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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 106 del 26 novembre 2018
Contarina S.p.A. con sede legale a Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto n. 6. Impianto sperimentale per il trattamento e il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da prodotti assorbenti (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) presso l'impianto di Lovadina di Spresiano in Via Vittorio Veneto 6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 30 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. - Proroga dell'autorizzazione di ulteriori due (2) anni.
Con il presente decreto si procede alla proroga per due (2) anni dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto sperimentale, rilasciata con D.G.R. n. 1319 del 16.08.2016, per il completamento delle prove di sperimentazione e taratura del processo di recupero di rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.
Il Direttore
PREMESSO che, con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1319 del 16.08.2016, è stata rilasciata alla società Contarina S.p.A. (di seguito indicata come Ditta) l’autorizzazione alla modifica sostanziale e all’esercizio dell’impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da prodotti assorbenti (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici), presso lo stabilimento di Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto 6;
RICHIAMATO l’art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006 che, al comma 2, riporta quanto segue “La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.” e l’art. 30 della L.R. n. 3/2000 che, al comma 2, riporta quanto segue “La Regione nel rilasciare l’autorizzazione all’esercizio di tali impianti prevede specifiche forme di controllo in ordine allo sviluppo di ciascuna attività sperimentale e al conseguimento dei fini fissati, anche avvalendosi della consulenza specifica di organismi competenti sotto il profilo tecnico scientifico; al termine del periodo consentito, l’autorizzazione può essere rinnovata e comunque non può superare i due anni.”
VISTA la nota prot. n. 11014/CN del 10.07.2018, acquisita al protocollo regionale n. 297527 del 13.07.2018, con cui la Ditta chiede la proroga dell’autorizzazione in essere, allegando sia documentazione a supporto della domanda di proroga, sia indicando le ulteriori prove da effettuare per migliorare l’efficacia del processo di recupero dei rifiuti in oggetto al fine di ottenere un materiale conforme alle norme tecniche di settore;
PRESO ATTO che, con nota n. 346387 del 23.08.2018, si è dato avvio al procedimento amministrativo di proroga convocando contestualmente una Conferenza di Servizi istruttoria in forma simultanea per l’esame della domanda, il giorno 04.09.2018;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi sopracitata ha esaminato tutta la documentazione chiedendo chiarimenti e integrazioni e ha fissato la successiva riunione, con valenza di conferenza di servizi decisoria, per il giorno 24.09.2018;
VISTA la nota della Direzione Ambiente n. 373610 del 14.09.2018, che trasmetteva il verbale definitivo della conferenza di servizi del 04.09.2018, formalizzava la richiesta di integrazioni documentali e, contestualmente, convocava la conferenza di servizi decisoria del 24.09.2018;
RILEVATO che la Ditta, con nota n. 14490/CN del 18.09.2018, acquisita al protocollo regionale al n. 379161 in data 19.09.2018, ha trasmesso le integrazioni richieste;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi del 24.09.2018, si è espressa favorevolmente alla proroga dell’autorizzazione di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
PRESO ATTO che né la Provincia di Treviso, né l’Azienda Ulss n. 2 “Treviso”, pur regolarmente convocate, hanno partecipato alle conferenze di servizi, ovvero inviato un parere sul procedimento;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i.
VISTA la legge regionale n. 3/2000 s.m.i;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
decreta
a) potenziare la cappa di aspirazione dei vapori che fuoriescono dall’autoclave in fase di scarico del rifiuto sterilizzato, ovvero adottare le misure più adeguate al contenimento della diffusione del vapore;
b) presentare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un programma per il controllo degli impatti odorigeni generati dall’impianto, da sottoporre alla valutazione degli Enti;
c) presentare, entro la medesima data di cui al punto precedente, un programma per la ricerca di medicinali e metaboliti eventualmente presenti nei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto, riportati a titolo esemplificativo nell’Allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 05.09.2018, da sottoporre alla valutazione degli Enti;
Nicola Dall'Acqua
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