Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 53 del 24 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 44 del 14 maggio 2019

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico relativa all'impianto di depurazione di Belluno Loc. Marisiga. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Compatibilità ambientale istanza di rinnovo.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente in Loc. Marisiga in Comune di Belluno (BL), presentata dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (P.IVA./C.F 0097870258), con sede legale in Belluno (BL), Via T. Vecellio n. 27/29, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 24/09/2018 con prot. n. 385253;

VISTA la nota prot. n. 471269 del 20/11/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Belluno (BL) in località Marisiga, per il quale la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio per una potenzialità pari a 27.000 A.E., e allo scarico nel fiume Piave, con decreto della Provincia di Belluno n. 161 Registro Ecologia 4139 del 29/12/2006, rinnovato nel 2011 con decreto n. 3 del 26/01/2011, prot. n° 3702.

PRESO ATTO che con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 76 del 06/06/2007, sulla base del parere favorevole della Commissione Tecnica Regione sez. Ambiente (CTRA) del 22/03/2007 n. 3432, è stato approvato il progetto di adeguamento dell’impianto di Marisiga, per una potenzialità di targa di 32.000 A.E.

PRESO ATTO che la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 02/01/2014 ha presentato richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio n. 3 del 26/01/2011, acquisita al protocollo della Provincia con n. 1849 del 15/01/2014.

PRESO ATTO che la DGR n. 1020/2016 prevede che, in caso di attivazione da parte del proponente della procedura ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, le autorizzazioni/concessioni relative agli impianti possono essere prorogate fino alla conclusione del procedimento di VIA.

PRESO ATTO che la Provincia di Belluno, con prot. n. 1591/ECO del 09/01/2007, ha iscritto la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. al n. 3 dell'Elenco Provinciale istituito ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, per il trattamento dei fanghi liquidi (CER 190805) provenienti da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ubicati sul territorio del Comuni appartenenti all’A.A.T.O. Alto Veneto, ora Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, per una quantità annua massima pari a 2000 m3 e un quantitativo giornaliero massimo di 50 m3.

PRESO ATTO che la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha provveduto a richiedere alla Provincia di Belluno l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 relativamente alla linea fanghi, domanda presentata tramite il SUAP del Comune di Belluno ed acquisita con protocollo SUAP n. REP_PROV_BL/BL-SUPRO/0112668 del 13/09/2018.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risulta pervenuta la nota prot. n. 488129 del 28/11/2018 dell’UO Genio Civile di Belluno, con cui si comunica che il proponente dovrà presentare apposita istanza, corredata dalla documentazione di rito, per la regolarizzazione dello scarico nel fiume Piave, ai fini della concessione nei riguardi idraulici e di gestione dei beni del Demanio Idrico.

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. v).

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016.

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda.

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, come risulta in seguito all’ultimazione dei lavori di adeguamento approvati con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente n. 76 del 06/06/2007, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto è autorizzato all’esercizio per una potenzialità pari a 27.000 A.E., e allo scarico nel fiume Piave, con decreto della Provincia di Belluno n. 3 del 26/01/2011, prot. n° 3702, attualmente in fase di rinnovo;
  • la potenzialità di targa dell’impianto a seguito dei lavori approvati dal succitato Decreto n. 76/2007 è pari a 32.000 A.E.;
  • la Commissione Tecnica Regione sez. Ambiente (CTRA) nell’esprimere parere favorevole al progetto di ampliamento e potenziamento dell’impianto di Belluno-Marisiga da 27.000 A.E. a 32.000 A.E., Parere n. 3432 del 22/03/2007, prescriveva tra l’altro che “al fine di assicurare un idoneo funzionamento dell’impianto e di bilanciare le previste nuove portate in ingresso all’impianto, l’AATO “Alto Veneto” ed il gestore dovranno provvedere ad elaborare un piano di individuazione e riduzione della presenza nella rete fognaria delle acque parassite, da presentare alla Regione, alla Provincia di Belluno ed all’ARPAV per le eventuali osservazioni”;
  • il gestore del Servizio Idrico Integrato ha provveduto a predisporre il piano prescritto dalla CTRA inviandolo con nota prot. n. 0019968/2009 del 27/08/2009;
  • nel documento “Sistema fognario e acque parassite”, allegato all’istanza in oggetto, il proponente ha descritto i diversi interventi effettuati di sostituzione e riparazione delle reti, sia di carattere ordinario che straordinario, e gli interventi previsti nel triennio 2018-2020, di manutenzione straordinaria della rete, individuati per far fronte ai problemi di infiltrazioni e di acque parassite e di regimazione delle acque meteoriche;
  • in sede di rinnovo dell’autorizzazione, il proponente dovrà presentare apposita istanza all’UO Genio Civile di Belluno, corredata dalla documentazione di rito, per la regolarizzazione dello scarico nel fiume Piave, ai fini della concessione nei riguardi idraulici e di gestione dei beni del Demanio Idrico;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente;
  • allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 29/04/2019 agli atti della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, in cui si evidenzia che, rispetto a quanto descritto nel decreto della Provincia di Belluno n. 3/2011, la potenzialità di targa dell’impianto a seguito dei lavori approvati dal succitato Decreto n. 76/2007 è pari a 32.000 A.E.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

  1. eventuali progetti di modifica dell’impianto (utilizzo di un decanter installato su mezzo mobile, sostituzione dell’attuale nastropressa con un mezzo fisso) dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Belluno;
  2. il proponente dovrà proseguire con la realizzazione degli interventi, già parzialmente messi in atto, atti a ridurre l’apporto di portate parassite nella rete fognaria afferente l’impianto di depurazione di Belluno-Marisiga;
  3. in caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, venga effettuata un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno, al Comune di Belluno e ad ARPAV-DAP di Belluno. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Belluno, in quanto autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse.

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 29/04/2019 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Belluno, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, e con le prescrizioni indicate in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (P.IVA./C.F 0097870258), con sede legale in Belluno (BL), Via T. Vecellio n. 27/29, (PEC: gsp@cert.ip-veneto.net), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Belluno (BL), alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Operativa Genio Civile di Belluno;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro