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Bur n. 58 del 31 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 50 del 23 maggio 2019

MINOEGE S.R.L. Permesso di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica riscaldamento ambienti denominato MINOEGE. Comune di localizzazione: San Stino di Livenza (VE) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento capannone in area industriale, presentato dalla società MINOEGE S.R.L..

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera A) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la società MINOEGE S.R.L. ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche, acquisita al protocollo con n. 222928 del 12/06/2018, e che a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul BUR n. 68 del 13/07/2018, non sono pervenute entro il termine previsto di 60 giorni, domande in concorrenza, e che pertanto il proponente è stato invitato a presentare istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da MINOEGE S.R.L. (P.IVA.03836880272 / C.F omissis), con sede legale in San Stino di Livenza, via Lino Zecchetto n. 10 CAP 30029, e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 516686 del 19.12.2018;

VISTA la nota prot. n. 6219 del 08.01.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18.02.2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che l’istanza riguarda la richiesta di realizzazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee per uso geotermico in Comune di San Stino di Livenza (VE) in zona industriale Zecchetto.

 Nello specifico il progetto prevede l’estrazione di risorsa idrica da falde profonde con temperatura intorno ai 29° - 30°C e l’utilizzazione del calore intrinseco come piccola derivazione di risorsa idrica e utilizzazione del calore dell'acqua prelevata daella falda a 500-550 metri di profondità con portata massima di 6 l/s e media annua di 2,98 l/s ai fini del riscaldamento a bassa temperatura di capannoni industriali di grande superficie situati nei pressi del pozzo.

 Il programma di massima della ricerca, prevede:

- perforazione esplorativa con analisi del cutting di perforazione e prove di strato;

- completamento del pozzo con intercettazione dell’orizzonte acquifero a circa 550 m di profondità;

- monitoraggio dei parametri fisici di base (conducibilità elettrica, temperatura), sia in fase di perforazione sia a pozzo completato;

- prove di pozzo a gradini di portata (caratterizzazione acquifero – opera di captazione);

- prove a portata costante di lunga durata (parametrizzazione acquifero);

- campionamenti delle acque sotterranee;

- analisi chimico-fisiche delle acque;

- livellazione topografica di teste pozzo e misure piezometriche.

L'area interessata dal progetto avrà una superfice massima pari a 17.000 mq ed è situata nella zona industriale Zecchetto del Comune di San Stino di Livenza. I terreni sono stati acquisiti da parte della ditta proponente.

L’area risulta identificata dagli strumenti di pianificazione come zona industriale e non risulta gravata da vincoli né paesaggistici né ambientali e il progetto prevede di posizionare il pozzo di emungimento a una distanza superiore ai 20 metri dagli edifici, in un’area adibita a parcheggio.

 La tipologia dell’impianto di utilizzazione geotermica non prevede costruzioni fuori terra. La realizzazione del pozzo e l’alloggiamento della testa del pozzo e delle relative apparecchiature avverrà in un apposito vano situato al di sotto del livello di piano di calpestio.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenuti i seguenti pareri:

  • nota acquisita con n. 26530 del 22.01.2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con la quale viene comunicato che la Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale;
  • nota n. 44830 del 01.02.2019 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, di trasmissione dell’esito istruttorio della procedura di valutazione di incidenza (contenuti riportati nei successivi paragrafi);
  • nota acquisita con n. 45698 del 04.02.2019 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, parere consortile 010/P19, con cui il Consorzio esprime parere favorevole all’intervento a condizione che siano rispettate le normative vigenti in materia, in particolare per quanto concerne la differenza di temperatura tra l’acqua immessa e l’acqua nel canale ricettore;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 44830 del 01.02.2019 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 20/2019, nella quale, si dichiara che per l’utilizzazione geotermica in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e si dà atto:

  1. che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
  2. che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
    2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    3. nell’ipotesi in cui non sia possibile realizzare un sistema di tipo chiuso di sfruttamento della risorsa geotermica restituendo in falda l’acqua emunta mediante pozzo dedicato, sia previsto un idoneo sistema per la dissipazione, fino a temperatura ambiente, del calore residuo del fluido geotermico proveniente dal circuito di riscaldamento da scaricarsi nelle canalette di scolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17.04.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

vista la normativa vigente,

considerata che la richiesta è relativa al progetto di ricerca di risorse idriche per utilizzazione geotermica uso riscaldamento capannone in area industriale.

considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

considerata l’assenza nell’intorno adiacente al sito di ricerca, di concessioni geotermiche che sfruttano la stessa falda;

preso atto del parere acquisito con nota prot. n. 44830 del 01/02/2019 con cui l’U.O. VAS VINCA NUVV dichiara che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

valutato che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa;

considerato quanto proposto dalla ditta come mitigazione degli impatti individuati;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17.04.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 08.05.2019, è stato approvato il verbale della seduta del 17.04.2019;

CONDIZIONI AMBIENTALI

  1. Il programma dei lavori dovrà comprendere test idrogeologici e misure in pozzo attraverso prove di portata (a gradini e costante di lunga durata) per la determinazione del comportamento acquifero-opera di captazione e delle portate critiche. Dovrà altresì prevedere il monitoraggio dei parametri fisici di base delle acque;
  2. nella realizzazione del pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti;
  3. nel caso in cui vengano segnalate problematiche ambientali nel sito di recapito, la Ditta effettuerà su richiesta ed in base alle indicazioni dell’autorità competente, idonee verifiche finalizzate ad attivare eventuali azioni correttive;
  4. per l’utilizzazione geotermica in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e si dà atto:
  • che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
  • che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
    2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    3. nell’ipotesi in cui non sia possibile realizzare un sistema di tipo chiuso di sfruttamento della risorsa geotermica restituendo in falda l’acqua emunta mediante pozzo dedicato, sia previsto un idoneo sistema per la dissipazione, fino a temperatura ambiente, del calore residuo del fluido geotermico proveniente dal circuito di riscaldamento da scaricarsi nelle canalette di scolo.
  1. deve essere verificata e documentata, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e deve esserne data adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17.04.2019, sono state approvate nella seduta del 08.05.2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17.04.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con il rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società MINOEGE S.R.L. (P.IVA.03836880272 / C.F omissis), con sede legale in San Stino di Livenza, via Lino Zecchetto n. 10 CAP 30029, (vittoriodrigo@ingpec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di San Stino di Livenza (VE), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Venezia e U.O. Forestale Est, alla Direzione Regionale Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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