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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 44 del 14 maggio 2019
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico relativa all'impianto di depurazione di Belluno Loc. Marisiga. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Compatibilità ambientale istanza di rinnovo.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente in Loc. Marisiga in Comune di Belluno (BL), presentata dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (P.IVA./C.F 0097870258), con sede legale in Belluno (BL), Via T. Vecellio n. 27/29, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 24/09/2018 con prot. n. 385253;
VISTA la nota prot. n. 471269 del 20/11/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Belluno (BL) in località Marisiga, per il quale la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio per una potenzialità pari a 27.000 A.E., e allo scarico nel fiume Piave, con decreto della Provincia di Belluno n. 161 Registro Ecologia 4139 del 29/12/2006, rinnovato nel 2011 con decreto n. 3 del 26/01/2011, prot. n° 3702.
PRESO ATTO che con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 76 del 06/06/2007, sulla base del parere favorevole della Commissione Tecnica Regione sez. Ambiente (CTRA) del 22/03/2007 n. 3432, è stato approvato il progetto di adeguamento dell’impianto di Marisiga, per una potenzialità di targa di 32.000 A.E.
PRESO ATTO che la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 02/01/2014 ha presentato richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio n. 3 del 26/01/2011, acquisita al protocollo della Provincia con n. 1849 del 15/01/2014.
PRESO ATTO che la DGR n. 1020/2016 prevede che, in caso di attivazione da parte del proponente della procedura ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, le autorizzazioni/concessioni relative agli impianti possono essere prorogate fino alla conclusione del procedimento di VIA.
PRESO ATTO che la Provincia di Belluno, con prot. n. 1591/ECO del 09/01/2007, ha iscritto la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. al n. 3 dell'Elenco Provinciale istituito ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, per il trattamento dei fanghi liquidi (CER 190805) provenienti da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ubicati sul territorio del Comuni appartenenti all’A.A.T.O. Alto Veneto, ora Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, per una quantità annua massima pari a 2000 m3 e un quantitativo giornaliero massimo di 50 m3.
PRESO ATTO che la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha provveduto a richiedere alla Provincia di Belluno l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 relativamente alla linea fanghi, domanda presentata tramite il SUAP del Comune di Belluno ed acquisita con protocollo SUAP n. REP_PROV_BL/BL-SUPRO/0112668 del 13/09/2018.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risulta pervenuta la nota prot. n. 488129 del 28/11/2018 dell’UO Genio Civile di Belluno, con cui si comunica che il proponente dovrà presentare apposita istanza, corredata dalla documentazione di rito, per la regolarizzazione dello scarico nel fiume Piave, ai fini della concessione nei riguardi idraulici e di gestione dei beni del Demanio Idrico.
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. v).
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016.
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda.
CONSIDERATO che:
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 29/04/2019 agli atti della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, in cui si evidenzia che, rispetto a quanto descritto nel decreto della Provincia di Belluno n. 3/2011, la potenzialità di targa dell’impianto a seguito dei lavori approvati dal succitato Decreto n. 76/2007 è pari a 32.000 A.E.
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Luigi Masia
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