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Bur n. 86 del 02 agosto 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 77 del 25 luglio 2019

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE. Interventi di trasformazione irrigua in Comune Codevigo, località Conche e Fogolana - Comuni di localizzazione: Codevigo (PD), Chioggia (VE). Parere Commissione Regionale V.I.A. n. 439 del 23/10/2013. Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA fatto proprio dalla D.G.R. n. 2543 del 20 dicembre 2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2543 del 20/12/2013 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione relativo agli "Interventi di trasformazione irrigua in Comune Codevigo, località Conche e Fogolana", con aggiornamento delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto Interventi di trasformazione irrigua in Comune Codevigo, località Conche e Fogolana sito nei Comuni di Codevigo e Chioggia presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2543 del 20 dicembre 2013 pubblicata nel BUR n. 9 del 21 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. n. 439 del 23/10/2013 (Allegato A alla citata DGR n. 2543);

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 4, comma 5, lettera b, della legge citata, che prevede che la Giunta Regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata D.G.R. n. 2543 del 20 dicembre 2013, formulata dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 504604 del 11.12.2018 e successivamente perfezionata con nota acquisita con prot. n. 521499 del 21.12.2018 in risposta alla nota della U.O. V.I.A. n. 515457 del 18.12.2018;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017 e la successiva documentazione di aggiornamento acquisita nel corso del procedimento il 17.05.2019 con n.194470;

CONSIDERATO che con nota n. 48646 del 05.02.2019 della U.O. V.I.A. è stata data comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con DGR n. 2543 del 20.12.2013;

VISTA la nota del 12.06.2019 acquisita al protocollo regionale con n. 243427 del 13.06.2019, con la quale il legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha comunicato di aver conferito all’Ing. Francesco Veronese la procura per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica delle pratiche alla Regione Veneto – Direzioni Commissioni Valutazioni;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto: 

  • delle motivazioni delle richiesta proroga;
  • del riepilogo dell’iter amministrativo del progetto;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA redatto nel 2009, riportate dalla Commissione Regionale VIA nel Parere del 23/10/2013, n. 439 con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 439 del 23/10/2013 della Commissione regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 2543 del 20/12/2013 pubblicata nel BUR n. n. 9 del 21 gennaio 2014, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 439 del 23/10/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2. Con riferimento al parere espresso con nota prot. 10356 del 30 luglio 2013, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, si conferma l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione:

1) per quanto attiene alle opere da realizzarsi nell'area soggetta a vincolo, pur condividendo gli obiettivi idraulici del progetto al fine di salvaguardare la morfologia tipica del paesaggio agrario, sia considerata e valorizzata la rete dei fossi e dei canali a cielo aperto con interventi di restauro del paesaggio e piantumazione di essenze arboree autoctone;

2) sia studiata l'architettura del torrino al fine di aumentare la qualità nella percezione visiva per costruire come auspicato nel progetto, un elemento significativo del paesaggio.”

3. Con riferimento al parere espresso con nota prot. 11487 del 30 agosto 2013, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, si conferma l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione:

“[…] ogni intervento che prevede opera di scavo dovrà essere effettuato con assistenza archeologica specializzata con oneri non a carico di questa Soprintendenza, alla quale compete la direzione scientifica dell'intervento archeologico; eventuali ritrovamenti dovranno essere tempestivamente comunicati a quest'ufficio a norma dell'art. 90 del dlgs 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità dell'opera in progetto; dovrà essere comunicata a questa Soprintendenza con congruo anticipo la data di inizio dei lavori di scavo”.

4. Il proponente dovrà presentare alla Direzione Ambiente, in allegato all’istanza per l’erogazione del finanziamento regionale, un Quadro Economico di progetto aggiornato a quanto disposto dalla sopravvenuta normativa nazionale in termini di variazione dell’aliquota IVA ordinaria.

5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nella relazione istruttoria tecnica n.227/2013 elaborata dall'Unità di Progetto e Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA – NUV), Servizio Pianificazione Ambientale, di seguito riportate:

- “di provvedere agli inerbimenti delle aree interessate da conguaglio morfologico mediante l’utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;

- di comunicare qualsiasi variazione a quanto esaminato nel presente studio per la valutazione di incidenza che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

- di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminata”.

6. Dovrà essere aggiornato, ai sensi del D.P.R. 120/2017, il Piano di Utilizzo delle terre che dovrà essere trasmesso, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori.

7. I manufatti contenenti i punti di consegna siano ridotti nelle dimensioni fuori terra ad un massimo di 120 cm di altezza.

8. L'eventuale deposito in cumuli, a fianco delle aree di scavo, dovrà necessariamente avere carattere temporaneo e per nessun motivo essere in adiacenza di abitazioni.

9. I mezzi per la movimentazione del terreno fuori dalle aree di cantiere devono essere idoneamente coperti, prevista la bagnatura delle ruote e le strade adeguatamente spazzate.

10. I mezzi d'opera dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e verifica dell'efficienza, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IV e Euro 5, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico.

11. Preliminarmente all'esecuzione dei lavori dovrà essere avviata comunicazione alla Provincia trenta giorni prima della messa in asciutta del canale per consentire l'intervento di recupero della fauna ittica.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo agli Interventi di trasformazione irrigua in Comune Codevigo, località Conche e Fogolana nei Comuni di Codevigo (PD) e Chioggia (VE), rilasciato con DGR n. 2543 del 20 dicembre 2013 pubblicata nel BUR n. 9 del 21 gennaio 2014, è prorogata di cinque anni a partire dal 21/01/2019, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 439 del 23/10/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 18.06.2019, agli atti della U.O. VIA, a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e della Direzione Ambiente.
  3. Di dare atto che in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione dovrà essere richiesto parere alla competente Soprintendenza per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, architettonici ed archeologici.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Bacchiglione e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Chioggia, al Comune di Codevigo, alla Provincia di Padova, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Venezia – U.O. Genio Civile di Padova e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
  6. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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