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Bur n. 47 del 10 maggio 2019


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 6 del 26 marzo 2019

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione e alla non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che:
  • ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 266/1991;
  • i soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal Registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
  • la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 27.05.1994 prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato operanti ai vari livelli territoriali di strutturarsi in coordinamenti composti da associazioni iscritte al registro regionale o comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 266/91 per le organizzazioni iscritte;
  • dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • essere composte da sole persone fisiche,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • preso atto che in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto il  Codice del Terzo Settore, di seguito “Codice”,
  • dato atto che il Codice:
  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • dispone che tutti gli enti indicati nel comma 1 dell’art. 4 del citato Decreto legislativo possono definirsi del terzo settore se perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolgono, in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale, individuate all’art. 5 del Codice, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti al Registro unico nazione del terzo settore
  • stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro delle organizzazioni di volontariato (art. 101);
  • dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 32  e seguenti le organizzazioni di volontariato devono:
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;
  • svolgere l’attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi;
  • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
  • contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento ovvero “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv”;
  • dato atto altresì che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare del 29.12.2017, ha chiarito che le disposizioni del Codice afferenti al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un’organizzazione di volontariato (art. 32), sono da ritenersi immediatamente applicabili per le associazioni costituitesi dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
  • rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 32, le organizzazioni di volontariato di secondo livello possono associare altri enti del Terzo settore purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti;
  • ricordato che, in materia di risorse umane, il Codice conferma quanto già previsto dall’art. 3 comma 4 della L. 266/1991 ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (art. 33 comma 1);
  • preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale s’intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
  • ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 105/2018, correttivo del Codice del terzo settore, per le Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale il termine per l’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni del quadro normativo vigente, è stato prorogato di 6 mesi, posticipando la scadenza al 2 agosto 2019;
  • ricordato che le disposizioni del titolo X del Codice del terzo settore, afferente al regime fiscale degli enti del terzo settore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 104, si applicano agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e , comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro medesimo;
  • ricordato pertanto che:
  • le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8  comma 2 L. 266/1991);
  • i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
  • le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
  • ai sensi del D. Lgs. 460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” le organizzazioni di volontariato hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l’obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
  • l’iscrizione di n. 11 organizzazioni, individuate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 145 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B;
  • la non ammissione di n. 5 Organizzazioni, di seguito evidenziate, per le motivazioni indicate a fianco di ognuna:
  • Associazione Messaggeri della Speranza, C.F. 92203950289, con sede in Rovigo per non aver integrato la documentazione richiesta in apposito incontro né dato riscontro alla comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/190 con nota prot. 495130 del  5.12.2018;
  • Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Chioggia, Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, C.F. 91018920271, poiché priva della necessaria autonomia, di una struttura aperta e di una documentazione conforme ai requisiti di legge (mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. 432028 del 24.10.2018);
  • Associazione Gruppo di Volontariato Anc, con sede in San Stino di Livenza (VE), C.F. 92039000275, poiché l’atto costitutivo (datato 11.03.2018) e lo statuto non sono conformi ai dettami del Codice del Terzo settore (mancato riscontro al diniego formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con  nota prot. 496975 del 6.12.2018);
  • Associazione Amici della Fragola, C.F. 90181520272, con sede in Scorzè (VE) per non aver ottemperato all’obbligo assicurativo richiesto per i volontari né fornito una relazione (mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota prot. 432024 del 24.10.2108;
  • Associazione Piccoli Sorrisi Onlus, C.F.90018070293, con sede in Adria (Ro), poiché l’attività di raccolta fondi non rientra tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. e le successive integrazioni non sono sufficienti a determinare il possesso dei requisiti;
  • la cancellazione automatica per non aver presentato istanza di conferma in sede di scadenza triennale  di n. 2 organizzazioni:
  • Associazione Sicurezza Piste Sci S.P.S, C.F. 93032380235, Via San Nazario, 15 - 37129 Verona –iscrizione scaduta il 30/07/2017;
  • Circolo Auser Volontariato Valtramigna, C.F. 92009240232,  Corso Vittorio Emanuele II 59/A – 37038 Soave VR – iscrizione scaduta il 19.01.2018;
  • la cancellazione a seguito di scioglimento, come da documentazione agli atti, di n. 2 organizzazioni:
  • Associazione Bethania Hospital Services Onlus, C.F. 92143360284, Via Scrovegni, 14 - C/O ULSS – 35131 Padova;
  • Associazione Bellunese Volontari Sangue A.B.V.S.  – Sezione di Sappada, C.F. 92010400254, Viale Europa 12 – 32100 Belluno;
  • richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
  • ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Volontariato”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • preso atto che:
  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
  • vista la Deliberazione di Giunta n. 4314/2009;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 11 Organizzazioni, di cui all’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
     
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale  del volontariato di n. 145 associazioni, già iscritte, evidenziate nell’Allegato B;
     
  3. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 5 organizzazioni, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
     
  4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 4 associazioni per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
     
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
     
  6. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

6_Allegato_A_DDR_6_26-03-2019_393648.pdf
6_Allegato_B_DDR_6_26-03-2019_393648.pdf

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