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Bur n. 53 del 24 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 43 del 13 maggio 2019

Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234). Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata "Colombara" nel Comune di Villafranca di Verona (VR). Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata "Colombara" nel Comune di Villafranca di Verona (VR)», presentato dalla Ditta Sartori Movimento Terra S.n.c.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-   istanza presentata da Cave Mantovane S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale 383735 in data 14/09/2018;
-   con nota in data 09/05/2018 - protocollo 170589, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo, di fornire precise indicazioni per portare "() a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)." l'istanza in questione e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività della medesima istanza rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore;
-   la Direzione Difesa del Suolo, con nota protocollo 213960 in data 06/06/2018, ha rilevato che la domanda in oggetto è da considerarsi procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. n. 15/2018;
-   parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 62) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 13/03/2019;
-   verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/03/2019, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 27/03/2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 14/09/2018 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Società Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 – 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo regionale 383735.

L’istanza di ampliamento è stata presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 della Legge n. 30 del 30/12/2016.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017).

Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 14/09/2017, sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto.

In data 27/09/2017, presso l’auditorium del Comune di Villafranca di Verona (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento; come da dichiarazione della Società acquisita in data 30/11/2017 al protocollo regionale 502249.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 29/09/2017 – protocollo 406592, ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto
(www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017) e la richiesta di verifica documentale.

Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 461362 in data 06/11/2017 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con nota in data 27/12/2017 protocollo 538566, gli Uffici dell’U.O. V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, al fine di proseguire con l’iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982.

La Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 26/03/2018 – protocollo 114017, ha comunicato la determinazione della percentuale di superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982. Tale comunicazione si conclude precisando che: “(…) la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Villafranca di Verona, è pari a 33.566 mq (…)”.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 459593, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 09/11/2017, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 276/2017 del 02/11/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017).

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 06/10/2017 al protocollo 417935, inerente la perizia asseverata ai sensi della L.R. n. 44/1982 e dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/10/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota n. 1-17635 del 22/11/2017, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 23/11/2017 - protocollo n. 489875, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizione, sul progetto de equo, ribadito con successiva nota acquisita al protocollo regionale 505582 in data 12/12/2018 (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017).

Il Comune di Villafranca di Verona, con nota acquista al protocollo regionale 427720 in data 12/10/2017, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall’U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 06/11/2017, protocollo 461362).

Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017):
 

Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Comune di Villafranca di Verona

19/12/2017

530231

 

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 23/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.

Con riferimento:

  • all’istanza in questione, presentata in vigenza dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
  • al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 28/02/2017 – 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
  • alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016;
  • all’entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 “Norme per la disciplina delle attività di cava” e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
  • all’art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante “Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.”;

gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare “(…) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...).” le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.

Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 213960 in data 06/06/2018, nella quale viene evidenziato quanto segue:

«La domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell’art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5

 (…)

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell’art. 95, ormai decaduto, è stata quindi introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

  • che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
  • che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Ora, quindi, la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di legge 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

In effetti, il P.R.A.C., stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

  1. sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
  2. l’autorizzazione in ampliamento, per singola cava, non può superare il volume di 1 milione di mc;
  3. può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre: a) sia inferiore a 90.000 mc ovvero b) sia tale da consentire l’attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni, sulla base della produzione annuale dimostrata per la cava;
  4. l’ampliamento non potrà superare, nel caso a), il volume di 300.000 mc mentre, nel caso b), il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
  5. nei comparti estrattivi, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave esistenti, purché finalizzate a una più organica ricomposizione ambientale dell’intero sito.

In sostanza dunque, l’art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume di cui al punto 4 sopra riportato, fermo restando l’applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Ciò posto, dall’esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:

  • trattasi di cava non estinta, in quanto non sussiste alcuna delle circostanze di cui all’art. 10 comma 9 della L.R. n. 13/2018 che determinano l’estinzione dell’autorizzazione, e pertanto vi è il rispetto del requisito del succitato punto 1);
  • la riserva di materiale a giacimento ancora da estrarre è apri a circa 50.000 mc, come da perizia asseverata allegata al progetto di coltivazione acquisito al prot. n. 383735 del 14.09.2017, e pertanto, vi è il rispetto del requisito di cui al succitato punto 3);
  • il volume richiesto in ampliamento è apri a 165.823 mc e le ragioni anzi esposte, detto volume, peraltro inferiore al limite stabilito dal P.R.A.C., è autorizzabile ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 15/2018.

Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. 15/2018.».

Con nota acquista al protocollo regionale 503338 in data 11/12/2018, la società Sartori Movimento Terra S.n.c., ha depositato un approfondimento a maggior specificazione di quanto riportato nella documentazione progettuale allegata all’istanza (alla quale sono stati allegati alcuni profili grafici rappresentativi dell’andamento della falda rispetto alle sezioni di escavazioni e alle sezioni di ricomposizione), pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017.

Successivamente, in merito alla definizione della quota piezometrica della falda nell’area oggetto dell’intervento, tale da garantire il rispetto del franco minimo a tutela della falda (previsto dalla normativa vigente in materia di attività estrattive), la medesima Società ha presentato una relazione di approfondimento sullo studio idrogeologico, al quale è stata allegata la carta idrogeologica con le sezioni idrogeologiche (acquisita agli atti in data 27/02/2019 al protocollo 82962, pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 61/2017).

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018;

VISTA la L.R. n. 15/2018;

VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018; VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;

VISTO il parere n. 62, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 13/03/2019, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:

  • del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, alla Società Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 – 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 276/2017 del 02/11/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 459593 in data 09/11/2017) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
  • dell’autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 13/2018, alla coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Colombara” nel Comune di Villafranca di Verona (VR), alla Società Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 – 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234), con le prescrizioni minerarie di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

  1. dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota n. 1-17635 del 22/11/2017, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 23/11/2017- protocollo n. 489875:
    1. ogni intervento sulla rete irrigua strutturata consorziale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consorzio di Bonifica Veronese, con relativo Atto di Concessione, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento consorziale;
  2. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 276/2017 del 02/11/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 459593 in data 09/11/2017), compatibilmente e in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

2.1   mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Hystrix cristata), ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

2.2   verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

  1. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
  2. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza e operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  3. entro sei mesi dall'entrata in esercizio, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all’Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all’Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti;
  4. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa a evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  5. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  6. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
  7. la ditta deve provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 M/sec risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava nonché al riporto di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato (prescrizione da P.R.A.C.);
  8.  la ditta deve condurre il riutilizzo agricolo dell’area di cava ricomposta esclusivamente secondo i protocolli dell’agricoltura biologica. (prescrizione da L.R. 13/2018).

PRESCRIZIONI MINERARIE

  1. il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente all’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura nonché alla presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche proveniente dall’esterno all’area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale, che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo;
  2. la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 190.000,00 (centonovantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  3. la ditta deve posizionare all’interno dell’area della cava, almeno n. 3 piezometri allo scopo di rilevare il reale livello di falda nel corso dei lavori di coltivazione. Le rilevazioni dovranno avere cadenza mensile e dovranno essere riportate in apposito registro, conservato presso la cava. La ditta dovrà altresì inviare preventivamente a Comune e Regione cartografia riportante l’ubicazione prevista dei piezometri nonché, una volta realizzati e attivati, comunicare ai medesimi enti i dati rilevati;
  4. l’inizio della coltivazione del lotto n. 3 è subordinata all’attestazione di avvenuta ricomposizione ambientale del lotto n. 1;
  5. la ditta deve effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.) nonchè provvedere a umidificare il carico al fine di evitare la dispersione delle frazioni più sottili;
  6. dovrà essere acquisito, preventivamente alla redazione del provvedimento autorizzativo, nulla osta da parte del Consiorzio di Bonifica Veronese in merito alle opere di escavazione in avvicinamento, rimozione e spostamento delle canalette irrigue gestite dal consorzio medesimo;
  7. la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  8. la ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 3 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 4 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato;
  9. la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 94550 del 07/03/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 62 del 13/03/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 12/09/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comune di Villafranca di Verona (VR) (trasmesso con nota a firma del Sindaco n. 11835 in data 12/03/2019 e acquisito al protocollo regionale 101998 in data 13/03/2019), con il quale viene ribadito il parere non favorevole, motivato, al progetto in parola, come già espresso con D.C.C. n. 68 del 14/12/2017. L’Amministrazione comunale ha ritenuto inoltre di proporre alcune prescrizioni, qualora il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si fosse espresso favorevolmente sull’intervento proposto.

Le prescrizioni contenute in subordine al parere contrario espresso dal Comune di Villafranca di Verona (VR) con D.C.C. n. 68 del 14/12/2017 e richiamate in quest’ultima comunicazione pervenuta, sono state ritenute accoglibili e sono state inserite nel parere n. 62 del 13/03/2019, Allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/03/2019;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 27/03/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 – 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 62 del 13/03/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell’autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 276/2017 del 02/11/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 459593 in data 09/11/2017) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
  3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata “Colombara”, localizzata in Comune di Villafranca di Verona (VR), presentato da Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 – 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 62 del 13/03/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/03/2019;
  5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  6. di stabilire che, avendo la Ditta Società Sartori Movimento Terra S.n.c., presentato domanda ai sensi dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, per quanto stabilito dall’art. 34, comma 1 delle L.R. n. 15/2018, l’istanza è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2016 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto de quo;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento a Sartori Movimento Terra S.n.c. (con sede legale in Via 4 novembre, 14 – 37060 Mozzecane (VR) C.F. e P.IVA 00900900234) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Villafranca di Verona (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’Azienda Ulss 9 Scaligera;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

43_Allegato_DDR_43_13-05-2019_394243.pdf

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