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Bur n. 83 del 30 luglio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 75 del 15 luglio 2019

SOCIETÀ S2 SRL. Permesso di ricerca di acqua termale denominata "VTP" in Comune di Montegrotto Terme. - Comune di localizzazione: Montegrotto Terme (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di ricerca di acqua termale attraverso la perforazione di un pozzo pilota alla profondità di 400 m dal piano campagna, presentato dalla società S2 S.R.L.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera A) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di permesso di ricerca di acqua termale in data 6.12.2018, pervenuto in Regione il 7.12.2018 prot. n. 504969 del 11.12.2018;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società S2 Srl (P.IVA. /C.F 05098190282), con sede legale in Padova, Via San Crispino n. 82, 351299, e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 54950 del 08.02.2019;

VISTA la nota prot. n. 66051 del 15.02.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13.03.2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che l’istanza riguarda la richiesta di realizzazione di un pozzo per la ricerca di acque termali (ai sensi della Legge Regionale del 10 ottobre 1989 n. 40 e ss.mm.) nel territorio del Comune di Montegrotto Terme (PD), in località Mezzavia, al fine di realizzare un Parco Termale.

 Il programma di massima dei lavori prevede la perforazione di un pozzo esplorativo che in caso di esito positivo della ricerca e a seguito del rilascio della concessione, sarà utilizzato come pozzo per il prelievo di acqua termale. L’area di ricerca, in base agli strumenti urbanistici vigenti, è classificata come urbanizzazione consolidata ed ha una superficie complessiva di circa ettari 10 are 02 centiare 13 pari a 100213 mq. L’area oggetto della richiesta è limitrofa alla concessione denominata “ALBINA”, che si sviluppa sui terreni adiacenti, nelle pro prietà riconducibili principalmente all’Hotel delle Nazioni e all’Hotel Des Bains.

 Per indagare le potenzialità termali nell’area è prevista la realizzazione di una perforazione pilota suddivisa in due possibili step:

 - I Step: ricerca di eventuale serbatoio termale entro la successione cretacica, con particolare attenzione al tratto compreso tra circa i 200 m e i 300 m di profondità dal piano campagna;

 - II Step: in caso di riscontro negativo entro i 300 m, prosecuzione con ricerca più profonda.

Il progetto prevede di isolare e sfruttare una sola falda acquifera e di raggiungere una profondità massima di 350/400 m da p.c.; 

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenuti i seguenti pareri:

  • Nota n. 98110 del 11.03.2019 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con la quale è stato trasmesso l’esito istruttorio della procedura di valutazione di incidenza (contenuti riportati nei successivi paragrafi);
  •  Nota n. 107227 del 15.03.2019 della U.O. Forestale Ovest, con la quale viene comunicato che la U.O. Forestale Ovest non ha alcuna competenza in merito alla procedura in parola in quanto il terreno interessato dal progetto non è sottoposto a vincolo idrogeologico né risulta boscato o gravato da usi civici;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n.98110 del 11.03.2019 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 62/2019, nella quale, si dichiara che per l’utilizzazione geotermica in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e si dà atto:

  • che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 del l’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
  • che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n.1709/2017; 

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 28.05.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Vista la normativa vigente;

Esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;

Valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

Preso atto che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo n. 98110 in data 11/03/2019 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 62 in data del 06/03/2019 nella quale, tra l’altro, si dichiara che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni;

Preso atto della nota dell’U.O. Forestale Ovest prot. n. 107227 del 15.03.2019 con la quale comunica che la U.O. Forestale Ovest non ha alcuna competenza in merito alla procedura in parola in quanto il terreno interessato dal progetto non è sottoposto a vincolo idrogeologico né risulta boscato o gravato da usi civici;

Preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

Visto che l’area d’intervento è esterna al perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei e al perimetro delle aree della rete Natura 2000;

Preso atto che l’istanza in argomento consiste nella realizzazione di un pozzo di perforazione pilota, sino alla profondità di 350-400 m dal p.c. in cui si attesta la falda con caratteristiche termali, per un successivo sfruttamento della risorsa termale a servizio di una specifica struttura dedicata alle terapie termali e alle cure sinergiche e complementari, non oggetto della presente istanza;

Tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti e degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 28.05.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate;

CONDIZIONI AMBIENTALI

1) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.

2) Individuata la risorsa termale dovranno essere eseguite specifiche verifiche, attraverso prove di pozzo, sulle eventuali interferenze con i prelievi già in atto nell'ambito.

3) Nella realizzazione del pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti.

4) Nel caso in cui lo scarico avvenga in corpo idrico superficiale, dovrà essere previsto un sistema per abbattere il più possibile la temperatura dell’acqua prima del recapito finale.

5) Dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 62/2019 del 06/03/2019 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A in data 12/03/2019) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con la seguente prescrizione:

  • che quanto non espressamente riconducibile alla realizzazione del pozzo pilota (in particolare la struttura dedicata alle terapie termali) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 28.05.2019, sono state approvate nella seduta del 05.06.2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 28.05.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con il rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società S2 S.R.L. (P.IVA. /C.F. 05098190282), con sede legale in Padova, Via San Crispino n. 82, 351299, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Montegrotto Terme (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Padova e U.O. Forestale Ovest, alla Direzione Regionale Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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