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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 128 del 31 maggio 2019
Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del Decreto Direzione Turismo n. 74 del 28 marzo 2019. Presa d'atto del D.lgs n. 222 del 25 novembre 2016.
Si approva, per consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni - ai sensi del D.lgs. n. 222/2016 - il nuovo modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività (SCIA) delle strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e si revoca il precedente modello di SCIA.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha precisato quali attività sono oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;
- il suddetto decreto - in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità - ha individuato le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso;
- in conformità alla normativa sopra descritta, al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, in Conferenza Unificata delle Regioni è stata approvata, con Accordo del 17 aprile 2019, la nuova modulistica unificata e standardizzata, in cui è presente anche il modulo riguardante la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le strutture ricettive all’aria aperta;
- ai sensi del citato Accordo, le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l’Accordo del 17 aprile 2019 e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 maggio 2019;
- l’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:
DATO ATTO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive all’aria aperta;
- l’articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, dopo aver ottenuto la classificazione della struttura, ai sensi dell’articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990;
- la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 1000 del 2014 e DGR n. 1001/2014, e loro successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici, nonché alcuni aspetti procedimentali connessi, attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell’art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l’esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019, in conformità alla DGR n. 1997/2018, la SCIA:
va presentata al Comune tramite SUAP;
va comunicata, tramite il SUAP, per l’attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
-all’Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
-all’Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, perché non conforme al citato Decreto Legislativo n. 222/2016, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 74 del 28 marzo 2019 approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, che prevedeva la comunicazione della SCIA al Comune e alle citate Unità Organizzative regionali;
- confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, da presentare tramite SUAP al Comune, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 222/2016;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI la legge n. 241/1990; la legge 7 agosto 2015, n. 124; il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016; l’Accordo in Conferenza Unificata del 17 aprile 2019; la L.R. n.11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 1000/2014 e n. 1001/2014 e loro successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Direzione Turismo n. 74/2019;
decreta
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
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