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Bur n. 53 del 24 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 42 del 13 maggio 2019

COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA Impianto Idroelettrico sul torrente Rio Ornella Impianto "Ornella". Comune di localizzazione: Livinallongo del Col di Lana (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dal Comune di Livinallongo del Col di Lana che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Rio Ornella nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 381945 del 13.09.2017 la Provincia di Belluno ha trasmesso alla scrivente Direzione la documentazione tecnica depositata dal proponente citato nel seguito nonché le osservazioni, le controdeduzioni ed i pareri raccolti nel corso dell’iter istruttorio inerente la domanda di concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Ornella, che comprende tra l’altro:

  • Istanza di concessione di derivazione d’acqua, in concorrenza, presentata dal comune di Livinallongo del Col di Lana (prot. prov. BL n. 59680 del 19.12.2011);
  • Prescrizione in materia di obbligo ittiogenico rilasciata da Veneto Agricoltura con proprio prot. n. 20747 del 10.08.2012;
  • Verbale di visita locale di istruttoria redatto dalla Provincia di Belluno in data 30.08.2012, comprensivo delle osservazioni presentate dal Comitato Acqua Bene Comune e dal Sig. Alberto Daberto;
  • Controdeduzioni del comune di Livinallongo del Col di Lana alle osservazioni di cui al verbale di visita locale (nota comunale prot.n. 6991 del 12.09.2012);
  • Parere favorevole alla derivazione con prescrizioni, rilasciato dalla Autorità di Bacino con proprio prot. n. 375 del 10.05.2013;
  • DGR n. 162 del 17.07.2014 di presa d’atto del Parere n. 4 del 23.04.2014 espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza istituita ai sensi dell’ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933, DGR 694/2013, DGR 375/2014, con il quale ha ritenuto all’unanimità che la domanda preferibile sia quelle presentata dal comune di Livinallongo del Col di Lana;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal comune di Livinallongo del Col di Lana (P.IVA./C.F 00144460250), con sede legale in Livinallongo del Col di Lana – Via Pieve n. 41, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 31.10.2017 con prot. n. 456070 del 02.11.2017;

VISTA la nota prot. n. 482091 del 17.11.2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno fatto richiesta al proponente di perfezionamento della documentazione, ai fini della procedibilità dell’istanza;

VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. regionale con nota n. 45577 del 06.02.2018, trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di perfezionamento della documentazione di cui al paragrafo precedente;

VISTA la nota prot. n. 190402 del 23.05.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20.06.2018 è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una centrale da realizzarsi in sponda sinistra del torrente Cordevole, appena dopo la confluenza del torrente Rio Ornella, per la produzione di energia elettrica tramite un gruppo di turbo-generazione, mediante lo sfruttamento di una frazione delle acque presenti nell’alveo del Rio Ornella e restituzione delle stesse al torrente Cordevole.

L’impianto sarà destinato alla produzione di energia elettrica per uso pubblico. Tutta l’energia prodotta, al netto dei consumi per i servizi ausiliari, sarà ceduta alla rete, mediante collegamento alla linea Enel in media tensione con cavidotto interrato.

In estrema sintesi gli interventi in progetto sono i seguenti:

  • Opera di presa: realizzata in calcestruzzo rivestito con pietra locale, munita di rampa per la risalita della fauna ittica.
  • Condotta forzata: realizzata con tubazioni in acciaio DN 350 mm con sviluppo complessivo di 1730 m. E’ incluso un attraversamento in subalveo del Cordevole.
  • Centrale: l’edificio, previsto in sinistra orografica del Cordevole, sarà formato da due volumi di diversa altezza ed ospiterà il gruppo di produzione e la cabina elettrica di consegna. Le fondazioni, i muri perimetrali ed i solai saranno realizzati interamente in c.a. portante, con rivestimenti in abete e rame.

ATTESO che i principali dati di progetto dell’intervento sono i seguenti:

  • Potenza massima installata: 391,20 kW
  • Potenza di concessione: 231,17 kW
  • Quota opera di presa: 1570 m s.m.m. circa
  • Quota opera di restituzione: 1263 m s.m.m circa
  • Salto di concessione: 307,03 m
  • Portata massima derivabile: 170 l/s
  • Portata di rilascio a valle della presa: 31,0 l/s

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

  • Lucia Ruffato per conto delle seguenti Associazioni: WWF O.A. Terre del Piave Belluno e Treviso, Comitato bellunese Acqua Bene Comune, Mountain Wilderness, Italia Nostra sez. Belluno, Peraltrestrade, Legambiente Veneto, CAI Veneto, Legambiente Piavenire – Nota prot. n. 288624 del 09.07.2018.

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico con sopralluogo presso il sito di progetto in data 10.09.2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento, ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 202730 del 31.05.2018 ha trasmesso agli scriventi uffici una richiesta di integrazioni, che è stata successivamente trasmessa al proponente, per opportuna conoscenza, con nota prot. n. 217033 del 07.06.2018;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 18.02.2019, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;
  • la D.G.R. 1628/2015;

vista le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

esaminata la documentazione depositata e il relativo studio preliminare ambientale;

considerato che il progetto prevede la realizzazione ex novo di una traversa in alveo al rio Ornella, e che le portate derivate vengono convogliate in una condotta di sviluppo complessivo di 1730 metri con superamento del torrente Cordevole tramite un attraversamento subalveo realizzato con una soglia in calcestruzzo in cui annegare la tubazione;

esaminate le osservazioni presentate dalla Sig.ra Lucia Ruffato in data 09.07.2018 per conto delle Associazioni WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso, Comitato bellunese Acqua Bene Comune, Mountain Wilderness, Italia Nostra sez. Belluno, Peraltrestrade, Legambiente Veneto, Legambiente Piavenire;

preso atto che, con riferimento alla procedura di valutazione d’incidenza dell’intervento, ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 202730 del 31.05.2018 ha trasmesso una richiesta integrazioni;

considerato che il torrente Cordevole (codice 430_20), in cui è prevista l’opera di restituzione, è stato classificato in stato ecologico buono mentre il Rio Ornella, in cui è prevista l’opera di presa, non è stato classificato e, non presentando opere di regimazione, in prima analisi appare non alterato dal punto di vista geomorfologico;

vista la D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati;

considerato che il bacino imbrifero è di 4,4 kmq; e che tale aspetto pur non comportando una preclusione alla realizzazione delle opere previste, in quanto l’istanza è stata presentata in data antecedente all’emanazione della DGRV 1988/2015, denota comunque una criticità da tenere in debita considerazione;

considerato che il progetto interessa una testa di bacino in cui le pressioni antropiche, per stessa ammissione del proponente, sono praticamente nulle e che non c’è evidenza del non deterioramento del corpo idrico come conseguenza della derivazione;

considerato che i dati e le valutazioni ambientali presenti nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale non sono sufficienti e supportati dagli esiti del monitoraggio ex ante, l’effettuazione di quest’ultimo è necessaria ai fini della dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico;

considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali, con riferimento almeno ad alluvioni con media probabilità di accadimento;
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, previo confronto con l’Ente idraulico territorialmente competente, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali, considerando il trasporto solido, compreso quello vegetale del bacino interessato;
  • ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. con definizione a cura dell’estensore della valutazione idraulica, secondo un principio di stress-test;
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di detto materiale;
  • pertinente valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata, dovuta a fenomeni erosivi o franamenti, soprattutto per le parti in fregio alla sponda, e dei conseguenti effetti;
  • definizione esaustive delle modalità costruttive del rilascio nel torrente delle portate turbinate con l’esplicitazione dei contenuti per il contenimento di effetti erosivi e valutazione per la modifica del getto di scarico da ortogonale al flusso del torrente a laterale o parallelo;
  • definizione esaustive delle modalità costruttive dell’attraversamento in subalveo esplicitando, per il tratto interessato, l’esclusione di attivazione di aspetti critici per attività di erosione o deposito;
  • pertinente valutazione su eventuali aspetti critici generabili dall’opera di presa e carico della condotta, per la posizione prevista in progetto che diviene sponda del torrente;
  • conclusione sintetica della relazione idraulica, con modalità discorsiva non specialistica, esplicitando i contenuti, le risoluzioni, indicando i franchi idraulici di sicurezza ante e post opera, con attestazione, dell’estensore della relazione, di non aumentare in alcun modo il grado di rischio idraulico nelle aree rivierasche e delle eventuali infrastrutture site nelle vicinanze (come menzionato negli assunti della relazione idrologica e idraulica nella parte della verifica dei manufatti);

considerato che risulta necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi delle fonti di pressione;

considerato:

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;

considerato che il percorso della condotta interessa zone di massima pendenza e che l’area, come risulta dallo studio allegato al PATI Dolomiti Alto Agordino, è interessata da fronti di frana e da aree non idonee all’edificazione per penalità geologiche;

considerato che l’area del progetto è interessata, anche se marginalmente, da alcune Zone di attenzione geologica, indicate dall’art. 5 delle norme del PAI come “porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità”, la cui presenza non comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste (vedi art. 6 delle Norme Tecniche del PAI), ma evidenzia una fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione;

considerato che la relazione geologica allegata al progetto non fornisce particolari indicazioni sulle modalità di esecuzione dei lavori, né prevede specifiche verifiche geognostiche per l’individuazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dai lavori di sbancamento e dalle opere di fondazione;

considerato che risulta necessaria la realizzazione di una specifica verifica geognostica diretta (soprattutto per la costruzione dell’opera di presa e per il manufatto per la centrale) e maggiori indicazioni sull’esecuzione dei lavori (sbancamenti, drenaggi, restituzione, ecc.) che deve essere effettuata con particolare attenzione sia per la sicurezza delle maestranze che per la stabilità delle aree circostanti;

considerati i dissesti e le alterazioni dei luoghi, provocati dai recenti eventi alluvionali dello scorso autunno 2018, che inducono la necessità di una valutazione suppletiva degli impatti all’uopo generati.

DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 27.02.2019, è stato approvato il verbale della seduta del 18.02.2019;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 100617 del 02.03.2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., non facendo pervenire le proprie osservazioni;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  1. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18.02.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 per le motivazioni esposte in premessa.
  1. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  1. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Livinallongo del Col di Lana (P. IVA 00144460250) con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL) – via Pieve 41 – CAP 32020 – PEC:
    sindaco.comune.livinallongo.bl@pecveneto.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, a B.I.M. Infrastrutture S.p.A., alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Belluno e U.O. Forestale Est, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. supporto di Direzione, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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