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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 43 del 13 maggio 2019
Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234). Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata "Colombara" nel Comune di Villafranca di Verona (VR). Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata "Colombara" nel Comune di Villafranca di Verona (VR)», presentato dalla Ditta Sartori Movimento Terra S.n.c.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Cave Mantovane S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale 383735 in data 14/09/2018; - con nota in data 09/05/2018 - protocollo 170589, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo, di fornire precise indicazioni per portare "() a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)." l'istanza in questione e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività della medesima istanza rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore; - la Direzione Difesa del Suolo, con nota protocollo 213960 in data 06/06/2018, ha rilevato che la domanda in oggetto è da considerarsi procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. n. 15/2018; - parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 62) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 13/03/2019; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/03/2019, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 27/03/2019.
Il Direttore
PREMESSO che:
in data 14/09/2018 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Società Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 – 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo regionale 383735.
L’istanza di ampliamento è stata presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 della Legge n. 30 del 30/12/2016.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017).
Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 14/09/2017, sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto.
In data 27/09/2017, presso l’auditorium del Comune di Villafranca di Verona (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento; come da dichiarazione della Società acquisita in data 30/11/2017 al protocollo regionale 502249.
Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 29/09/2017 – protocollo 406592, ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017) e la richiesta di verifica documentale.
Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 461362 in data 06/11/2017 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con nota in data 27/12/2017 protocollo 538566, gli Uffici dell’U.O. V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, al fine di proseguire con l’iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982.
La Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 26/03/2018 – protocollo 114017, ha comunicato la determinazione della percentuale di superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982. Tale comunicazione si conclude precisando che: “(…) la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Villafranca di Verona, è pari a 33.566 mq (…)”.
L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 459593, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 09/11/2017, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 276/2017 del 02/11/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017).
In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 06/10/2017 al protocollo 417935, inerente la perizia asseverata ai sensi della L.R. n. 44/1982 e dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016.
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.
L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/10/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.
Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota n. 1-17635 del 22/11/2017, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 23/11/2017 - protocollo n. 489875, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizione, sul progetto de equo, ribadito con successiva nota acquisita al protocollo regionale 505582 in data 12/12/2018 (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017).
Il Comune di Villafranca di Verona, con nota acquista al protocollo regionale 427720 in data 12/10/2017, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall’U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 06/11/2017, protocollo 461362).
Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017):
Mittente
Data acquisizione al protocollo regionale
Numero protocollo regionale
Comune di Villafranca di Verona
19/12/2017
530231
Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 23/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.
Con riferimento:
gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare “(…) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...).” le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.
Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 213960 in data 06/06/2018, nella quale viene evidenziato quanto segue:
«La domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell’art. 95 della L.R. 30/2016.
Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5
(…)
Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell’art. 95, ormai decaduto, è stata quindi introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:
Ora, quindi, la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di legge 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.
In effetti, il P.R.A.C., stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:
In sostanza dunque, l’art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume di cui al punto 4 sopra riportato, fermo restando l’applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.
Ciò posto, dall’esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:
Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. 15/2018.».
Con nota acquista al protocollo regionale 503338 in data 11/12/2018, la società Sartori Movimento Terra S.n.c., ha depositato un approfondimento a maggior specificazione di quanto riportato nella documentazione progettuale allegata all’istanza (alla quale sono stati allegati alcuni profili grafici rappresentativi dell’andamento della falda rispetto alle sezioni di escavazioni e alle sezioni di ricomposizione), pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017.
Successivamente, in merito alla definizione della quota piezometrica della falda nell’area oggetto dell’intervento, tale da garantire il rispetto del franco minimo a tutela della falda (previsto dalla normativa vigente in materia di attività estrattive), la medesima Società ha presentato una relazione di approfondimento sullo studio idrogeologico, al quale è stata allegata la carta idrogeologica con le sezioni idrogeologiche (acquisita agli atti in data 27/02/2019 al protocollo 82962, pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017).
VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018;
VISTA la L.R. n. 15/2018;
VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018; VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;
VISTO il parere n. 62, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 13/03/2019, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:
PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI
2.1 mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Hystrix cristata), ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
2.2 verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
PRESCRIZIONI MINERARIE
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 94550 del 07/03/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 62 del 13/03/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 12/09/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
PRESO ATTO del parere espresso dal Comune di Villafranca di Verona (VR) (trasmesso con nota a firma del Sindaco n. 11835 in data 12/03/2019 e acquisito al protocollo regionale 101998 in data 13/03/2019), con il quale viene ribadito il parere non favorevole, motivato, al progetto in parola, come già espresso con D.C.C. n. 68 del 14/12/2017. L’Amministrazione comunale ha ritenuto inoltre di proporre alcune prescrizioni, qualora il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si fosse espresso favorevolmente sull’intervento proposto.
Le prescrizioni contenute in subordine al parere contrario espresso dal Comune di Villafranca di Verona (VR) con D.C.C. n. 68 del 14/12/2017 e richiamate in quest’ultima comunicazione pervenuta, sono state ritenute accoglibili e sono state inserite nel parere n. 62 del 13/03/2019, Allegato A al presente provvedimento;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/03/2019;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 27/03/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 – 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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