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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 57 del 11 giugno 2019
AMBIENTE E SERVIZI S.R.L. Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita . Adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Variante sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale - Comune di localizzazione: Povegliano Veronese (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Ambiente e Servizi S.r.l. che prevede l'adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi (variante sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale) per l'impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita in Comune di Povegliano Veronese (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTO IL Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 65 del 30/9/2009 avente per oggetto: “Ditta Ambiente e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Zanibelli n. 12 – Povegliano Veronese (VR), e ubicazione impianto in Via Zanibelli n. 12 – Povegliano Veronese (VR). Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 dell’Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007”.
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) e z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Ambiente e Servizi S.r.l. (P.IVA./ C.F. 02791580232), con sede legale in Via Amos Zanibelli n. 12 – 37064 Povegliano Veronese (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 316189 del 27/7/2018;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 344561 del 22/8/2018, la Direzione Commissioni Valutazioni, rilevata l’incompletezza della documentazione presentata ai fini della procedibilità dell’istanza, ha richiesto il perfezionamento della documentazione e che la società Ambiente e Servizi s.r.l. ha trasmesso integrazioni con nota del 31/8/2018 (acquisita agli atti con prot. n. 356171 del 3/3/2018);
VISTA la nota prot. n. 394700 del 28/9/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 3/10/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 460427 del 13/11/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 237/2018 nella quale, tra l’altro:
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 30/1/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
per i MOTIVI di seguito elencati:
In funzione del contesto appena illustrato, che ravvisa delle potenziali criticità circa l’interferenza tra il traffico pesante e la presenza dei centri abitati, si ritiene che l’incremento di traffico associato all’aumento della capacità di stoccaggio, pari a 80 veicoli al giorno, dei quali 40 in ingresso e 40 in uscita dallo stabilimento, nell’arco delle dodici ore di attività di ricevimento e spedizione dei rifiuti, comporti un impatto potenzialmente significativo, se cumulato al traffico di mezzi pesanti associato alle altre attività presenti all’interno delle due zone industriali di Madonna dell’Uva Secca; tale impatto esplica i principali effetti lungo il tratto della S.P. 52 più vicino alle zone industriali, ovvero quello compreso tra Povegliano Veronese e Castel d’Azzano, che peraltro è quello principalmente caratterizzato dall’attraversamento o dalla vicinanza ai centri abitati.
All’interno del quadro ambientale, inoltre, non è stata caratterizzata compiutamente la situazione attuale della viabilità, in relazione al volume di traffico sulla S. P. n. 52 lungo il tratto a servizio delle due citate zone industriali; non sono proposte, infatti, stime o rilevazioni circa il volume di traffico in attraversamento o indotto dalle due zone industriali medesime.
La valutazione degli effetti sulla viabilità non ha compreso uno studio del traffico indotto sulla S.P. 52 ed i relativi nodi principali, in termini qualitativi e quantitativi, che si ritiene invece necessario, in ragione della sensibilità del contesto viabilistico sopra illustrato; è poi assente una valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti cumulativi sul traffico generato sia dall’attività in questione che dalle altre insediate all’interno delle due zone produttive circondanti la località Madonna dell’Uva Secca. La suddetta valutazione è necessaria per la corretta determinazione dei volumi di traffico scambiati tra la S.P. 52 e le due zone industriali, presso i relativi nodi di accesso, per i quali è ritenuta necessaria la determinazione del livello di servizio, con riferimento alle consuete procedure di letteratura (SETRA, CETUR, HCM), sia per lo stato attuale che di progetto.
Verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
Tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.”
ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, dimostra che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/2/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 30/1/2019;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 83034 del 27/2/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie osservazioni;
TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nel verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 30/1/2019 e nella relazione istruttoria relativa all'argomento trattato;
decreta
Luigi Masia
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