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Bur n. 69 del 02 luglio 2019


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 71 del 19 giugno 2019

Assegnazione concessione per l'utilizzo di area demaniale, ad uso agricolo (seminativo e prato), fg. 10, 11 e 20, mapp. vari, di pertinenza del fiume Piave, di complessivi mq 317.832, in località Isolone del Comune di Borgo Valbelluna (ex Mel) (BL).

Note per la trasparenza

Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Il presente decreto approva le risultante dell'assegnazione della concessione mediante procedura ad evidenza pubblica.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 14.6.2018; - parere della CTRD, in data 9.8.2018 n. 141; - avviso pubblico n. 106012 del 15.3.2019; - verbale di sorteggio in data 6.6.2019.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 14.6.2018, Società Agricola Tre Rondini S.S., di concessione per l’utilizzo di area demaniale, ad uso agricolo (seminativo e prato), fg. 10, 11 e 20, mapp. vari, di pertinenza del fiume Piave, di complessivi mq 332.517, in località Isolone del Comune di Borgo Valbelluna (ex Mel) (BL);

VISTO il parere favorevole espresso dalla CTRD con voto n. 141 in data 9.8.2018 con “l’indicazione che la concimazione dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riguardo alla Direttiva “Nitrati”, alla Dgr 1835 del 25.11.2016 e Decreto n. 48 del 22.5.2018”;

PRESO ATTO che il richiedente avente i requisiti di giovane imprenditore agricolo, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., ha manifestato l’interesse di esercitare il diritto di precedenza;

CONSIDERATO che il diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 228/2001, aggiunto dal comma 35 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l’art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse;

VISTO l’avviso pubblico n. 106012 in data 15.3.2019;

VISTO il verbale di istruttoria in data 31.5.2019;

DATO ATTO che nei termini previsti sono pervenute n. 7 domande in concorrenza delle quali n. 2 domande sono risultate prive dei requisiti prescritti per partecipare all’assegnazione della concessione;

DATO ATTO che nei termini previsti sono state presentate due osservazioni le quali, richiamati gli aspetti naturalistici dovuti alla presenza dei Laghetti del Rimonta ricadenti in aree S.I.C., hanno segnalato la non opportunità dell’assegnazione delle tre aree a destinazione seminativo poste nelle vicinanze di detti Laghetti chiedendone lo stralcio o comunque prescrizioni per l’utilizzo;

CONSIDERATE dette osservazioni quale contributo istruttorio nell’ambito del rilascio del provvedimento concessorio così come previsto dall’avviso sopracitato;

RITENUTE condivisibili le osservazioni presentate e ritenuto pertanto di stralciare le tre aree, identificate nella planimetria di progetto con i n. 1, 32, 33, ad uso prato, della superficie complessiva di 14.685 mq, poste nelle vicinanze dei Laghetti del Rimonta;

DATO ATTO che la superficie di concessione viene rideterminata in complessivi mq 317.832 di cui mq 244.058 ad uso seminativo e mq 73.774 ad uso prato;

DATO ATTO di rideterminare il canone di concessione in € 8.053,59 (ottomilacinquantatre/59) a seguito della modifica della superficie provvedendo, nel contempo, alla correzione del mero errore materiale nel calcolo del canone riportato nell’avviso pubblico n. 106012 in data 15.3.2019;

VISTO il verbale di sorteggio in data 6.6.2019, secondo le disposizioni dell’avviso pubblico n. 106012 in data 15.3.2019, tra le cinque domande concorrenti ammesse oltre alla domanda della ditta richiedente;

DATO ATTO che risulta assegnataria la ditta Società Agricola San Giorgio di Facchin Guerriero Augusto snc con sede in loc. Igola del Comune di Sovramonte (BL) (C.F. e P.I. 00140570250);

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “Norme per la Polizia Idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti Locali;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”;

VISTA la DGRV n. 2509 dell’8 agosto 2003 “legge n. 59/1997 e D.Lgs n. 112/1998: “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTO il D.Lgs. 228/2001, art. 6 e s. m. e i.,

VISTA la nota in data 15.11.2016 della Direzione Operativa;

VISTO l’art. 30 della L.R. 14.12.2018 n. 43;

VISTA la DGR n. 169 del 22.2.2019;

decreta

– di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di stralciare dalle aree da assegnare in concessione quelle identificate nella planimetria di progetto con i n. 1, 32, 33, ad uso prato, della superficie complessiva di 14.685 mq, poste nelle vicinanze dei Laghetti del Rimonta;

3 – di dichiarare la ditta Società Agricola San Giorgio di Facchin Guerriero Augusto snc, con sede in loc. Igola del Comune di Sovramonte (BL) (C.F. e P.I. 00140570250), assegnataria della concessione per l’utilizzo di area demaniale, ad uso agricolo (seminativo e prato), fg. 10, 11 e 20, mapp. vari, di pertinenza del fiume Piave, di complessivi mq 317.832, di cui mq 244.058 ad uso seminativo e mq 73.774 ad uso prato, in località Isolone del Comune di Borgo Valbelluna (ex Mel) (BL) per il periodo di 10 anni;

4 – di determinare in € 8.053,59 (ottomilacinquantatre/59) il canone di concessione;

5 – di provvedere con successivi atti al perfezionamento del provvedimento di concessione;

6 – Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 – Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

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