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Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 53 del 10 giugno 2019

ACQUEVENETE S.p.a. - Centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta Derivazione idrica dal fiume Adige. Richiesta di rinnovo della concessione idrica. Comune di localizzazione: Anguillara Veneta (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni la richiesta di rinnovo della concessione idrica della Centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta, alimentata dalle acque del fiume Adige mediante apposita opera di presa, in Comune di Anguillara Veneta (PD), per il quale la ditta Acquevenete S.p.a. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società ACQUEVENETE S.p.a. (C.F e P.IVA 00064780281), con sede legale in via C. Colombo n. 29/A a Monselice, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 300544 del 17/07/2018 e perfezionata in data 12/11/2018 con prot. n. 457482;

VISTA la nota prot. n. 471101 del 20/11/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il progetto riguarda il rinnovo della concessione idrica relativa alla Centrale di potabilizzazione d’acqua di Anguillara Veneta, alimentata dalle acque del fiume Adige mediante apposita opera di presa, oltre che la possibilità di incrementare la portata media derivata da 100 l/s attuali (1 modulo) fino a 2,5 moduli (250 l/s), con un valore massimo temporaneo di 3,0 moduli (300 l/s). L’incremento di portata in concessione non comporterà l’esecuzione di nuove opere, in quanto la derivazione continuerà ad essere effettuata utilizzando l’esistente opera di presa.

CONSIDERATO che al fine del funzionamento della Centrale è stata rilasciata, con Decreto n. 9757 del 28/04/1958 del Ministero dei Lavori Pubblici, una concessione di derivazione d’acqua per una portata di 100 l/s e, con Decreto n. 228 del 12/05/17 del UO Genio Civile di Padova, una concessione idraulica per la condotta per le acque di scarico nel fiume Adige.

CONSIDERATO che precedentemente all’istanza di Verifica di assoggettabilità sono stati acquisiti in fase istruttoria dall’U.O Genio Civile di Padova i pareri dei seguenti Enti, nell’ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua, ai sensi del R.D.1775/1933 e in ossequio alla DGR n. 1628 del 19/11/2015:

  • Parere favorevole del Distretto delle Alpi Orientali, prot. n. 0002356 del 27/10/2017;
  • Nulla Contro del Comando Forze Operative Nord, prot. n. 1.16.5/778 del 13/02/2018;
  • nota prot. n. 390724 del 26/09/2018 dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova, che trasmetteva i due pareri succitati alla Direzione Commissioni e Valutazioni comunicando inoltre che a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza d’istruttoria, ai sensi dell’art 7 comma 10 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, relativa alla domanda di variazione in aumento della derivazione superficiale in parola, non era pervenuta alcuna opposizione o osservazione.

VISTO Il Piano di Tutela delle Acque (Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”) - Norme Tecniche di Attuazione, Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni, Art. 42 – Deflusso Minimo Vitale.

CONSIDERATO:

• che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE nel quale vengono fissati gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto medesimo;

• che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;

• che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;

• che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risulta pervenuto il Nulla Osta del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, acquisito al protocollo regionale con n. 489788 del 30/11/2018.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, e la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 491103 del 03/12/2018, ha trasmesso la Relazione istruttoria tecnica n. 265/2018 nella quale si dichiara che per l’intervento in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza con alcune prescrizioni.

CONSIDERATO che il Comitato Regionale VIA, nella seduta del 30/01/2019 ha ritenuto di richiedere al proponente alcune integrazioni per una corretta e più completa valutazione sulla compatibilità ambientale del progetto, richiesta trasmessa alla ditta in data 06/02/2019, prot. n. 51107.

VISTA la documentazione integrativa inviata dal proponente, acquisita al protocollo regionale n. 113739 del 20/03/2019.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta dell’08/05/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“preso atto che l'istanza in argomento consiste nel rinnovo della concessione idrica con incremento della portata massima temporanea in derivazione a 3 moduli (pari a 300 l/s) e portata media derivata fino a 2,5 moduli (pari a 250 l/s);

considerato che l'incremento della portata di derivazione si realizza senza eseguire nuove opere idrauliche o modifiche strutturali a quelle esistenti e che l'attuale portata media derivata è pari a 170 l/s;

preso atto che l'incremento della portata di derivazione si attua mediante una diversa gestione del sistema di emungimento dell'opera di presa;

considerato che la richiesta di rinnovo della concessione idrica con incremento della portata massima temporanea è diretta ad alimentare la centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta e di potenziare il servizio di distribuzione di acqua potabile attualmente garantito;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 265/2018 del 29/11/2018, inviata dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 03/12/2018 con prot. n. 491103, con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione d'incidenza con prescrizioni;

preso atto del Nulla Osta alla richiesta di rinnovo della concessione rilasciato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con prot. n. 489788 del 30/11/2018;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;”

ha ritenuto all'unanimità dei presenti di non assoggettare alla procedura di VIA l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate. 

2. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica VINCA n. 265/2018 del 29/11/2018, si prescrive:

  1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lycaena dispar, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis apivorus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Falco vespertinus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus seretinus, Tadarida teniotis, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
  2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità Regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/05/2019, è stato approvato il verbale della seduta dell’08/05/2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta dell’08/05/2019, approvate nella seduta del 28/05/2019, in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con le condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Acquevenete S.p.a. (C.F e P.IVA 00064780281), con sede legale in via C. Colombo n. 29/A a San Michele Monselice (PD), (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, alla Provincia di Rovigo , alla Città Metropolitana di Venezia , al Comune di Anguillara Veneta (PD), al Comune di San Martino di Venezze (RO), al Comune di Pettorazza Grimani (RO), al Comune di Loreo (RO), al Comune di Rosolina (RO), al Comune di Cavarzere (VE), al Comune di Chioggia (VE), alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al Consiglio di Bacino Bacchiglione, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Padova , alla Direzione Regionale Difesa del Suolo – U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela Acque, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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