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Bur n. 74 del 09 luglio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 66 del 26 giugno 2019

LA SERIKA S.r.l. installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica lungo il fiume Meschio presso la derivazione d'acqua in Comune di Vittorio Veneto ex area "Carnielli". Comune di localizzazione: Vittorio Veneto (TV) Procedura di Verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta La Serika S.r.l. che prevede l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica lungo il corso del fiume Meschio, in Comune di Vittorio Veneto, a circa 1 km a sud del centro storico di Serravalle, all'interno del corpo di fabbrica dell'ex "Carnielli-Fassina".

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 (ora art. 19 come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1628/2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera h) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 della L.R. n. 4/2016, dalla Società LA SERIKA S.r.l. (C.F./P. IVA 04021380268), con sede legale in via Fornaci, 59 -31021 Revine Lago (TV), acquisita agli atti tramite PEC in data 21/11/2016 con prot. n. 452667 e prot. n. 452679 e perfezionata con successiva nota trasmessa con PEC in data 18/01/2017 acquisita con prot. n. 19973 e con nota consegnata a mano in data 23/01/2017 acquisita con prot. n. 25200;

CONSIDERATO che il proponente ha inoltre provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento;

CONSIDERATO che in data 27/01/2017 è stato pubblicato sul sito web dell’U.O. V.I.A. della Regione Veneto sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione del progetto, come previsto dall’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 35453 del 30/01/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 27/01/2017;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che l’intervento intende ripristinare l’efficienza di una derivazione già esistente, al fine di attivare un impianto micro-idroelettrico, lungo il corso del fiume Meschio, in Comune di Vittorio Veneto, a circa 1 km a sud del centro storico di Serravalle, all’interno del corpo di fabbrica dell’ex “Carnielli-Fassina”, attualmente in disuso;

CONSIDERATO che il progetto prevede l’installazione di una coclea a forza idraulica e le relative strutture a supporto. Sono previsti quindi interventi di ripristino funzionale, la riattivazione del canale di derivazione e l’adeguamento delle strutture alla presenza del nuovo impianto a coclea che sostituirà la vecchia turbina Kaplan ad asse orizzontale (ancora presente). Verrà ricostruita la traversa di presa (demolita da una piena) di lunghezza 20 mt, suddivisa in 2 paratoie ad abbattimento di lunghezza 10 mt e realizzata a fianco una scala risalita pesci a bacini successivi di larghezza pari a 160 cm. La portata derivata verrà restituita 400 mt a valle;

CONSIDERATO che i dati tecnici di progetto sono in sintesi i seguenti:

Derivazione

Portata massima (l/s)

4.500 l/s

Portata media (l/s)

3.000 l/s

Potenza

Potenza massima (kW)

176,58 kW

Potenza nominale (kW)

117,72 kW

Quota pelo morto superiore
Quota pelo morto inferiore

129,26 m slm
125,26 m slm

Salto netto (m)

4,00 m

DMV (l/s)

571 l/sec

Producibilità

762,82 MWh/anno

 

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa è stato effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Genio Civile di Treviso in data 30/03/2017.

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenute osservazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

  1. Curatore fallimentare “Ditta CERFIM S.r.l. in liquidazione” (nota prot. n. 89992 del 06/03/2017);
  2. Città di Vittorio Veneto (nota prot. n. 117042 del 22/03/2017).;
  3. Curatore fallimentare “Ditta CERFIM S.r.l. in liquidazione” (nota prot. n. 198430 del 29/05/2018);
  4. Città di Vittorio Veneto (nota prot. n. 223496 del 12/06/2018);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che in data 13/12/2017, con nota acquisita al prot. n. 521717, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini della procedura al fine di integrare l’istanza con la VINCA ai sensi DGR n. 1400/2017 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., a seguito della quale gli uffici della U.O. VIA, con nota prot. n. 49858 del 08/02/2018, hanno comunicato la sospensione del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente con contestuale richiesta di riattivazione del procedimento, acquisita agli atti con prot. n. 119359 del 28/03/2018, a seguito della quale gli uffici della U.O. VIA, con nota prot. n. 205655 del 01/06/2018, hanno comunicato la riattivazione del procedimento a partire dal 28/03/2018;

PRESO ATTO che il proponente, con le integrazioni trasmesse con nota prot. n. 119359 del 28/03/2018 e con nota del 24/07/2018, acquisita al prot. regionale n. 309542 del 24/07/2018, ha altresì trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento, trasmessa dal proponente con nota prot. n. 119359 del 28/03/2018, ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 185732 del 21/05/2018 ha comunicato l’insufficienza della documentazione presentata ai fini della valutazione istruttoria, richiedendo nel contempo documentazione integrativa;

VISTO la documentazione integrativa acquisita al prot. regionale n. 347907 del 27/08/2018, trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dalla Direzione Commissioni Valutazioni, a seguito della quale la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 397138 del 01/10/2018 ha comunicato che la documentazione presentata “non può essere considerata sufficiente e adeguata nel superare gli elementi di criticità riconosciuti, tra cui l’individuazione e la disamina degli habitat e delle specie di interesse comunitario che risulterebbero coinvolti dagli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell’impianto in argomento, e pertanto permane l’impossibilità di provvedere con esito favorevole all’esame istruttorio per la valutazione di incidenza”, ribadendo e specificando nel contempo la richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 185732 del 21/05/2018;

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’Ordine del giorno della seduta di Comitato Tecnico VIA del 10/10/2018 ed è stato ritirato su richiesta del proponente a seguito della nota prot. n. 407324 del 08/10/2018, con la quale la Ditta chiede il ritiro “per consentire la consegna delle integrazioni VINCA”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 469417 del 19/11/2018 gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, hanno richiesto alla Ditta “un ragguaglio relativamente ai tempi previsti per la redazione delle integrazioni VINCA”, facendo presente che l’argomento è previsto in discussione nella prossima seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2018;

CONSIDERATO che a riscontro della suddetta nota, la Ditta con nota prot. n. 470757 del 20/11/2018 ha comunicato che in merito ai chiarimenti legati alla richiesta integrazioni, è emersa la necessità di un incontro con il responsabile dell’ufficio competente sulla VINCA a seguito della quale sarà possibile presentare le integrazioni richieste

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’Ordine del giorno della seduta di Comitato Tecnico VIA del 22/11/2018 ed è stato ritirato su richiesta del proponente a seguito della nota prot. n. 472988 del 20/11/2018, con la quale la Ditta ha comunicato l’avvenuto incontro con gli uffici VINCA e chiesto il ritiro dell’argomento dall’ordine del giorno “al fine di ottemperare all’aggiornamento dello studio per la valutazione di incidenza”;

CONSIDERATO che l’argomento è stato discusso fra le “varie ed eventuali” nelle sedute di Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/12/2018 e del 19/12/2019, nelle quali gli uffici regionali hanno dato riscontro della consistenza delle integrazioni richieste per la VINCA, un ragguaglio sull’incontro avuto col proponente e sui tempi previsti per la redazione di dette integrazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 18/02/2019, preso atto e condivisa la proposta di parere espressa dal referente interno del gruppo istruttorio, ha ritenuto a maggioranza dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:

“TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA la normativa vigente in materia, statale e regionale;

ESAMINATA la documentazione di progetto, i pareri, le osservazioni, le controdeduzioni e le integrazioni;

PRESO ATTO che l’istanza prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Meschio che ripristina la funzionalità idraulica di un ramo del fiume attualmente invaso da depositi e vegetazione mantenendo le quote di esercizio antecedenti all’abbandono del sito;

PRESO ATTO che l’intervento prevede anche il recupero delle strutture esistenti in alveo del fiume Meschio;

PRESO ATTO che il progetto prevede il rilascio del DMV definito in 571 l/s;

CONSIDERATE le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:

  • clima e qualità dell’aria;
  • suolo e sottosuolo;
  • ambiente idrico;
  • biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche;
  • paesaggio;
  • socio - economia;
  • salute pubblica;
  • beni architettonici, culturali e archeologici.

VISTO il Parere dell’Autorità di Bacino n. 569 del 05/04/2018 e le considerazioni e prescrizioni, anche di carattere ambientale, ivi contenute;

CONSIDERATO che il progetto interessa il sito della Rete Natura 2000 “Fiume Meschio” nominato IT3240032;

PRESO ATTO delle richieste integrazioni dell’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, prot. n. 185732 del 21/05/2018 e prot n.397138 del 01/10/2018, nella quale si fa presente che la documentazione presentata “non può essere considerata sufficiente e adeguata nel superare gli elementi di criticità riconosciuti, tra cui l’individuazione e la disamina degli habitat e delle specie di interesse comunitario che risulterebbero coinvolti dagli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell’impianto in argomento, e pertanto permane l’impossibilità di provvedere con esito favorevole all’esame istruttorio per la valutazione di incidenza”;

CONSIDERATO che nel fiume Meschio, nel tratto in oggetto, sono presenti varie fonti di pressione, tra le quali altre derivazioni, è pertanto necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi;

CONSIDERATO che il tratto di corso del fiume Meschio interessato dalla derivazione in argomento non risulta classificato;

CONSIDERATO che il progetto prevede una derivazione con sottensione di alveo e che è pertanto necessario effettuare un PMC secondo le linee guida ARPAV “Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua interessati da impianti idroelettrici”;

CONSIDERATO che i dati e le valutazioni ambientali presenti nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale non sono sufficienti e supportati dagli esiti del monitoraggio ex ante, l’effettuazione di quest’ultimo è necessaria ai fini della dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico;

CONSIDERATO che sia necessario approfondire il possibile impatto sulla componente rumore non avendo il proponente presentato, in sede di screening VIA, la documentazione previsionale di impatto acustico;

CONSIDERATO che è necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento nei riguardi del territorio potenzialmente interessato, tenendo conto delle prescrizioni riportate nel parere dell’Autorità di Bacino del 5-4-2016 fascicolo 569 e delle osservazioni della U. O. Genio Civile di Treviso:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario, da concordare con l’Ufficio del Genio Civile di Treviso, e verifica dei franchi arginali rispetto alla piena centenaria in considerazione del previsto recupero delle strutture esistenti e della ricostruzione della briglia divelta o traversa di presa
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti, con le fonti di pressioni già presenti quali altre derivazioni, nonché con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, considerando le variazioni morfologiche, quelle indotte dai mutamenti temporali, dal trasporto solido, compreso quello di tipo vegetativo cespuglioso;
  • dimostrazione di assenza di interferenze e salvaguardia dell’esistente funzione di monitoraggio idrometrico predittivo delle piene del fiume Meschio;
  • ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, intasamenti alluvionali ecc. secondo un principio di stress-test;
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con previsione di efficace sistema di pulizia e fluitazione dei sedimenti e predisposizione di un piano di gestione del materiale eventualmente non trasferito automaticamente a valle;
  • previsione di un sistema di abbattimento delle ventole in caso di malfunzionamento dei comandi o di interruzione di erogazione dell’energia elettrica;
  • inserire un gruppo di continuità che garantisca il corretto funzionamento delle opere in caso di malfunzionamento del sistema elettrico di comando;
  • predisposizioni di un Foglio condizioni, ai sensi della DGR n.1722 del 16/06/2009, da concordare con competente Unità Operativa Genio Civile, per l’esercizio dello sbarramento;
  • la relazione idraulica dovrà concludersi con l’esplicita valutazione, da parte dell’estensore, sull’efficienza dei franchi definiti e del sistema in generale, tale da non generare esondazioni e alluvionamenti. Appare per altro che l’eventuale attuale pericolo idraulico, scaturito dall’indagine di confronto dello stato attuale, presuppone la necessità di posticipare l’iniziativa ad avvenuta realizzazione delle necessarie opere di mitigazione;

CONSIDERATO che con nota n.149084 del 20/04/2018 l’U.O. Genio di Treviso ha comunicato che non è stato effettuato il sopralluogo d’istruttoria;

CONSIDERATO che:

  • con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;

PRESO ATTO che le opere in progetto interessano un sito contaminato per il quale esiste un progetto di bonifica approvato;

RITENUTO necessario valutare e verificare le eventuali interferenze dell’intervento in argomento con il citato progetto di bonifica;

CONSIDERATO che risulta necessario aggiornare gli elaborati relativi alle terre e rocce da scavo secondo quanto disposto dal DPR 120/2017, con particolare riferimento all’applicazione delle procedure di cui al Titolo V;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni e controdeduzioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VALUTATO che l’intervento comporta modifiche ambientali significative;

per quanto sopra, la verifica attivata, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull’ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V – Criteri per la verifica di Assoggettabilità – del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/02/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 18/02/2019;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota del 11/03/2019 prot. n. 98722, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le considerazioni e le motivazioni a supporto dell’espressione del parere non favorevole di cui sopra;

CONSIDERATO che in data 24/03/2019 con PEC acquisita al prot. regionale n. 118020 del 25/03/2019, il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni alla nota di cui sopra, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 05/06/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal referente interno del gruppo istruttorio, di seguito riportate:

visto il quadro normativo vigente (l'ex. art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 03/05/2013),

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico, paesaggistico e ambientale,

richiamato quanto espresso nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/02/2019;

esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta con PEC del 24/03/2019 acquisita al prot. n. 118020 del 25/03/2019;

ritenuto che permangono i motivi ostativi che hanno portato a rilevare che il progetto può generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V – Criteri per la verifica di Assoggettabilità – del D.lgs. 152/2006 in particolare per quanto concerne:

  • effetti cumulativi con altri progetti;
  • impatti sui siti della Rete Natura 2000;
  • sicurezza idraulica dell’area d’intervento;
  • interferenze dell’intervento col progetto di bonifica; (…)

ha espresso a maggioranza dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento del progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica attivata rileva che il progetto può generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V – Criteri per la verifica di Assoggettabilità – del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/06/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 05/06/2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18/02/2019 e nella seduta del 05/06/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  1. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  1. Di dare atto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1628/2015, secondo la quale il proponente dovrà provvedere entro 90 giorni ad attivare la procedura di VIA, pena l’archiviazione dell’istanza;
  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta La Serika S.r.l. (C.F./P. IVA 04021380268), con sede legale in via Fornaci, 59 – CAP 31021 Revine Lago (TV) – Pec: laserikasrl@lamiapec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Vittorio Veneto (TV), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Treviso, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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