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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 35 del 27 marzo 2019
Ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "QUATTRINO" e sita in Comune di Erbezzo (VR) e alla realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti. L.R. n. 44/82.- L.R. 13/2018 - L.R. n. 30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. D.M. 27.09.2010 L.R. 33/1985 e ss.mm.ii. - L.R. 3/2000 e ss.mm.ii..
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza alle ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste s.r.l. la variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata “QUATTRINO” e sita in Comune di Erbezzo (VR) e la realizzazione, sul medesimo sito, di una discarica per rifiuti inerti.
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 23.01.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 27859 del 24.01.2017, con la quale le ditte Consorzio CO.GE.A. (C.F. 04451270237), con sede in Grezzana (VR) via Galileo Galilei n. 5 e Fasani Celeste s.r.l. . (C.F. 02903440234) con sede in Grezzana (VR) via Corso n. 40, hanno presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 4/2016, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione unica regionale per la variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata “QUATTRINO” sita in Comune di Erbezzo (VR) e la realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti;
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che, con parere n. 24 del 28.03.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);
VISTO il decreto n. 43 del 19.06.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 24 del 28.03.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata “QUATTRINO” sita in Comune di Erbezzo (VR) e realizzazione, sul medesimo, sito di una discarica per rifiuti inerti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che con decreto n. 43 del 19.06.2018 è stato inoltre stabilito che:
DATO ATTO che l’area di cava oggetto di variante al piano di coltivazione e realizzazione di una discarica di inerti, dista circa 1,2 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210006 e denominate “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora”, circa 4,8 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210040 e denominate “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine” e circa 6 Km dal sito S.I.C. individuato con il codice IT3210002 e denominato “Monti Lessini: Cascate di Molina” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 329/2017 in data 28.12.2017, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:
VISTA la nota prot. n. 456125 del 09.11.2018 con cui il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 19.11.2018 alle ore 10.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la prima Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato tutte le Amministrazioni e gli Enti, ciascuno per le proprie competenze, coinvolti a vario titolo nel procedimento;
DATO ATTO che la prima Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 19.11.2018, con inizio dei lavori alle ore 10,15 e chiusura degli stessi alle ore 11,55, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale, sono state le seguenti:
consegnando, a tal fine, brevi manu ai proponenti l’elenco dei documenti da produrre.
e, al riguardo, l’Ulss n. 9 Scaligera ha chiesto che la Ditta proponente approfondisca i sopraindicati aspetti con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.
VISTA la nota in data 29.11.2018, pervenuta in Regione il 30.11.2018 ed acquisita al prot. n. 496631 del 05.12.2018, con la quale la ditta Fasani celeste s.r.l. ha presentato documentazione integrativa al progetto di variante alla coltivazione di cava e realizzazione di una discarica per inerti, a recepimento e chiarimento di quanto emerso in sede di prima Conferenza dei Servizi del 19.11.2018;
VISTA la nota prot. n. 511203 del 14.12.2018 con cui Il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 20.12.2018 alle ore 14.30 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la seconda Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato tutte le Amministrazioni e gli Enti, ciascuno per le proprie competenze, già oggetto di prima convocazione;
DATO ATTO che la seconda Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 20.12.2019, con inizio dei lavori alle ore 15,15 e chiusura degli stessi alle ore 16,00, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 17.01.2019 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia per entrambe le ditte;
PRESO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere, purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;
PRESO ATTO che l’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco e a vincolo idrogeologico e che la Soprintendenza competente ha espresso parere favorevole in sede di procedura di V.I.A. per il rilascio della compatibilità ambientale, disposta con decreto n. 43 del 19.06.2018;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 07 settembre 1982, n. 44;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l’art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI il D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.M. 27.09.2010, la L.R. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. 3/2000 e ss.mm.ii..
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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