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Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 59 del 11 giugno 2019

TIZIANO MEZZACASA Rinnovo e potenziamento impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Torrente Tegosa nei Comuni di Canale d'Agordo e Falcade Rif. Concessione Pratica n. BL 1078 Decreto Uff. Genio Civile n. 101. Comuni di localizzazione: Canale d'Agordo e Falcade (BL). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dal Sig. Tiziano Mezzacasa che prevede il rinnovo e il potenziamento dell'impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Torrente Tegosa nei Comuni di Canale d'Agordo (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, 2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prima della modifica apportata dal D.Lgs. 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 nella versione previgente al D. Lgs. N. 104/2017, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Ditta Tiziano Mezzacasa (omissis) con sede legale in La Valle Agordina (BL) via Fades n. 20, CAP 12020, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 507161 del 23/12/2016;

TENUTO CONTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento ed ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, è stato pubblicato sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione Veneto l’avviso dell’avvenuta trasmissione in data 25/01/2017;

VISTA la nota prot. n. 34591 del 27/1/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 25/1/2017;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/5/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06, nella versione previgente al D. Lgs. N. 104/2017, non risultano pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 21/6/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che con nota n. 30735 del 06/07/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 275791 del 06/07/2017, il Settore ambiente e territorio della Provincia di Belluno ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto in esame;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 291460 del 14/7/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 157/2017 nella quale, tra l’altro:

  • si propone un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante il rinnovo e potenziamento dell’impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Tegosa, nei comuni di Canale d’Agordo e Falcade (BL);

TENUTO CONTO che con nota del 05/09/2017 (ricevuta con prot. n. 371900) la Ditta Tiziano Mezzacasa ha trasmesso in allegato la documentazione dal titolo “Risposta alle osservazioni con integrazioni volontarie” con la quale controdenunce le osservazioni della citata nota n. 275791 del Settore ambiente e territorio della Provincia di Belluno e risponde alle prescrizioni del parere della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, contenute nella relazione istruttoria tecnica n. 157/2017.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 8/11/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. 1628/2015;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. n. 575/2013;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. 185672015;
  • la D.G.R. 1988/2015;

ESAMINATA la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;

VISTO il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno;

PRESO ATTO dei pareri e delle note di Autorità di Bacino prot.n.2748/B.4.11/2 del 27 ottobre 2014; di Veneto Agricoltura del 22 gennaio 2015 – Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare e di ARPAV prot. n. 0102977/2016 del 31 ottobre 2016;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni inviato dalla Direzione Commissioni Valutazioni, Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, riportato nella Relazione istruttoria tecnica 157/2017, trasmessa in data 10/05/2017 con nota n.182858;

CONSIDERATO che il corpo idrico torrente Tegosa, interessato dai prelievi prospettati, non risulta essere classificato per lo stato ecologico, pertanto ricade nelle misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico previste dal Piano di Bacino Alpi Orientali;

CONSIDERATO che il corpo idrico non risulta classificato e per il principio di precauzione prima della valutazione di eventuali effetti di un impianto sull’ambiente ed eventuale autorizzazione, devono essere effettuati ulteriori monitoraggi ante operam, “[…] Le istanze interessanti corpi idrici non ancora classificati sono corredate dagli esiti del monitoraggio ante operam e costituiscono, in quanto elemento di tutela del buon regime delle acque e degli interessi generali, condizione di ammissibilità al procedimento di rilascio/rinnovo della concessione”. Si ritiene pertanto necessario sotto il profilo ambientale che siano preliminarmente note le qualità e peculiarità del corpo idrico, in virtù del principio di precauzione [...] in accordo con quanto evidenziato dalla Provincia di Belluno;

CONSIDERATO che pur essendo in programma, non risultano completati i necessari monitoraggi ante operam, ai fini di una corretta valutazione degli effetti e degli eventuali impatti dell’opera sul contesto circostante, che possono eventualmente motivare anche variazioni sul progetto;

CONSIDERATO che di fatto la concessione non è più in uso e quindi nell’intorno sussistono condizioni di naturalità dell’ambiente e del corpo idrico;

CONSIDERATO che il progetto di rinnovo e potenziamento dell’impianto prevede il rifacimento dell’opera di presa, la realizzazione di una nuova centrale, di nuovi tratti di condotta, di una nuova opera di restituzione, ecc, si ritiene che le varianti introdotte siano tali da modificare sostanzialmente l’impianto stesso;

CONSIDERATO che come evidenziato dal P.T.R.C. vigente l’area rientra nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, il territorio è interno ad un’area di tutela paesaggistica per zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico; sull’area insiste anche un ambito naturalistico di livello regionale; l’impianto si colloca in un sistema turistico montano;

CONSIDERATO che secondo il P.T.R.C. adottato l’area si inserisce in un tessuto urbanizzato, con foreste ad alto valore naturalistico e aree a pascolo naturale, ribadisce il vincolo idrogeologico, il progetto ricade parzialmente all’interno di un corridoio ecologico e marginalmente in un’area nucleo, l’area dell’impianto rientra nelle eccellenze turistiche,

considerato che il P.T.C.P. approvato della Provincia di Belluno evidenzia che l’area è tutelata da vincolo forestale e vincolo idrogeologico forestale, il Torrente Tegosa è considerato in erosione, mentre l’intera area dell’opera di presa compreso il centro abitato sono classificate come aree soggette a sprofondamento carsico, l’area di analisi ricade in aree boscate e lembi prativi; è presente la S.R. agordina, su cui passa anche un itinerario ciclabile; la macrozona fa parte delle potenziali aree di interesse per la promozione delle risorse turistiche;

CONSIDERATO che secondo il Piano d’area valli del Biois e Gares, segnala a monte dell’opera di presa un’area soggetta a fenomeni franosi, mentre l’alveo del Biois è soggetto a fenomeni di esondazione; secondo il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Canale d’Agordo, l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, in particolare vincolo idrogeologico-forestale, vincolo per la presenza di corsi d’acqua e zona boscata; secondo il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Falcade, si evidenzia la presenza di un vincolo idrogeologico-forestale e vincolo di destinazione forestale;

CONSIDERATO quindi che l’impatto debba essere approfondito sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, in un contesto in cui il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica;

CONSIDERATO che gli interventi a livello puntuale non sono interessati direttamente da zone di pericolosità del PAI, tuttavia l’area di intervento più ampia ricade in parte in ambiti di pericolosità geologica elevata;

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO, il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non esclude che il progetto possa generare impatti significativi e negativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non esclude che il progetto possa generare impatti significativi e negativi sull'ambiente;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 8/11/2017;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 514390 del 7/12/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 6337 del 8/1/2018, successivamente integrate con nota ricevuta in data 26/7/2018 con prot. n. 314509;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale VIA, il quale, nella seduta del 19/12/2018:

“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. 1628/2015;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. n. 575/2013;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. 185672015;
  • la D.G.R. 1988/2015;

riesaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale, i pareri ed osservazioni;

esaminata la documentazione inoltrata dal Proponente “Osservazioni al verbale della Commissione” prot. 6337 del 09 gennaio 2018 ed Allegati;

considerato che il proponente ha avviato e proseguito un monitoraggio ante operam secondo le modalità previste nel Piano di monitoraggio e controllo sul quale ARPAV, su richiesta della Provincia di Belluno, ha rilasciato parere tecnico di conformità alle relative Linee Guida e che per concludere le stagionalità risultano mancare i campionamenti autunnali;

considerato:

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo.

considerato che, con nota ricevuta con prot. n. 515487 del 18/12/2018, la Provincia di Belluno ha ribadito la necessità di effettuare le verifiche rispetto l’applicabilità delle suddette deliberazioni,

considerato che non appaiono completamente risolte le criticità esposte nella seduta del 08/11/2017,

considerati i dissesti e le alterazioni dei luoghi, provocati dai recenti eventi alluvionali dello scorso autunno 2018, che inducono la necessità di una valutazione suppletiva degli impatti all’uopo generati”.

ha deciso, all'unanimità dei presenti, di confermare l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento in oggetto per le motivazioni e considerazioni sopra elencate, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio non esclude che il progetto possa generare impatti significativi e negativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/12/2018, comprensivo della relazione istruttoria relativa all'argomento trattato, è stato approvato nella seduta del 21/1//2019;

TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 8/11/2017 e del 19/12/2018 e nelle relazioni istruttorie relative all'argomento trattato;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 19/12/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Tiziano Mezzacasa (omissis), con sede legale in La Valle Agordina (BL) via Fades n. 20, CAP 12020 (pec: tizianomezzacasa1981@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, all’U.O. Forestale Est ed ai Comuni di Canale d’Agordo e Falcade (BL);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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