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Bur n. 57 del 30 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 36 del 27 marzo 2019

Ditta RENO DE MEDICI S.p.A.- Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Santa Giustina (BL) - località Campo. Autorizzazione Integrata Ambientale (DGRV n. 759/2016) Attività individuata al Punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Modifica e integrazione dell'AIA di cui alla DGRV n. 759 del 27.05.2016. Approvazione della chiusura del III stralcio della discarica e delle modalità della fase di gestione post-operativa

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono approvate, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, la chiusura del III stralcio della discarica di cui trattasi e le relative modalità da adottarsi nella fase di gestione post - operativa.

Il Direttore

RICHIAMATA la DGRV n. 297 del 16.03.2010, con la quale la Giunta regionale, ha rilasciato – relativamente alla realizzazione del III stralcio della discarica in oggetto - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento e l’autorizzazione integrata ambientale, quest’ultima al solo fine di legittimare i lavori di realizzazione;

RICHIAMATO il DSR 4 del 18 gennaio 2012 e ss.mm.ii., con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva del III stralcio della discarica, disciplinando altresì le modalità di gestione post-operativa degli stralci I e II;

RICHIAMATA la DGRV n. 759 del 27.05.2016 con cui è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale, è stata approvata la realizzazione degli stralci IV e V della discarica in oggetto, è stata rilasciata la contestuale autorizzazione integrata ambientale definitiva della discarica nel suo complesso per l’attività di cui al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.), con la conseguente revoca del citato DSR 4 del 18 gennaio 2012 e ss.mm.ii. e della DGRV n. 297 del 16.03.2010 nella sola parte relativa all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATO il DDR 24 del 28 febbraio 2017 con cui è stato, tra l’altro, approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, acquisito con protocollo regionale n. 378021 del 5 ottobre 2016;

Iter procedure di chiusura ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003

PRESO ATTO che i lavori di copertura e ricomposizione finale del III stralcio della discarica sono stati ultimati in data 22 dicembre 2017 e che gli stessi risultano essere stati positivamente collaudati così come emerge dal certificato di collaudo funzionale, coincidente con la dichiarazione del Direttori Lavori, datato 7 settembre 2018 (acquisito con prot. reg. n. 381913 del 20.09.2018);

VISTO che, in conseguenza di quanto sopra, con nota prot. reg. n. 418434 del 15.10.2018 questa Amministrazione ha avviato la procedura di chiusura del III stralcio della discarica in questione;

CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 482793 del 27.11.2018 questa Amministrazione ha fissato l’ispezione finale in discarica prevista dall’art. 12, c. 3 del D. Lgs. n. 36/2003 e contestualmente ha chiesto alla Ditta, con riferimento alla documentazione di collaudo, e sentiti nel merito gli Enti di controllo, specifici chiarimenti nonché integrazioni documentali;

CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 499595 del 07.12.2018 la Ditta ha presentato una relazione integrativa sul collaudo funzionale;

VISTI gli esiti dell’ispezione finale eseguita ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2003, come documentati nel verbale redatto in data 05.12.2018, relativi alla verifica:

  • della conformità della morfologia della discarica
  • della capacità di allontanamento delle acque meteoriche
  • dell’ampliamento del sistema di estrazione e biofiltrazione del biogas
  • della semina delle essenze erbacee;

CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 503817 del 11.12.2018 questa Amministrazione ha trasmesso ai partecipanti alla suddetta ispezione il verbale già menzionato il quale, nell’attestare che i lavori di sistemazione finale del III lotto della discarica risultano conformi al progetto approvato ed effettuati in conformità alla normativa tecnica di settore vigente, evidenzia anche la necessità per la Ditta di provvedere a produrre ulteriori integrazioni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 18957 del 16.01.2019 la Ditta ha presentato le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.12, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2003, la discarica, o una parte di essa, può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’Autorità competente ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal Gestore e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura;

RITENUTO di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la chiusura del III stralcio della discarica di cui trattasi, prevedendo in particolare che l’avvio della fase di post – gestione della stessa decorra a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento;

VISTA le L.R. n. 33/85 e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie.

decreta

  1. E’ approvata ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 la chiusura del III stralcio della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta RENO DE MEDICI S.p.A. con sede legale in Viale Isonzo 25 – Milano, ed ubicata in località Campo in Comune di Santa Giustina (BL), di cui al progetto approvato con DGRV n. 297 del 16.03.2010;
     
  2. L’avvio della fase di gestione post - operativa dello stralcio di discarica di cui trattasi decorre a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento;
     
  3. La gestione in fase post operativa del III stralcio dovrà avvenire, una volta chiuso, nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione approvato con la DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii. nonché di quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 273 del 13.01.2010 allegato alla medesima deliberazione;
     
  4. La gestione post-operativa dello stralcio III dovrà avvenire per un periodo di 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell’Autorità competente dell’approvazione della chiusura dello stesso, così come previsto dal corrispondente Piano di gestione allegato al progetto approvato con DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii., fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003;
     
  5. Devono essere garantiti l’efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti differenziali della superficie del corpo di discarica; periodicamente dovrà essere eseguita la verifica e l’eventuale manutenzione dello strato di terreno vegetale del capping;
     
  6. I gestori sono tenuti a mantenere in essere la recinzione perimetrale ed a provvedere alle necessarie manutenzioni;
     
  7. La fideiussione prestata in favore della Provincia di Belluno a garanzia della fase di gestione operativa del III stralcio potrà essere svincolata, su richiesta del Gestore, fermo restando che una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, dovrà essere comunque trattenuta per almeno due anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento;
     
  8. In occasione del rinnovo della fideiussione prestata in favore della Provincia di Belluno a garanzia della fase di gestione post - operativa del medesimo stralcio l’importo delle somme garantite potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest’ultime siano complessivamente congruenti - relativamente al periodo considerato - con quelle previste dal Piano finanziario vigente fermo restando che una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, dovrà essere trattenuta – successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente. La durata e le modalità di tale monitoraggio dovranno essere concordate con Provincia ed ARPAV. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia con l’avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito;
     
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte salve tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 759/2016 e nel successivo DDR n. 24 del 28.02.2017;
     
  10. Il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
     
  11. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
     
  12. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta RENO DE MEDICI S.p.A., con sede legale in Viale Isonzo 25 - Milano, al Comune di Santa Giustina (BL), alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Belluno ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
     
  13. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

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