Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 80 del 30 luglio 2019
E.MA.PRI.CE. S.P.A. Progetto di riqualificazione e ricomposizione della "Dorsale dei Ronchi". Messa in sicurezza del Parco Archeologico e del Sentiero "Sentiero delle Trincee" della Prima Guerra Mondiale - Comune di localizzazione: Pederobba (TV). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società E.MA.PRI.CE. S.p.A. che prevede l'esecuzione di un complesso di interventi, mirati al ripristino ambientale e paesaggistico della zona interessata dall'attività della ex Cava Fagarè e degli ambiti limitrofi in Comune di Pederobba (TV).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società E.MA.PRI.CE. S.p.A. (P. IVA. 03176890261 - C.F. 00251940243), con sede legale in Piazza Walther n. 22 – 39100 Bolzano (BZ), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 429588 del 22/10/2018;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che, con nota del 2/11/2018 acquisita dagli uffici della U.O. VIA con n. 448144 del 05.11.2018, la ditta proponente ha trasmesso integrazioni volontarie (studio preliminare ambientale aggiornato relativamente agli aspetti: fauna, atmosfera e paesaggio; elenco elaborati aggiornato);
PRESO ATTO che, con nota del 20/12/2018 acquisita dagli uffici della U.O. VIA con n. 521582 del 21.12.2018, la ditta proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie (elaborato R16 recante il titolo “Relazione operativa sull’esecuzione dei lavori di ripristino ambientale e forestale e monitoraggio” ed elenco elaborati aggiornato);
VISTA la nota prot. n. 462311 del 14.11.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12.12.2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono state trasmesse delle osservazioni da parte dei seguenti soggetti;
CONSIDERATO che oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 l’Amministrazione Comunale di Pederobba ha trasmesso delle osservazioni acquisite al protocollo regionale con n. 100818 del 12.03.2019;
VISTO il Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, pervenuto con la nota prot. 4604 del 8/01/2019;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 488126 del 29/11/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 255/2018 nella quale, tra l’altro si dichiara che per il progetto di riqualificazione e ricomposizione della "Dorsale dei Ronchi" (Messa in sicurezza del Parco Archeologico e del Sentiero "Sentiero delle Trincee" della Prima Guerra Mondiale) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/03/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
per i MOTIVI di seguito elencati:
Si ravvisano, pertanto, dei potenziali effetti negativi conseguenti al traffico indotto, in termini di interferenza con i flussi di rilevanza locale e con quelli indotti dalle attività produttive insediate nella Zona Industriale Curogna. Il suddetto impatto richiede di essere valutato attraverso la redazione di uno studio di impatto viabilistico, al fine di determinare i volumi di traffico attuali e quelli conseguenti al progetto, nonché di valutare i livelli di servizio delle aste stradali e delle intersezioni potenzialmente coinvolte.
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza
TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 161569 del 23/04/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;
CONSIDERATO che il proponente, con nota trasmessa il 02/05/2019 ed acquisita al protocollo regionale il 06/05/2019 con n. 195594, in risposta alla comunicazione della Direzione Commissioni Valutazioni ai sensi dell’art. 10bis della l. 241/90, ha inviato una richiesta di proroga dei termini pari a sessanta giorni per la trasmissione delle controdeduzioni alle motivazioni di assoggettamento a VIA;
CONSIDERATO che la citata richiesta di proroga da parte della società proponente è stata esaminata nelle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05/06/2019 e del 19/06/2019, il quale ha ritenuto all’unanimità dei presenti di concedere dieci giorni di proroga a partire dalla data della comunicazione;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso la comunicazione di concessione della proroga di dieci giorni con nota n. 281584 del 27/06/2019;
CONSIDERATO che successivamente alla concessione della proroga per la trasmissione delle controdeduzioni alle motivazioni di assoggettamento a VIA, il proponente non ha esercitato le facoltà di cui all’art. 10bis della l. 241/90 in quanto non ha presentato le proprie osservazioni;
TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nel verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019 e nella relazione istruttoria relativa all'argomento trattato;
decreta
Luigi Masia
Torna indietro