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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 69 del 02 luglio 2019
LEGNAGO SERVIZI S.P.A. Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009. Comuni di localizzazione: Legnago (VR) e Bergantino (RO). Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016. Adozione del provvedimento favorevole di VIA.
Con il presente atto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per la rimodulazione realizzativa e gestionale del sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago, relativamente al progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009. Principali riferimenti: istanza acquisita agli atti con prot. n. 369398 del 30/9/2016; parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 74 del 8/5/2019; verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA e della Conferenza di servizi del 8/5/2019.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;
VISTO in particolare l’art. 23 del D.Lgs. 152/06, nella versione previgente al D.Lgs. 104/17;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 994 del 21/4/2009 avente per oggetto: “COMUNE DI LEGNAGO Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio. Comune di loc.: Legnago (VR). Comune int.: Bergantino (RO). Domanda di V.I.A. e approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07”;
VISTO il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 146 del 16/11/2016 avente per oggetto “LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Giudizio favorevole di V.I.A. e autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 23 della L. R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e modifica all’A.I.A di cui alla DGR n. 994 del 21/04/2009 e s.m.i.”;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 369398 del 30/9/2016, con la quale la società Legnago Servizi S.p.A. (sede legale: Legnago (VR), Località Torretta; C.F./P.IVA: 02430500245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
PRESO ATTO che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/9/2016 sul quotidiano "Il Gazzettino" l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Legnago, la Provincia di Rovigo e il Comune di Bergantino;.lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 17/10/2016 presso la sala civica del Comune di Legnago e in data 18/10/2016 presso la sala consiliare del Comune di Bergantino;
VISTA la nota prot. n. 421263 del 28/10/2016 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l’avvio del procedimento e l’esito della verifica di completezza della documentazione.
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 8/3/2017 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso, successivamente integrato, per quanto attiene gli aspetti relativi alla verifica dei possibili effetti significativi sui siti Rete Natura 2000, con nota prot. n. 131957 del 2/4/2019;
PRESO ATTO che ai sensi degli art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 , nella versione previgente al D.Lgs. 104/17, risultano pervenute osservazioni formulata dai seguenti soggetti:
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 25/10/2017 un incontro tecnico presso gli uffici regionali;
VISTA la nota del 11/7/2018, prot. n. 293129, con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente le proprie valutazioni in merito alla compatibilità del progetto di “rimodulazione” con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e la nota di riscontro inviata dalla società Legnago Servizi S.p.A. in data 8/8/2018 (ricevuta con prot. n. 331573);
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 20/8/2018 un incontro tecnico presso gli uffici regionali, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
VISTA la nota inviata dal proponente in data 4/10/2018 (ricevuta con prot. n. 403033) con la quale è stata trasmessa la “Relazione sulla congruità del volume di ampliamento della discarica”;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un ulteriore incontro tecnico in data 17/1/2019 presso gli uffici regionali, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
PRESO ATTO che la società proponente, a seguito di quanto emerso nel corso dell’incontro tecnico del 17/1/2019, ha inviato le proprie controdeduzioni alle osservazioni, presentate ai sensi degli art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione previgente al D.Lgs. 104/17, ed alcune integrazioni volontarie (ricevute in data 5/3/2019 con prot. n. 90657);
CONSIDERATO che, al fine di predisporre la relazione istruttoria conclusiva il gruppo istruttorio si è riunito in data 5/4/2019 e in data 12/4/2019, e che al secondo incontro è stato invitato anche il proponente;
PRESO ATTO che Legnago Servizi S.p.A., ha inviato in data 2/5/2019 ulteriori precisazioni e integrazioni volontarie (ricevute con prot. n. 176078 del 6/5/2019);
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 2299/2014 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”, oggi sostituita dalla DGR 1400/2017;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 2299/2014 (oggi sostituita dalla DGR 1400/2017), il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 3/19 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto, il percorso metodologico ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della Rete Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati;
VISTO il parere n. 74, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 8/5/2019, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di rimodulazione realizzativa e gestionale del sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago, relativamente al progetto approvato con D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009, con le prescrizioni di seguito indicate:
CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 74 del 8/5/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 8/5/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 8/5/2019;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/5/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 8/5/2019;
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società Legnago Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR), in località Torretta (C.F./P.IVA: 02430500245);
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento conclusivo del procedimento attivato dal proponente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 (nella versione previgente al D.Lgs. 104/17) e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato), fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento, finalizzato al rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) relativa all’intervento in oggetto, è il Direttore della struttura competente per materia;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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