MA.PRI.CE. S.p.A. (P. IVA. 03176890261 - C.F. 00251940243), con sede legale in Piazza Walther n. 22 – 39100 Bolzano (BZ) (pec: emparice@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Regionale Operativa, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, alla Provincia di Treviso e al Comune di Pederobba (TV);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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