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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 79 del 30 luglio 2019
ACQUEVENETE S.P.A. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di Pozzonovo - Comune di localizzazione: Pozzonovo (PD). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Pozzonovo (PD), presentata dalla società Acquevenete S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/06, così come modificato, da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acquevenete S.p.a. (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale in Monselice (PD), Via C. Colombo n. 29/A, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con nota prot. n. 6369 del 09/01/2018 e perfezionata in data 09/01/2018 con prot. n. 6371;
VISTA la nota prot. n. 45736 del 06/02/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Pozzonovo (PD), in ubicato in via Vallasé, oggi gestito dalla società Acquevenete S.p.A., per il quale la società Centro Veneto Servizi Spa (CVS S.p.A.) è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Padova n. 2823/DEP/2013 del 04/04/2014, all’esercizio per una potenzialità pari a 14.700 A.E., e allo scarico nello scolo Navegale, fino al04/04/2017;
PRESO ATTO della concessione rilasciata in data 28/01/2005 con prot. n. 354/14.1 dal Consorzio di Bonifica Euganeo alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A.;
PRESO ATTO che con Provvedimento n. 6567/2013, con validità fino al 15/01/2028, la Provincia di Padova ha autorizzato le emissioni in atmosfera della linea di trattamento fanghi dell’impianto di Pozzonovo ai sensi dell’art. 281 co. 3 del D.Lgs. 152/2006;
PRESO ATTO che la Provincia di Padova, con prot. n. 37950 del 06/04/2005, ha iscritto la società Società CVS S.p.A., al n. 17 dell'Elenco Provinciale istituito ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 152/99, oggi sostituito dall'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, per il trattamento di rifiuti liquidi, nei limiti della capacità residua dell’impianto e purchè gli stessi provengano dal territorio dello stesso Ambito Territoriale Ottimale di cui alla L.36/94 e L.R. 5/98;
PRESO ATTO che il 20/11/2017 la Società CVS S.p.A. e la Società Polesine Acque S.p.A., hanno comunicato la fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.a., con efficacia dal 01/12/2017, con la denominazione di Acquevenete S.p.A;
PRESO ATTO che con Provvedimento 3225/DEP/2017 la Provincia di Padova ha volturato alla società Acquevenete S.p.A. tutti i provvedimenti autorizzativi finora rilasciati alla ex Centro Veneto Servizi S.p.A. ed ancora in corso di validità;
PRESO ATTO che la DGR 1020/2016 prevede che contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;
PRESO ATTO che la Provincia di Padova, con prot. n. 38677 il 4/04/2017, ha prorogato l’autorizzazione allo scarico n. 2823/DEP/2013 del 04/04/2017, fino al 04/04/2018, per permettere alla società Acquevenete Spa di attivare la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e che l’autorizzazione in questione è stata successivamente ulteriormente prorogata fino alla conclusione del procedimento attivato da parte della Regione Veneto;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. v);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;
CONSIDERATO che:
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 18/07/2019 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto della prescrizione di seguito indicata:
DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Luigi Masia
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