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Bur n. 61 del 07 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 51 del 23 maggio 2019

Società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti soc. semplice (con sede legale in Loc. IV Bacino Cesarolo 35028 San Michele al Tagliamento (VE), P.IVA 00188300271). Concessione di risorsa geotermica "Ponte Miniscalchi" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Progetto Geotermico. Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti soc. semplice per la riassegnazione della concessione della risorsa geotermica "Ponte Miniscalchi" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti, acquisita agli atti con prot. n. 5067 del 08/01/2018 e perfezionata con nota prot. n. 238742 del 22/06/2018;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 67) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 17/04/2019;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

In data 08/01/2018 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti (con sede legale in Località IV Bacino - Cesarolo – 35028 San Michele al Tagliamento (VE), P.IVA 00188300271, domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, acquisita al protocollo regionale n. 5067, e perfezionata con nota prot. n. 238742 del 22/06/2018.

La società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti era già titolare della Concessione di acqua termale per uso agricolo denominata "Ponte Miniscalchi", rilasciata con DGR n. 6590 del 15/11/1991, per la durata di venticinque anni.

Con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 268 del 03/08/2017, pubblicato nel B.U.R Veneto n. 77 del 11/08/2017, è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione di risorsa geotermica "Ponte Miniscalchi" in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

In data 08/11/2017 si è tenuta la prima seduta pubblica, a seguito della quale la società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti, unico soggetto partecipante e ammesso alla procedura di gara, è stata invitata a sottoporre il progetto geotermico alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nelle more dell’espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di riassegnazione della concessione, con successivi Decreti del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, e da ultimo con DDR n. 457 del 04/12/2018, è stata differita la scadenza della Concessione in essere fino al 30/06/2019.

Contestualmente alla domanda è stata depositata presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, la documentazione prevista dalla DGR n. 1020/2016, così come modificata dalla DGR n. 1979/2016, (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 1/2018).

Con nota prot. n. 352785 del 29/08/2018 gli uffici della UO VIA hanno comunicato la pubblicazione sul sito web della Regione della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente.

Ai sensi della DGR 1020 del 29/06/2016 relativa alla modalità di attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, nelle procedure ex art. 13 non trova applicazione quanto disposto dall’art. 14 commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2016, pertanto non è necessario svolgere la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

In data 03/10/2018 il Comune di San Michele al Tagliamento ha inviato il Certificato di Destinazione Urbanistica dell’area di progetto, riferito allo strumento urbanistico vigente, acquisito al protocollo regionale con n. 399986 del 03/10/2018.

Con nota prot. n. 437537 del 29/10/2018 il proponente ha inviato la “Relazione Ambientale – Integrazione” e la “Relazione Tecnica” a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1400/2017, come richiesto con Ns. nota prot. n. 393593 del 28/09/2018, ai fini del completamento documentale.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota protocollo n. 490943, in data 03/12/2018, gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota prot. n. 507041 del 12/12/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 273/2018 del 11/12/2018, con la quale si dichiara che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza.

Durante l’iter istruttorio è pervenuto agli Uffici dell’U.O. V.I.A. il parere, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., teso a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con prot. n. 10208/0.2 del 03/10/2018, acquisito al protocollo regionale con n. 402312 del 04/10/2018.

Con nota prot. n. 3157/0.2.9 del 27/03/2019, acquisito al protocollo regionale con n. 122651 del 27/03/2019, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha ribadito quanto espresso nel precedente parere.

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.Lgs. n. 22/2010 e ss.mm.ii. “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTE le D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 e n. 1979 del 06/12/2016, contenenti le modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 985/2013 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente in materia di utilizzi delle risorse geotermiche;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la D.G.R. n. 1400/2017 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

VISTO il parere n. 67 del 17/04/2019, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 17/04/2019, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 273/2018 del 11/12/2018, espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza per la concessione di risorsa geotermica in esame;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., di cui al parere n. 67 del 17/04/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 17/04/2019, si è determinata favorevolmente, all’unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/04/2019;

CONSIDERATO che nella seduta della Comitato Tecnico Regionale V.I.A. dell’08/05/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 17/04/2019;

CONSIDERATO che la società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti ha inoltre partecipato alla Gara, indetta con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 268 del 03/08/2017, per l’assegnazione della concessione in oggetto;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 985/2013 e dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Direzione Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti, con l’adozione del provvedimento di concessione della risorsa geotermica “Ponte Miniscalchi” in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 22/2010.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 67 del 17/04/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 273/2018 del 11/12/2018, espresse dall’ Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel medesimo parere;
  3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 17/04/2019;
  4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto per la concessione della risorsa geotermica “Ponte Miniscalchi” in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), presentato dalla società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti (P.IVA 00188300271) con sede legale in Località IV Bacino - Cesarolo – 35028 San Michele al Tagliamento (VE), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate;
  5. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, U.O. Geologia, ai fini del rilascio del provvedimento di concessione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 22/2010, come previsto dalla D.G.R. 985/2013 e dalla D.G.R. n. 568/2018;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei f.lli Pasti S.S. con sede legale in Località IV Bacino - Cesarolo – 35028 San Michele al Tagliamento (VE) – (P.IVA 00188300271 - PEC: valletalea@pec.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di San Michele al Tagliamento (VE), alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto).
  8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

51_Allegato_DDR_51_23-05-2019_395467.pdf

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