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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 48 del 23 maggio 2019
ECO GREEN S.r.l. Modifica dell'impianto di fusione e recupero alluminio sito in Nogara Comune di localizzazione: Nogara (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato da ECO GREEN S.r.l., per la modifica dell'impianto di trattamento rifiuti sito nel Comune di Nogara (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata in data 28.11.2019 da ECO GREEN S.r.l. (P.IVA 02433800238), con sede legale in Villafranca di Verona (VR) – Via Spagna n. 25, acquisita al protocollo regionale con note n. 484944 del 28.11.2018, n. 484931 del 28.11.2018 e n. 484929 del 28.11.2018;
VISTA la nota prot. n. 511157 del 14.12.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21.01.2019 è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
VISTO CHE presso lo stabilimento in esame, la ECO GREEN S.r.l. effettua il recupero, lo smaltimento e la fusione di rifiuti costituiti da rottami in alluminio e sue leghe, con capacità massima autorizzata pari a 110.000 ton/anno, di cui al massimo 77.000 t/anno destinate all’impianto di fusione, in virtù del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Alleg. VII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata dall’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto con Decreto n. 78 del 12.11.2018.
CONSIDERATO che il progetto prevede l’ampliamento del capannone industriale esistente, con un aumento di superficie coperta pari a 3.678 mq. Una parte del capannone sarà chiusa, una parte resterà aperta a formare una tettoia di collegamento tra i corpi di fabbrica esistenti. Saranno inoltre realizzate due ulteriori piccoli vani per il deposito di materiali e per i nuovi spogliatoi aziendali. Infine è in progetto una tettoia metallica nella parte retrostante del lotto destinata al deposito di materiali. La variante non determina modifiche degli impianti tecnologici o delle fasi produttive, Non vengono attivate nuove operazioni di recupero/smaltimento, né sono introdotti nuovi codici CER o modifiche alle caratteristiche dei prodotti/rifiuti ottenuti. Non è previsto alcun aumento di potenzialità produttiva o di quantità massime in stoccaggio di rifiuti provenienti da terzi, ma unicamente un aumento della capacità massima di stoccaggio di rifiuti prodotti, costituiti da scorie saline (da 1.200 ton a 2.500 ton). Lo scopo dell’intervento è infatti quello di ampliare le superfici disponibili per lo stoccaggio dei rifiuti dell’attività di fusione (scorie saline) a causa della difficoltà nel conferimento ad impianti terzi che possano effettuarne il recupero/smaltimento;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 28.02.2019, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 95350 del 07.03.2019;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 526712 del 27.12.2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 286/2018, nella quale, tra l’altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si stabiliscono alcune prescrizioni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17.04.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17.04.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17.04.2019, sono state approvate nella seduta del 08.05.2019;
decreta
Luigi Masia
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