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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 152 del 11 giugno 2019
Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 S. Martino Buon Albergo (VR). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. Aggiornamento dell'AIA n 56/2013 a seguito di modifica non sostanziale dell'impianto.
Col presene decreto si aggiorna il Decreto 56/2013, autorizzando le emissioni dal camino E7 relativo alla nuova caldaia BONO 3
Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 56 del 02.09.2013 con cui è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per il punto 6.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006 alla Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 – S. Martino Buon Albergo (VR); VISTA la nota della Ditta assunta al prot. reg. n. 82470 del 27.02.2019, con cui la Ditta comunica l’intenzione di voler installare una nuova caldaia di potenzialità di 14 MW, da affiancare alle due caldaie esistenti (BONO 1 e BONO 2), per gestire al meglio la richiesta di calore necessaria all’impianto; CONSIDERATO che nella nota sopra citata la Ditta dichiara che la richiesta di calore necessaria all’impianto rimarrà inalterata; CONSIDERATO inoltre che i combustibili che la Ditta prevede di utilizzare nella nuova caldaia sono i medesimi già autorizzati nella caldaia BONO 1 e specificatamente metano e biogas di cui all’Allegato X alla parte V del D.Lgs.152/06, e che le emissioni della nuova caldaia, che saranno convogliate al nuovo camino E4, saranno conformi ai vigenti limiti normativi per i nuovi impianti, inferiori a quelli autorizzati per le caldaie già presenti in stabilimento; CONSIDERATO che da parte di Arpav e di Provincia di Verona non sono giunti pareri ostativi in merito alla modifica proposta dalla ditta, richiesti dalla Regione con nota n.145963 del 11.04.2019; RITENUTO per i motivi sopra esposti di poter considerare la modifica “non sostanziale”; PRESO ATTO che, con nota n 82470 del 27.02.2019, la ditta ha comunicato di aver versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.1519 del 26/05/2009; PRESO ATTO inoltre che, con nota n.181986 del 09.05.2019, la Ditta ha comunicato la data di messa in esercizio e contestuale messa a regime della nuova caldaia e con nota ricevuta con prot.reg. n.216684 del 04.06.2019 la Ditta ha comunicato il posticipo di tale data, ancora da determinare; VISTA la DGRV n.421 del 09.04.2019 recante “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica alla DGR.n.21 dell’11 gennaio 2018” con la quale si stabilisce che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento e procede all’adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
RITENUTO quindi di procedere con l’aggiornamento dell’AIA, in particolare autorizzando il camino E7 con i limiti emissivi previsti dal D.Lgs.152/2006, e prevedendo per questo camino controlli e monitoraggi analoghi a quelli già previsti nel decreto 56/2013 per il camino E4;
decreta
Camino
Portata * Nm3/h
Inquinanti
Limite autorizzato (combustibile metano) mg/ Nm3 (O2 3%)
E7
20000
ossidi di azoto
100
polveri
5
Limite autorizzato (combustibile metano+biogas)
punti 1.3 e 1.4 della parte III dell’All.I alla parte V del D.lgs.152/2006
ossidi di zolfo
CO
COT
*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.
6.0 Le bocche dei camini E4, E5 ed E7 devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
6.28 bis Per il camino E7 e per la nuova caldaia i controlli dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste rispettivamente per il camino E4 e per la caldaia BONO 1 nel PMC di cui all’Allegato B, con la specifica che i controlli annuali alle emissioni del camino E7 dovranno comprendere anche le polveri;
Luigi Fortunato
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