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Bur n. 83 del 30 luglio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 74 del 15 luglio 2019

CAVE GHIAIA NARDI S.r.l. Progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Turchetti 4". Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio(VR). Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) e della L.R. n. 4/2016. Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla società CAVE GHIAIA NARDI S.r.l. relativo al progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Turchetti 4" in Comune di Valeggio sul Mincio(VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza presentata dalla società CAVE GHIAIA NARDI S.r.l. con nota prot. n. 498002 in data 06.12.2018 e successive integrazioni; Parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 76 del 08.05.2019.

Il Direttore

Premesso che:

In data 06.12.2018 la società CAVE GHIAIA NARDI S.r.l. (C.F./P. IVA 00182110205), con sede legale in Via Strada Sacca 69 a Gotto (MN), ha presentato domanda di Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale con nota n. 498002 del 06.12.2018.

L’intervento rientra nella seguente tipologia progettuale della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006:

  • Allegato III, lett. s) “Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari”.

L’attività di cava sul sito in esame è stata inizialmente autorizzata con DGR n. 988 del 30.03.1999 in favore della Cooperativa Muratori di Reggiolo.

Con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 238 del 22.11.2016 avente ad oggetto “Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a.. Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "TURCHETTI 4" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). (L.R. 44/82)”, l’autorizzazione è stata quindi intestata alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.a.

Con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 208 del 26.06.2018 avente ad oggetto “Ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. - Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "TURCHETTI 4" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). (L.R. 13/2018)”, l’autorizzazione è stata intestata alla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l.

Verificato quanto previsto dall’art 27-bis c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con propria nota prot. n. 522541 del 21.12.2018, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web ed ha contestualmente richiesto agli stessi di verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata dal proponente.

Nei termini previsti per la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale di cui all’art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenute agli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

  • Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia. Prot. n. 20922 del 17.01.2019.

Con nota prot. n. 28328 del 23.01.2019 gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno fatto richiesta al proponente di completamento della documentazione necessaria ai fini del rilascio del provvedimento unico regionale, allegando le richieste sopra elencate.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 35058 del 28.01.2019 il proponente ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del completamento documentale.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21.01.2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione, da parte del proponente, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

Con riferimento alla verifica della documentazione per la valutazione d’incidenza ambientale presentata dal proponente, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 37066 del 29.01.2019 ha trasmesso l’esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 18 del 24.01.2019 nella quale tra l’altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, e si stabiliscono delle prescrizioni.

Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 51227 del 06.02.2019, ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/2006.

Con nota acquista agli atti con prot. n. 74474 del 22.02.2019, il proponente ha dato atto che in data 21.02.2019 presso la Sala Toffoli del Comune di Valeggio sul Mincio è stata effettuata la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, secondo le modalità concordate con il Comune interessato dalla localizzazione dell’intervento.

Entro i termini di cui all’art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni in materia di VIA e valutazione di incidenza.

Vista la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare:

  • la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
  • il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
  • il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha da ultimo riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
  • l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
  • la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016.

Vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il D.Lgs. n. 117/2008 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.

Vista la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

Vista la DGR n. 761/2010 “Attività di coltivazione di cave e di miniere di minerali solidi su terraferma. Applicazione del D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 sulla gestione dei rifiuti di estrazione. Disposizioni attuative”.

Visto il Piano Regionale per l’Attività di Cava PRAC della Regione Veneto approvato con DCR n. 32 del 30.03.2018.

Vista la DGR n. 1400/2017 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”.

Tenuto conto che ai sensi dell’art.10, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende la procedura di valutazione d’incidenza ambientale di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997.

Considerato che con nota prot. n. 148788 del 12.04.2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Visto il Parere n. 76 del 08.05.2019, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 08.05.2019, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 18/2019 del 24.01.2019 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere.

Considerato che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale VIA, di cui al parere n. 76 del 08.05.2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 08.05.2019, si è determinata favorevolmente, ad unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere.

Dato atto che il rappresentante del comune di Valeggio sul Mincio durante la medesima seduta del 08.05.2019 ha consegnato a mano il parere del Comune in merito al progetto di cui si tratta il quale è stato successivamente acquisto agli atti con prot. n. 181646 del 09.05.2019.

Considerato che, il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 08.05.2019, è stato approvato nella seduta del Comitato del 28.05.2019.

Visti gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA.

Considerato pertanto che, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 568/2018, viene demandata alla Direzione Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, con l’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 76 del 08.05.2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 18/2019 del 24.01.2019 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
     
  3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 08.05.2019;
     
  4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al Progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata “Turchetti 4”, presentato dalla società CAVE GHIAIA NARDI S.r.l. (C.F./P. IVA 00182110205), con sede legale in Via Strada Sacca 69 a Gotto (MN), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
     
  5. di stabilire che il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell’autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
     
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 568/2018, del progetto de quo;
     
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Società CAVE GHIAIA NARDI S.r.l., con sede legale in Via Strada Sacca 69 a Gotto (MN) (PEC: cavenardi@pec.cavenardi.it) e di comunicare l’avvenuta adozione del presente provvedimento al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale dell’ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUV;
     
  8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

74_Allegato_DDR_74_15-07-2019_399063.pdf

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