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Bur n. 58 del 31 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 47 del 23 maggio 2019

Consorzio A.RI.C.A. Aziende Riunite Collettore Acque Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta Comune di localizzazione (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 della L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento per il prolungamento dello scarico del collettore, gestito dal Consorzio A.RI.C.A. Aziende Riunite Collettore Acque, che raccoglie le acque di scarico degli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo. Principali riferimenti: istanza di verifica di assoggettabilità presentata in data 24/12/2018 dal Consorzio A.RI.C.A. acquisita con prot. n. 524363 del 24/12/2018 e successivamente perfezionata con documentazione acquisita agli atti in data 15/01/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata in data 24/12/2018 dal Consorzio A.RI.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque (C.F 90007240246 P.IVA.03101960247), con sede legale ad Arzignano, Via Ferraretta, n. 7, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 524363 del 24/12/2018 e successivamente perfezionata con documentazione acquisita agli atti in data 15/01/2019;

VISTA la nota prot. n. 244437 del 21/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 30/01/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio di cui sopra ha effettuato in data 18/03/2019 un sopralluogo presso le aree interessate dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che il progetto prevede il prolungamento del collettore che raccoglie le acque di scarico degli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello vicentino e Lonigo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 92419 del 06/03/2019 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 57/2019;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 è pervenuta un’osservazione formulata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, acquisita agli atti con prot. n. 38276 del 29/01/2019;

VISTO il parere del Genio Civile di Vicenza prot. n. 152399 del 16/04/2019;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale nella seduta del 17/04/2019 ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni e con la raccomandazione di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, nonché comprensiva delle misure di mitigazione, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
     
  2. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.
     
  3. Vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere del Genio Civile di Vicenza prot. n. 152399 del 16/04/2019, di seguito elencate:

 Tratto A-G opere previste nel 1° stralcio:

  •  l’attraversamento in sub-alveo con botte a sifone del canale Leb e del Fiume Fratta, mediante sistema “microtunnelling”, deve essere realizzato prevedendo i pozzetti di spinta e di arrivo ad una distanza minima non inferiore a m 10 dal piede arginale del relativo corso d’acqua attraversato. Inoltre deve essere rispettato il franco tra il fondo alveo e la generatrice superiore delle 2 tubazioni del diam. 1600 mm ciascuna previsto in progetto (tav. 6);
  •  deve essere prevista la posa di n. 2 paline visualizzatrici con indicato il tipo di sottoservizio e la profondità dello stesso dai 2 corsi d’acqua attraversati, il cui posizionamento dovrà da un concordato con questo Ufficio;
  •  il parallelismo all’argine dx del fiume Fratta con tubazione del diam. 1800 mm deve essere eseguito garantendo sempre una distanza minima di m 10.00, tra il piede a campagna e il filo esterno della tubazione stessa;
  •  per quanto riguarda il tratto di parallelismo in corrispondenza delle sezioni 6 e 7, dove è previsto un sensibile avvicinamento della tubazione al corso d’acqua a causa della presenza di un’abitazione, si fa presente che dalla lettura della tav. 5.1 sembrerebbe ci sia margine per rispettare la distanza sopraindicata, almeno per la sezione 6, mentre per la sezione 7, per soddisfare tale condizione bisognerà prevedere la tubazione sotto la stradina bianca di accesso all’abitazione. Si chiede di approfondire e valutare questa possibilità in fase esecutiva. Inoltre si vuole conoscere le caratteristiche, le dimensioni e le modalità di infissione delle palancole, previste nella relazione generale per lo scavo a cielo aperto nel tratto tra le predette sezioni. Quindi dovrà essere trasmesso uno specifico elaborato grafico di dettaglio completo di piante, sezioni e particolari costruttivi dell'intervento tra le sezioni 6 e 7 e una relazione tecnica su tale modalità esecutiva in cui venga valutato anche l'aspetto dell'integrità del fabbricato durante l'esecuzione dei lavori. Ciò detto si invita il Consorzio di valutare la possibilità di eseguire la posa della tubazione di progetto, nel tratto dalla S.P. n. 19 fino al punto E con sistema “microtunnelling”, al fine di evitare tutte le problematiche sopra descritte;
  •  il nuovo manufatto di scarico nel fiume Fratta (punto G) deve essere realizzato senza intaccare la sezione idraulica e le opere idrauliche esistenti, dando una adeguata inclinazione orizzontale verso il senso dell'acqua per facilitare il deflusso dei reflui;
  •  gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, con modalità tali da garantire la stabilità delle sponde del fiume Fratta interessate dai lavori; 
  •  per un'estesa di m 10, a monte e a valle del nuovo manufatto deve essere realizzato il rivestimento di entrambe le scarpate e del fondo alveo del fiume Fratta, mediante la posa in sagoma di pietrame di idonea pezzatura, le cui caratteristiche geometriche e dimensionali saranno fornite all’atto della presentazione del progetto esecutivo dell’opera;
  •  i lavori dovranno essere realizzati nel periodo di magra garantendo, sia durante che dopo la loro esecuzione, la sicurezza idraulica del fiume Fratta e consentendo il libero deflusso delle acque anche in caso di piena improvvisa;
  •  durante l’esecuzione dei lavori non devono essere arrecati danni alle opere idrauliche interessate dai lavori di progetto. Nel qual caso il ripristino a perfetta regola d’arte delle stesse dovrà essere eseguito a cura e spese del Consorzio secondo le indicazioni che saranno fornite dal Genio Civile;
  •  il Consorzio dovrà provvedere in forma continua alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di alveo del fiume Fratta per almeno 50 m a monte ed a valle del punto di immissione dello scarico in questione;
  •  a collaudo avvenuto del nuovo manufatto di scarico nel fiume Fratta dovrà essere demolito quello attuale posto sulla sponda sx, provvedendo alla rimozione ed allontanamento in discarica di tutto il materiale di risulta, provvedendo poi al ripristino del tratto di sponda utilizzando terra a granulometria fine classificata A6 o A4 nel sistema di classificazione CNRUNI 10006, che dovrà essere protetta con una scogliera salvaripa fino alla quota della piena ordinaria;
  •  la qualità delle acque da scaricare nel fiume Fratta deve rispettare i parametri previsti dalla vigente normativa di riferimento;
  •  l’Ufficio ritiene utile definire assieme al Consorzio A.RI.CA. nel dettaglio eventuali interferenze o criticità, al momento non riscontrabili dalla lettura degli elaborati progettuali, riservandosi di indicare eventuali prescrizioni al momento del rilascio della concessione idraulica;
  •  il manufatto di controllo sul punto di scarico deve essere posto ad una distanza minima non inferiore a 4,00 metri dall’unghia arginale;
  •  la quinta mascheratrice dovrà essere situata oltre 4,00 metri dal piede arginale.
  1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri, gas di scarico e rumori in fase di cantiere oltre alle misure già previste nello SPA dovranno adottarsi le ulteriori seguenti precauzioni:

a) utilizzare automezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

b) ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi.

  1. Il terreno superficiale (strato unico) rimosso nella fase di scavo dovrà essere accuratamente accantonato per la ricomposizione finale.
     
  2. Il ripristino ambientale dovrà essere realizzato immediatamente dopo la chiusura del cantiere, gli effetti della ricomposizione e dell'attecchimento ottimale della vegetazione nelle aree non destinate all'agricoltura dovranno essere seguiti per almeno tre anni al fine di garantire un risultato ambientale ottimale.
     
  3. In fase di cantiere, in prossimità dell'abitazione posta nei pressi dell'attraversamento di via S. Croce- SP 19, dove la condotta passa in uno spazio limitato tra il fiume e un'abitazione (a meno di 4 m sia dall'unghia arginale sia da un fabbricato residenziale) dovranno essere predisposte aggiuntive opere mitigative rispetto a quelle indicate nello SPA per ridurre ulteriormente le emissioni di rumori, polveri e vibrazioni.
     
  4. Dovranno essere adottati i seguenti criteri:

a) dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici e sezioni che rappresentino le opere, le caratteristiche fisico -meccaniche dei terreni, i livelli e la tipologia delle falde acquifere, le eventuali oscillazioni della falda, le eventuali interferenze con l'opera e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati;

b) per tutti i tratti per i quali lo scavo della trincea intercetta la falda, in fase di riempimento e posa della condotta avvenuta, si dovrà operare per assicurare la continuità della falda medesima, evitando nel contempo che il fondo della trincea possa costituire una via preferenziale per lo scorrimento delle acque sotterranee, alterando le condizioni di flusso freatico. Dovranno essere valutati, inoltre, tutti i rischi di incidenti, ed in particolare eventuali spillamenti e spandimenti in fase di cantiere e definiti gli eventuali ulteriori accorgimenti per limitarli.

  1. Sia previsto un sistema, da concordare con ARPAV, per la verifica della tenuta della nuova tubazione, così da rilevare eventuali infiltrazioni, nel sottosuolo ed in falda, dei reflui fognari.
  2. Venga prevista l'installazione, da concordarsi con ARPAV, di postazioni che consentano il campionamento in sicurezza sia delle acque del fiume sia del relativo sedimento, a circa 350 metri a monte e circa 200 metri a valle del futuro scarico del collettore fognario nel fiume Fratta, nonché l'installazione di una centralina automatica per il monitoraggio in continuo delle acque del fiume.
  3. In riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 57/2019trasmessa dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 92419 del 06/03/2019, si prescrive:

a. di escludere qualsiasi attività che dovesse essere attuata, anche parzialmente, all’interno delle aree della rete natura 2000. Sia mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale legnosa (da effettuarsi in periodo di riposo vegetativo) siano limitati ai soli tratti dell’alveo interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente progetto e di provvedere al recupero del complesso arbustivo in corrispondenza del collettore Zerpano (lato della botte sifone) da orientarsi, anche medianti specifici interventi di impianto, verso il geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae);

b. di effettuare i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente mediante sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata). Qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, sono da attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. L’eventuale messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;

c. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RACCOMANDAZIONE

Al fine di minimizzare i disagi sul traffico e potenziali impatti sull’ambiente in fase di realizzazione dell’opera, si raccomanda di coordinare l’eventuale anticipazione dell’intervento di attraversamento della SP 500 del collettore (prevista dal lotto 2 del progetto del Consorzio ARICA) con il progetto esecutivo del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per la realizzazione degli interventi per l’utilizzo delle acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 17/04/2019 è stato approvato nella seduta del 08/05/2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  1. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17/04/2019 in merito all’intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazione di cui alle premesse.
  1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  1. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio A.RI.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque (C.F 90007240246 P.IVA.03101960247), con sede legale ad Arzignano, Via Ferraretta, n. 7, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Cologna Veneta, alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo all’U.O. Genio Civile di Vicenza ed all’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo.
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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