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Bur n. 58 del 31 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 46 del 21 maggio 2019

SIMEONI PIETRE s.n.c. di Simeoni Claudio & C. Progetto per l'apertura e la coltivazione di una nuova cava da denominarsi "Baril 1" con adeguamento del piano di coltivazione alla cava limitrofa "Gorgusello 1". DGR n. 4021 del 03-11-1998 e D.G.R. n. 3300 del 23-10-2007. Comune di localizzazione: Fumane (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di apertura e coltivazione di una nuova cava da denominarsi "Baril 1" con adeguamento del piano di coltivazione alla cava limitrofa "Gorgusello 1", di cui alla DGR n. 4021 del 03-11-1998 e D.G.R. n. 3300 del 23-10-2007, presentato dalla società SIMEONI PIETRE s.n.c. di Simeoni Claudio & C.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 4021 del 03.11.1998 relativa alla autorizzazione alla cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO 1" sita in Comune di Fumane (VR);

VISTA la DGR n. 3300 del 23.10.2007 Modifica ed integrazione in variante alla D.G.R. n. 4021 del 03.11.1998 di autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO 1" sita in Comune di Fumane (VR), inserita nel polo estrattivo di "Gorgusello". (L.R. 44/82).;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da SIMEONI PIETRE SNC di Simeoni Claudio & C. (P.IVA.03185410234/C.F 02463800231), con sede legale in Sant’Anna d’Alfaedo in via Col. Marconi 5, e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 388127 del 25.09.2018;

VISTA la nota prot. n. 393836 del 28.09.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31.10.2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un primo incontro tecnico in data 30.01.2019 tra i soli membri del gruppo istruttorio;

 CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha eseguito sull’area del progetto un sopralluogo in data 07.03.2019, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessati (sopralluogo convocato formalmente con nota n. 85899 del 01.03.2019);

CONSIDERATO che il progetto prevede l’apertura di una cava di calcare lastrolare - Pietra della Lessinia - denominata “BARIL 1”, ubicata nei pressi della località Le Lovare in Comune di Fumane (Verona). 

L’area di intervento in apertura si sviluppa su di una superficie in disponibilità di 27.729 mq, una superficie media di scavo di 16.300 mq e su un’area netta di coltivazione di 12.424 mq.

L’area è destinata nel vigente strumento urbanistico a zona E – AGRICOLA.

L’area interessata è inserita nel polo estrattivo di Gorgusello previsto nel Piano Comunale Attività Estrattive e pertanto già destinata urbanisticamente alla coltivazione di cave. Sono presenti cave a Nord, Sud e ad Est dell’area di cava.

Il progetto prevede un piano di gestione dell’apertura della cava in fasi di estrazione successive secondo delle percentuali di area di scavo e sistemazione rispetto all’area totale. Le operazioni di escavazione saranno procedute dallo scotico del terreno vegetale, che in zona presenta uno spessore di circa 15 cm e dalla scoperta degli orizzontali estrattivi. Il terreno vegetale sarà provvisoriamente stoccato, in attesa di essere riutilizzato per il ripristino ambientale della cava.

La coltivazione della cava in apertura comporterà una movimentazione complessiva di materiale pari a 518.394 mc, così ripartiti:

  • 2.445 mc sono costituiti da terreno vegetale spessore 15 cm;
  • 428.981 mc rappresentano il materiale di scoperta;
  • 86968 mc orizzonte estrattivo della “Pietra della Lessinia”;
  • 26.090 mc la percentuale di scarto sull’orizzonte estrattivo (30%);
  • 60.878 mc il prodotto utile (70%);

La durata prevista della coltivazione è di circa 15 anni ed in ogni caso legata alla domanda del mercato. Il programma di coltivazione prevede l’eliminazione del setto divisorio tra la cava in progetto e la cava denominata Gorgusello 1, in aderenza con modifica delle volumetrie autorizzate della cava Gorgusello 1.

Il progetto di ricomposizione ambientale prevede la restituzione dell’area all’uso agricolo, come previsto dal vigente strumento urbanistico. Il profilo altimetrico finale subirà delle variazioni rispetto a quello naturale ma sempre da consentire sia il reimpianto che lo sviluppo delle essenze arbustive da porre a dimora, sia la ricostruzione del cotico erboso. L’area di cava ed in particolare le scarpate subverticali createsi a seguito dei lavori di estrazione, verranno rimodellate utilizzando il materiale di scarto dell’attività estrattiva. Tale materiale verrà sistemato in strati compatti e successivamente ricoperto con il terreno vegetale, integrato con compost, per consentire un più veloce sviluppo del manto vegetale. Lo stoccaggio di tale materiale avverrà sui terreni a pendenza dolce con assenza di vegetazione. A completamento delle operazioni di ripristino è prevista la ricostruzione del bosco dell’intera area di cava con la piantumazione di specie arboree, tipiche dei luoghi. Le operazioni di ripristino ambientale avverranno il più possibile durante il periodo di coltivazione, ogni qual volta si porti a termine l’attività di cava in un’area la cui sistemazione non crei intralcio alle operazioni nelle altre zone.

La superficie totale della cava è pari a 16.300 mq (area scavo) completamente boscata.

Il volume complessivo di materiale da utilizzare per la ricomposizione ambientale sarà pari a circa 336.474 mc. Il materiale di scarto e di scoperta in eccesso, pari a circa 245.157 mc. verrà utilizzato come materiale inerte per scopi commerciali.

Per la copertura finale, oltre al terreno vegetale accantonato durante lo scotico dei lotti di cava, di volume pari a 3.056 mc. sarà necessario acquisire un ulteriore volume di terreno pari a circa 5.094 mc, al fine di garantire uno spessore uniforme non inferiore a 50 cm.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 431827 del 23.10.2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 229/2018, nella quale, si dichiara che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza e che sulla base del sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce si prescrive di:

  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Coenonympha oedippus, Triturus carnifex, Bombina variegata, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Emberiza hortulana. Per l’impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale, serie degli orno-ostrieti (Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum);
  2. di effettuare la rimozione del soprassuolo forestale al di fuori della stagione vegetativa, senza procedere in un’unica soluzione per l’intera area di cava ma secondo un avanzamento consequenziale di porzioni di cava in coltivazione, limitando la superficie in scopertura e non ancora ricomposta al 50% dell’intera area netta di coltivazione. La rimozione delle alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia subordinata all’esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità. La necromassa (ceppi in decomposizione e cavi dei tronchi) già presente in loco dovrà essere recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato iscritto all’o.d.g. della seduta del 27.03.2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., annullata per la mancanza del numero legale, e discusso nella successiva seduta del 17.04.2019;

CONSIDERATO che il progetto è stato, pertanto, sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17.04.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente,

CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla apertura di una nuova cava denominata “Baril 1”, di proprietà della ditta “Simeoni Pietre SNC”, localizzata nella parte nordorientale del Comune di Fumane (VR);

CONSIDERATO che il progetto è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che la coltivazione della cava avverrà per fasi di estrazione successive per cui non si prevede di movimentare l’ultimo quarto di cava prima di aver ricomposto almeno un quarto della cava scavata;

CONSIDERATO che il terreno vegetale di scotico verrà provvisoriamente stoccato in attesa di essere riutilizzato per il ripristino ambientale della cava e che anche il materiale di scoperta verrà stoccato per il ripristino dell’area e che il materiale in esubero sarà allontanato dall’area;

DATO ATTO durata prevista della coltivazione è di circa 14 anni ed in ogni caso legata alla domanda del mercato;

CONSIDERATI i possibili impatti in fase di coltivazione e ripristino sulle seguenti componenti ambientali:

  • Aria
  • Clima
  • Inquinamento luminoso
  • Acque superficiali
  • Acque sotterranee
  • Suolo e sottosuolo
  • Vegetazione
  • Fauna
  • Ecosistemi
  • Paesaggio e patrimonio culturale
  • Salute e benessere della popolazione
  • Demografia
  • Assetto territoriale
  • Assetto socio economico

PRESO ATTO del parere acquisito con nota n. 431827 del 23 ottobre 2018 con cui l’U.O. VAS VINCA NUVV dichiara che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

VALUTATO che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa e che gli impatti negativi rilevati, riconducibili alla fase di estrazione, vengono di fatto pressoché annullati al termine della coltivazione mediante la sistemazione finale del sito di cava, che prevede la ricostruzione della morfologia originaria del suolo nei suoi caratteri essenziali generali nonché la ricostituzione della copertura erbacea e boschiva preesistente;

CONSIDERATO quanto proposto dalla ditta come mitigazione degli impatti individuati;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17.04.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 08.05.2019, è stato approvato il verbale della seduta del 17.04.2019;

CONDIZIONI AMBIENTALI

  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Coenonympha oedippus, Triturus carnifex, Bombina variegata, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Emberiza hortulana. Per l’impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale, serie degli orno-ostrieti (Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum);
  2. di effettuare la rimozione del soprassuolo forestale al di fuori della stagione vegetativa, senza procedere in un’unica soluzione per l’intera area di cava ma secondo un avanzamento consequenziale di porzioni di cava in coltivazione, limitando la superficie in scopertura e non ancora ricomposta al 50% dell’intera area netta di coltivazione. La rimozione delle alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia subordinata all’esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità. La necromassa (ceppi in decomposizione e cavi dei tronchi) già presente in loco dovrà essere recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
  4. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IVB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
  5. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza e operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  6. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa a evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  7. richiamando quanto proposto dalla ditta, per limitare il sollevamento delle polveri, una volta accertate le condizioni anemologiche dell’area, si cerchi di evitare grossi spostamenti di materiale durante le giornate più critiche e eventualmente porre delle ulteriori barriere vegetali.
  8. richiamando quanto proposto dalla ditta, per evitare l’intorbidimento delle acque sotterranee con le acque usate per il taglio del materiale estratto, ricche di fango in sospensione, venga programmata la sigillatura delle fratture aperte sul piazzale di cava e un sistema di recupero delle stesse acque in appositi bacini impermeabili come imposto dalle direttive della Regione Veneto e dalla Provincia di Verona.

CONSIDERATO che nella seduta del 17.04.2019, in sede di esame del progetto il Comitato Tecnico Regionale VIA, in virtù della tipologia di coltivazione e delle caratteristiche dei luoghi, ha ritenuto opportuno rimandare alla fase di autorizzazione del progetto la pratica fattibilità della prescrizione n. 2 “di effettuare la rimozione del soprassuolo forestale al di fuori della stagione vegetativa, senza procedere in un’unica soluzione per l’intera area di cava ma secondo un avanzamento consequenziale di porzioni di cava in coltivazione, limitando la superficie in scopertura e non ancora ricomposta al 50% dell’intera area netta di coltivazione. La rimozione delle alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia subordinata all’esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità. La necromassa (ceppi in decomposizione e cavi dei tronchi) già presente in loco dovrà essere recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini”;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17.04.2019, sono state approvate nella seduta del 08.05.2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17.04.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con il rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Di dare atto che in fase di autorizzazione dovrà essere verificata la pratica fattibilità della prescrizione n. 2;
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società SIMEONI PIETRE SNC di Simeoni Claudio & C. (P.IVA.03185410234/C.F 02463800231), con sede legale in Sant’Anna d’Alfaedo in via Col. Marconi 5- 37020 (VR) (PEC: simeonipietresnc@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Fumane (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa e alla Direzione Regionale Commissioni Valutazioni U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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