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Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 57 del 11 giugno 2019

AMBIENTE E SERVIZI S.R.L. Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita . Adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Variante sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale - Comune di localizzazione: Povegliano Veronese (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Ambiente e Servizi S.r.l. che prevede l'adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi (variante sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale) per l'impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita in Comune di Povegliano Veronese (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTO IL Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 65 del 30/9/2009 avente per oggetto: “Ditta Ambiente e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Zanibelli n. 12 – Povegliano Veronese (VR), e ubicazione impianto in Via Zanibelli n. 12 – Povegliano Veronese (VR). Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 dell’Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007”.

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) e z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Ambiente e Servizi S.r.l. (P.IVA./ C.F. 02791580232), con sede legale in Via Amos Zanibelli n. 12 – 37064 Povegliano Veronese (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 316189 del 27/7/2018;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 344561 del 22/8/2018, la Direzione Commissioni Valutazioni, rilevata l’incompletezza della documentazione presentata ai fini della procedibilità dell’istanza, ha richiesto il perfezionamento della documentazione e che la società Ambiente e Servizi s.r.l. ha trasmesso integrazioni con nota del 31/8/2018 (acquisita agli atti con prot. n. 356171 del 3/3/2018);

VISTA la nota prot. n. 394700 del 28/9/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 3/10/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 460427 del 13/11/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 237/2018 nella quale, tra l’altro:

  • si dichiara che per il progetto di adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi dell’impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, di via Zambelli, in Comune di Povegliano Veronese (VR), è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 30/1/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

per i MOTIVI di seguito elencati:

  1. La modifica richiesta prevede l’incremento di 200 tonnellate della capacità istantanea di stoccaggio autorizzata relativamente ai rifiuti solidi, passando dalle attuali 100 tonnellate fino alle 300 tonnellate di variante; il quantitativo massimo di rifiuti stoccati in impianto, comprendendo anche i rifiuti liquidi, passerebbe dalle 260 tonnellate attuali alle 460 tonnellate di variante. Si ritiene che tale modifica possa produrre effetti significativi e negativi sull’ambiente, in quanto comporta un significativo incremento delle emissioni in atmosfera (soprattutto polveri), che deve essere opportunamente valutato sia in ordine all’effettiva quantificazione del carico di inquinanti immesso in ambiente, sia in ordine alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. L’aumento dei quantitativi stoccati porta altresì ad un incremento del rischio incendi;
  2. L’incremento di mezzi e/o di viaggi previsti in ingresso e in uscita dall’impianto, secondo le stime del Proponente, e sempre con riferimento ai soli rifiuti solidi, risulta essere triplicato rispetto alla configurazione impiantistica attualmente autorizzata (si passa dagli attuali 40 ai 120 veicoli giornalieri) e questo provocherà sia l’aumento di emissioni di gas di scarico provenienti dai mezzi di trasporto, sia un maggiore traffico veicolare insistente sull’area in cui è ubicato l’impianto;
  3. Il Proponente non specifica se l’aumento di stoccaggio richiesto (pari a 200 tonnellate) si riferisce a rifiuti non pericolosi o a rifiuti pericolosi e al riguardo si evidenzia che un incremento della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi superiore alla soglia (50 Mg = 50 tonnellate) prevista per l’attività 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si configura come modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l-bis;
  4. Il Proponente quantifica in 10 tonnellate la capacità di trasporto media di rifiuti per ogni mezzo di trasporto e in 30 (a fronte dei 10 attuali) il numero massimo giornaliero di mezzi, carichi di rifiuti, che possono entrare in impianto. Non è specificata altresì la ripartizione tra i quantitativi di rifiuti ricevuti per le operazioni di tipo D e i quantitativi ricevuti per le operazioni di tipo R. Pertanto, potenzialmente, l’incremento medio di capacità di smaltimento per l’operazione D15 dell’impianto potrebbe risultare pari a 200 t/g, cioè pari al valore soglia (200 t/g, previsto tra l’altro in riferimento ai soli rifiuti non pericolosi), oltre il quale il progetto sarebbe automaticamente sottoposto a VIA, ai sensi della lettera q) dell’allegato A1 della L.R. n. 4/2016. In riferimento allo stato di progetto, la capacità di smaltimento in D15 per i soli rifiuti solidi potrebbe di conseguenza risultare di 300 t/g, alla quale va aggiunta la capacità relativa ai rifiuti liquidi (dei quali è nota solo la capacità istantanea pari a 160 t e rimasta invariata rispetto allo stato attuale), con conseguente superamento delle soglie richiedenti l’attivazione della procedura di VIA;
  5. Con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’allegato V alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si evidenzia che i potenziali impatti ambientali del progetto presentato devono essere valutati tenendo conto anche “del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati”, come previsto al punto 3, lettera g del medesimo allegato. Pertanto, considerato che nel tempo, su istanza della Ditta Proponente, sono state autorizzate e realizzate diverse modifiche non sostanziali all’impianto, la valutazione degli impatti potenziali non deve limitarsi al progetto presentato, ma occorre valutare i possibili impatti sull’ambiente derivanti dall’installazione nel suo complesso. Al riguardo si evidenzia che detta installazione non è stata mai assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
  6. In relazione all’impatto sulla viabilità indotto dal progetto si espongono le seguenti valutazioni:
  1. Il sito è posto nella zona industriale adiacente alla frazione “Madonna dell’Uva Secca” di Povegliano Veronese e si trova a margine della strada provinciale n. 52; questa strada inizia circa 4 km più ad est, nel centro del Comune di Castel d’Azzano, derivando dalla S.P. n. 25, e prosegue poi in direzione sud ovest, transitando a margine del capoluogo di Povegliano Veronese e terminando sulla S.P. n. 53 nel Comune di Nogarole Rocca, in corrispondenza dello svincolo dell’autostrada A 22;
  2. Nel tratto tra Castel d’Azzano e Povegliano la suddetta S.P. n. 52 serve le due zone industriali di Madonna dell’Uva Secca (ospitanti oltre una cinquantina di attività produttive), attraversa due centri abitati (Castel d’Azzano e la frazione Beccacivetta) e delimita a nord quello della frazione Madonna dell’Uva Secca e ad est quello di Povegliano Veronese;
  3. Dalla suddetta provinciale si dirama la S.P. n. 24 che attraversa il centro di Povegliano Veronese e prosegue altresì verso ovest fino a Villafranca di Verona; su questa, inoltre, si innesta la recente variante alla S.S. 62 che collega direttamente i comuni di Povegliano e Villafranca alla zona commerciale e produttiva di Dossobuono, all’aeroporto Catullo e allo svincolo tra le autostrade A4 e A22, nelle vicinanze dell’Interporto di Verona;
  4. Conseguentemente la S.P. n. 52 si trova a servizio di un comprensorio notevolmente antropizzato ed è interessata tanto dal traffico automobilistico leggero collegato alla residenzialità e alle attività commerciali, quanto da un’importante quota di traffico pesante collegato alle zone industriali di Povegliano Veronese prima menzionate e a quelle dei comuni limitrofi (Nogarole Rocca, Vigasio e Castel d’Azzano);
  5. La S.P. 52 costituisce, inoltre, l’esclusiva viabilità di accesso alle due zone industriali di Madonna dell’Uva Secca;

In funzione del contesto appena illustrato, che ravvisa delle potenziali criticità circa l’interferenza tra il traffico pesante e la presenza dei centri abitati, si ritiene che l’incremento di traffico associato all’aumento della capacità di stoccaggio, pari a 80 veicoli al giorno, dei quali 40 in ingresso e 40 in uscita dallo stabilimento, nell’arco delle dodici ore di attività di ricevimento e spedizione dei rifiuti, comporti un impatto potenzialmente significativo, se cumulato al traffico di mezzi pesanti associato alle altre attività presenti all’interno delle due zone industriali di Madonna dell’Uva Secca; tale impatto esplica i principali effetti lungo il tratto della S.P. 52 più vicino alle zone industriali, ovvero quello compreso tra Povegliano Veronese e Castel d’Azzano, che peraltro è quello principalmente caratterizzato dall’attraversamento o dalla vicinanza ai centri abitati.

All’interno del quadro ambientale, inoltre, non è stata caratterizzata compiutamente la situazione attuale della viabilità, in relazione al volume di traffico sulla S. P. n. 52 lungo il tratto a servizio delle due citate zone industriali; non sono proposte, infatti, stime o rilevazioni circa il volume di traffico in attraversamento o indotto dalle due zone industriali medesime.

La valutazione degli effetti sulla viabilità non ha compreso uno studio del traffico indotto sulla S.P. 52 ed i relativi nodi principali, in termini qualitativi e quantitativi, che si ritiene invece necessario, in ragione della sensibilità del contesto viabilistico sopra illustrato; è poi assente una valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti cumulativi sul traffico generato sia dall’attività in questione che dalle altre insediate all’interno delle due zone produttive circondanti la località Madonna dell’Uva Secca. La suddetta valutazione è necessaria per la corretta determinazione dei volumi di traffico scambiati tra la S.P. 52 e le due zone industriali, presso i relativi nodi di accesso, per i quali è ritenuta necessaria la determinazione del livello di servizio, con riferimento alle consuete procedure di letteratura (SETRA, CETUR, HCM), sia per lo stato attuale che di progetto.

  1. Si rileva che all’aumento della capacità di stoccaggio consegue necessariamente un aumento della frequenza delle attività di deposito e prelievo dei rifiuti; queste operazioni, pertanto, inducono un incremento delle possibili situazioni di criticità, in termini di aumento della probabilità di spandimento accidentale, guasto dei mezzi d’opera, rumorosità, rischio di incendio e rallentamento delle operazioni in seguito all’accertamento e alla risoluzione delle situazioni di non conformità, ampiamente illustrate nella relazione tecnica (elaborato A01) in merito agli aspetti di gestione interna. Le suddette criticità, però, non sono state sufficientemente approfondite nell’ambito della valutazione degli effetti, né sono state proposte ulteriori azioni o adeguamenti delle procedure operative attuali, atte a minimizzare il rischio di versamento accidentale dei rifiuti e il rischio di incendio, in conseguenza all’aumento della capacità di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti solidi.
  2. La valutazione dell’impatto acustico per lo stato di progetto considera esclusivamente l’incremento della rumorosità collegato alle quote aggiuntive di traffico indotto, ma non comprende incrementi della potenza sonora associati alle lavorazioni interne allo stabilimento e alla movimentazione dei cassoni per i rifiuti sul piazzale esterno, che si ritengono invece conseguenti al proposto aumento della capacità di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti solidi.

Verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

Tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.”

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, dimostra che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/2/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 30/1/2019;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 83034 del 27/2/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie osservazioni;

TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nel verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 30/1/2019 e nella relazione istruttoria relativa all'argomento trattato;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 30/1/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Ambiente e Servizi S.r.l. (P.IVA./ C.F. 02791580232), con sede legale in Via Amos Zanibelli n. 12 – 37064 Povegliano Veronese (VR) (pec: ambienteservizi@omnipec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Provincia di Verona e al Comune di Povegliano Veronese (VR);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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