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Bur n. 79 del 19 luglio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 152 del 11 giugno 2019

Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 S. Martino Buon Albergo (VR). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. Aggiornamento dell'AIA n 56/2013 a seguito di modifica non sostanziale dell'impianto.

Note per la trasparenza

Col presene decreto si aggiorna il Decreto 56/2013, autorizzando le emissioni dal camino E7 relativo alla nuova caldaia BONO 3

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 56 del 02.09.2013 con cui è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per il punto 6.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006 alla Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 – S. Martino Buon Albergo (VR);

VISTA la nota della Ditta assunta al prot. reg. n. 82470 del 27.02.2019, con cui la Ditta comunica l’intenzione di voler installare una nuova caldaia di potenzialità di 14 MW, da affiancare alle due caldaie esistenti (BONO 1 e BONO 2), per gestire al meglio la richiesta di calore necessaria all’impianto;

CONSIDERATO che nella nota sopra citata la Ditta dichiara che la richiesta di calore necessaria all’impianto rimarrà inalterata;

CONSIDERATO inoltre che i combustibili che la Ditta prevede di utilizzare nella nuova caldaia sono i medesimi già autorizzati nella caldaia BONO 1 e specificatamente metano e biogas di cui all’Allegato X alla parte V del D.Lgs.152/06, e che le emissioni della nuova caldaia, che saranno convogliate al nuovo camino E4, saranno conformi ai vigenti limiti normativi per i nuovi impianti, inferiori a quelli autorizzati per le caldaie già presenti in stabilimento;

CONSIDERATO che da parte di Arpav e di Provincia di Verona non sono giunti pareri ostativi in merito alla modifica proposta dalla ditta, richiesti dalla Regione con nota n.145963 del 11.04.2019;

RITENUTO per i motivi sopra esposti di poter considerare la modifica “non sostanziale”;

PRESO ATTO che, con nota n 82470 del 27.02.2019, la ditta ha comunicato di aver versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.1519 del 26/05/2009;

PRESO ATTO inoltre che, con nota n.181986 del 09.05.2019, la Ditta ha comunicato la data di messa in esercizio e contestuale messa a regime della nuova caldaia e con nota ricevuta con prot.reg. n.216684 del 04.06.2019 la Ditta ha comunicato il posticipo di tale data, ancora da determinare;

VISTA la DGRV n.421 del 09.04.2019 recante “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica alla DGR.n.21 dell’11 gennaio 2018” con la quale si stabilisce che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento e procede all’adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

RITENUTO quindi di procedere con l’aggiornamento dell’AIA, in particolare autorizzando il camino E7 con i limiti emissivi previsti dal D.Lgs.152/2006, e prevedendo per questo camino controlli e monitoraggi analoghi a quelli già previsti nel decreto 56/2013 per il camino E4;

decreta

  1. Alla prescrizione 6.7 del Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 56/2013 viene aggiunto il seguente punto:
    6.7 bis I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera dal nuovo amino E7 non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino

Portata *
Nm3/h

Inquinanti

Limite autorizzato
(combustibile metano)
mg/ Nm(O2 3%)

E7

20000

ossidi di azoto

100

polveri

5


Camino

Portata *
Nm3/h

Inquinanti

Limite autorizzato
(combustibile metano+biogas)

E7

20000

polveri

punti 1.3 e 1.4 della
parte III dell’All.I
alla parte V
del D.lgs.152/2006

ossidi di zolfo

ossidi di azoto

CO

COT

 

*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

  1. La prescrizione 6.9 viene sostituita dalla seguente:

6.0 Le bocche dei camini E4, E5 ed E7 devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

  1. La prescrizione 6.15 viene sostituita dalla seguente:
    6.15 L’utilizzo del biogas nelle caldaie è subordinato all’installazione nelle stesse di un sistema di monitoraggio in continuo, conforme a quanto previsto dall’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, per la misurazione e registrazione degli ossidi di azoto e del vapor acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi), da utilizzare in caso di funzionamento della caldaia in modalità multicombustibile biogas e metano. Per la conformità al suddetto Allegato VI il gestore può riferirsi alla “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)” pubblicata da ISPRA.
  1. Alla prescrizione 6.28 del decreto 56/2013 viene aggiunto il seguente punto:

6.28 bis Per il camino E7 e per la nuova caldaia i controlli dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste rispettivamente per il camino E4 e per la caldaia BONO 1 nel PMC di cui all’Allegato B, con la specifica che i controlli annuali alle emissioni del camino E7 dovranno comprendere anche le polveri;

  1. La data di messa in esercizio della nuova caldaia deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni; il termine per la messa a regime della nuova caldaia, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in mesi due;
     
  2. Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi 10 giorni di marcia controllata della nuova caldaia a regime, trasmettendone gli esiti alla Regione e ad Arpav entro i successivi 45 giorni e dando comunicazione ad Arpav con almeno 15 giorni d’anticipo della data in cui intende effettuare ai prelievi;
     
  3. Sono confermate, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel DSRA n.56/2013.
     
  4. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
     
  5. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., con sede legale in Via Valpantena 18/g, Verona e ubicazione impianto Piazzale Apollinare Veronesi, 1 – S. Martino Buon Albergo (VR), al Comune di S. Martino Buon Albergo, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Verona ed al Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per la sua pubblicazione.
     
  6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

Luigi Fortunato

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