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Bur n. 53 del 24 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 118 del 31 dicembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 e ss.mm.ii. Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR). Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si concede alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. una proroga per l’adeguamento alle disposizioni di cui alla DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti nell’installazione ubicata Via Ponzina, 1/D Legnago (VR).

Il Direttore

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. con decreto n. 65 del 17.07.2017, successivamente modificata su istanza di parte con decreto n. 1 del 08.01.2018;

VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTA la nota regionale prot. n. 136138 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l’avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all’Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990;

VISTA la nota del 19.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 147833 del 19.04.2018, con la quale la Ditta ha riscontrato, ai sensi dell’art. 10 della L.241/1990, la nota regionale del 11.04.2018 per contestarne integralmente i contenuti e chiedere l’archiviazione del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, con le motivazioni ivi espresse;

VISTA la nota regionale n. 152694 del 24.04.2018, con la quale si è chiesto alla Ditta di argomentare quanto affermato con la sopracitata nota del 19.04.2018, al fine di procedere ad una adeguata valutazione per l’eventuale archiviazione del procedimento;

VISTA la nota del 26.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 156515 del 27.04.2018, con la quale la Ditta ha chiesto una proroga del termine fissato dagli Uffici regionali, per argomentare le osservazioni formulate nella precedente nota del 19.04.2018;

VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;

VISTA la nota regionale prot. n. 164148 del 04.05.2018, con la quale gli Uffici regionali hanno assentito alla richiesta di proroga avanzata dalla Ditta, contestualmente fornendo precisazioni riguardo l’iter procedimentale;

VISTA la nota del 16.05.2018, acquisita al prot. reg. n. 179671 del 16.05.2018, con la quale la Ditta ha argomentato quanto precedentemente affermato con nota del 19.04.2018;

VISTA la nota regionale n. 190839 del 23.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno riscontrato la nota della Ditta del 16.05.2018, in relazione a ciascuna delle osservazioni formulate, concludendo di non ravvedere validi motivi affinché l’istanza di archiviazione del procedimento avanzata con la precedente nota del 19.04.2018 possa essere accolta;

VISTO il decreto n. 87 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l’AIA n. 65/2017 e smi, aggiornandola agli Indirizzi Tecnici sopra richiamati;

CONSIDERATO che il decreto n. 87/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di miscelazione, concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l’adeguamento delle attività alle prescrizioni introdotte con lo stesso decreto, per l’adeguamento del PMC/PGO e per la trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla miscelazione;

VISTA la nota del 18.12.2018, prot. reg. n. 518659 del 20.12.2018, con la quale la Ditta chiede:

1 la proroga dei termini fissati al punto 3 del Decreto n. 87/2018, per l’adeguamento alle prescrizioni imposte dal medesimo decreto, posponendoli all’approvazione del PMC;

2 la proroga dei termini fissati al punto 4 del Decreto n. 87/2018, per la presentazione della documentazione (aggiornamento del PMC/PGO e delle informazioni concernenti la miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della DGRV n. 119/2018), di ulteriori 45 giorni;

CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga per l’adeguamento alle prescrizioni imposte dal punto 2 del decreto n. 87/2018, indipendentemente dall’approvazione del PMC, in quanto dette prescrizioni devono essere considerate vigenti fin dallo scadere dei termini fissati per la proroga, la quale viene altresì concessa per la presentazione del PMC/PGO adeguato agli Indirizzi Tecnici

RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta

decreta

  1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prorogare fino al 08.03.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 87 del 13.11.2018;
  3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., al Comune di Legnago, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Verona e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

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