Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 74 del 09 luglio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 63 del 24 giugno 2019

SCALA ERMENEGILDO S.r.l. Istanza di accorpamento delle autorizzazioni ex DGRV n. 982 del 18/06/13 e n. 1973 del 02/06/98 con ampliamento cave di calcare per granulati denominate "DUE CERRI". Comune di localizzazione: Cerro Veronese (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato da SCALA ERMENEGILDO S.r.l., per l'ampliamento della cava di calcare per granulati denominata "DUE CERRI" sita in comune di Cerro Veronese (VR) ed il contestuale accorpamento delle autorizzazioni ex DGRV n. 982 del 18/06/13 e n. 1973 del 02/06/98.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata in data 13.12.2018 da SCALA ERMENEGILDO S.r.l. (P.IVA 02302050238), con sede legale in Cerro Veronese (VR) – Via Praole n. 1, acquisita al protocollo regionale con nota n. 508210 del 13.12.2018;

VISTA la nota prot. n. 528494 del 28.12.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21.01.2019 è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTO che in favore della ditta Scala Ermenegildo S.r.l. è stata rilasciata con DGR n. 982 del 18.06.2013 “Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare per granulati, denominata "DUE CERRI", sita in Comune di Cerro Veronese (VR) (L.R. 44/82)”, con scadenza dei termini di coltivazione (estrazione e sistemazione) in data del 31.12.2022;

CONSIDERATO che in favore della ditta Bellamoli Cesare e figlio Aldo S.a.s. è stata rilasciata con DGR n. 1973 del 02.06.1998, autorizzazione alla coltivazione della Cava di calcare per granulati denominata "DUE CERRI", sita in Comune di Cerro Veronese (VR) e che tale provvedimento è stato successivamente aggiornato con DDR n. 10 del 10.01.2018 avente ad oggetto "Proroga dei termini di coltivazione e rilascio autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 - D.Lgs. n. 42/2004”, con scadenza dei termini di coltivazione in data 31.12.2021;

VISTO che con DDR n. 161 del 23.05.2018 è stata rilasciato “Nulla-osta alla cessione dell’autorizzazione a coltivare la cava di calcare per granulati denominata "DUE CERRI" e sita in Comune di Cerro Veronese (VR). (L.R. 44/82)” ai fini del passaggio della gestione dell’ambito estrattivo dalla ditta Bellamolli Cesare e Figlio Aldo s.a.s. alla ditta Scala Ermenegildo S.r.l.;

CONSIDERATO che in forza dei provvedimenti sopra citati il proponente ha acquisto l’intero ambito estrattivo denominato “Due Cerri”, precedentemente gestito da due soggetti distinti, ed attualmente composto da due cave aderenti ricomprese nel territorio del comune di Cerro Veronese;

CONSIDERATO che il progetto prevede l’accorpamento dei due attuali siti estrattivi in una singola cava denominata “Due Cerri” e l’ampliamento degli scavi sia in approfondimento che, in misura minore, in superficie. La rivisitazione del programma di estrazione si esplica in tre punti fondamentali:

1) variazione delle caratteristiche geometriche dei gradoni di estrazione lungo il fronte nord-orientale e settentrionale, portando l’attuale dislivello delle alzate dei gradoni da 2 m a mediamente 7 m, mentre le pedate verranno mantenute di 4 m;

2) limitato aumento della superficie di estrazione sulla parte nord-orientale e sud- occidentale (7.870 mq) posta in aderenza all’attuale piano di estrazione;

3) abbassamento del piano di scavo sulla parte centro-meridionale della cava, uniformandolo alla quota di estrazione della parte nord-occidentale dell’attuale programma di estrazione.

L’avanzamento estrattivo avverrà su 5 lotti consecutivi della durata media di 6 anni ciascuno.

Il piano di coltivazione in progetto comprende un Programma di sistemazione finale, che si attuerà sia in fase di estrazione che in fase finale, finalizzato al ripristino dell’area, attraverso la riprofilatura, la mitigazione dei gradoni di estrazione mediante terrapieno, il riassetto della parte piana e la riforestazione;

VISTO che i principali dati dimensionali del progetto sono i seguenti:

 

Dato complessivo

Dato ampliamento

Area complessiva di cava

88.335 mq

8.854 mq

Area di estrazione (limite area di scavo effettivo)

68.320 mq

7.870 mq

Volume lordo residuale di estrazione attuale autorizzazione

545.735 mc

 

Volume lordo del giacimento estraibile dall’ampliamento

634.924 mc

Volume lordo complessivo dell’attuale proposta

1.180.660 mc

Volume necessario al ripristino morfologico

di cui alloctono

202.993 mc

5.833 mc

ca. 28.000 mc

ca. 700 mc

Tempi di realizzazione

30 anni

16 anni

 

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 44870 del 01.02.2019 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 19/2019, nella quale, tra l’altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si stabiliscono alcune prescrizioni;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 08.05.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

vista la normativa vigente;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto del parere acquisito con prot. n. 44870 del 01/02/2019 con cui l’U.O. VAS VINCA NUVV dichiara che è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza con prescrizioni;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

considerato che l'ampliamento della superficie di cava si colloca in un complesso estrattivo già in essere ed è finalizzato ad un razionale sfruttamento del giacimento presente;

valutato che l’area di cava e l'ampliamento non ricadono all'interno dei siti tutelati della Rete Natura 2000;

valutato che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa e che gli impatti negativi rilevati, riconducibili alla fase di estrazione, vengono di fatto pressoché annullati al termine della coltivazione mediante la sistemazione finale del sito di cava, che prevede la riprofilatura e mitigazione dei gradoni di estrazione ed il riassetto della parte piana;

tenuto conto degli esiti e degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 08.05.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.

2. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.

3. La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti ed altre sostanze inquinanti, per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato e/o smaltito presso centri autorizzati.

4. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno esse omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.

5. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti.

6. Entro sei mesi dall’entrata in esercizio delle attività dell'impianto inerenti l’ampliamento, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori individuati nella Documentazione previsionale agli atti ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all’Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all’Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti.

7. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica VINCA n. 19/2019 del 25/01/2019, si prescrive:

a. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Cerambyx cerdo, Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Bombina variegata, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Bubo bubo, Dryocopus martius, Anthus campestris, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus kuhlii, Tadarida teniotis, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Per l’impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale, serie degli orno-ostrieti (Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum). La rimozione del soprassuolo forestale non sia effettuata durante la stagione vegetativa e che la rimozione delle eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell’esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con la verifica degli individui eventualmente ospitati in tali cavità e il recupero della necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei tronchi) già presente in loco con ricollocamento in contesti ambientali omologhi ma contermini;

b. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 08.05.2019, sono state approvate nella seduta del 28.05.2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 08.05.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le prescrizioni di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a SCALA ERMENEGILDO S.r.l. con sede legale in Cerro Veronese (VR) – Via Praole n. 1 – Pec: scalaermenegildosrl@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Cerro Veronese (VR); Provincia di Verona; Direzione Generale ARPAV; Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; Comune di Grezzana (VR); Direzione Difesa del Suolo U.O. Geologia; Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Verona e U.O. Forestale Ovest; Direzione Commissioni Valutazioni U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro