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Bur n. 48 del 14 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 39 del 26 aprile 2019

H.B. S.r.l. - Permesso di ricerca geotermico "Arzignano - Montebello", Ddr RV n. 139 del 04/10/2016 con riunificazione di istanza di permesso di ricerca prot. R.V. n. 181727 del 24/04/2014 e istanza di permesso di ricerca prot. R.V. n. 338829 del 20/08/2015 Esplorazioni preliminari - Comuni di localizzazione: Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, il Permesso di ricerca geotermico "Arzignano - Montebello", localizzato nei Comuni di Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI), per il quale la ditta H.B. S.r.l. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104), riguardante la verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO il D.Lgs. 22/2010 ss.mm.ii. “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 985/2013 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente in materia di utilizzi delle risorse geotermiche;

CONSIDERATO che la ditta H.B. S.r.l. ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto istanza di Permesso di Ricerca geotermico denominato “Arzignano”, acquisita con prot. n. 7464 del 9/01/2014, e istanza di Permesso di Ricerca geotermico denominato “Montebello”, acquisita con prot. n. 230194 in data 03/06/2015;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo ha risposto alle suddette istanze rispettivamente con prot. n. 181727 del 24/04/2014 e n. 338829 del 20/08/2015, informando la ditta che entro il termine previsto di 60 gg non erano pervenute domande in concorrenza e che le istanze di permesso di ricerca dovevano essere sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 139 del 04/10/2016 che ha riunificato le due istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche sopra citate in un’unica istanza denominata “Arzignano-Montebello”, prescrivendo alla ditta di presentare domanda di procedura di VIA entro due mesi dal ricevimento della suddetta DDR;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata il 02/12/2016 dalla ditta H.B. S.R.L. (C.F.: 01895880241) con sede legale ad Arzignano (VI) in via Vespucci n. 7, acquisita in medesima data dagli Uffici dell’U.O. VIA con prot. n. 472900;

VISTA la nota prot. n. 518698 del 27/12/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104), alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che il progetto ha come obiettivo la prima fase di ricerca, tramite l’esecuzione di prospezioni ed indagini preliminari, per la valutazione delle risorse geotermiche presumibilmente presenti nella fascia di fondovalle compresa grosso modo fra Arzignano e Montebello nella Valle del Chiampo in Provincia di Vicenza e la valutazione delle tecniche di coltivazione della risorsa geotermica, e prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

  • Raccolta dati
  • Organizzazione dei dati
  • Analisi e sintesi dei dati
  • rilievo geologico-strutturale
  • rilievo idrogeochimico
  • rilievo sismico
  • Reinterpretazione ex rilievi s.
  • rilievo gravimetrico
  • rilievo magnetotellurico
  • rilievo termico

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (ante D.Lgs. 104/2017), risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

  • in data 03/02/2017, acquisito agli atti con prot. n. 45822 ed espresso dal Comune di Lonigo;
  • in data 06/02/2017, acquisito agli atti con prot. n. 47252 ed espresso dal Comune di Montebello Vicentino;
  • in data 06/02/2017, acquisito agli atti con prot. n. 48095 ed espresso dal Comune di Montorso Vicentino;
  • in data 07/02/2017, acquisito agli atti con prot. n. 48400 ed espresso dal Comune di Zermeghedo;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 11/07/2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017:

  • il proponente ha presentato la “Relazione Tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale”, acquisita al protocollo regionale in data 07/11/2018 con prot. n. 453203 e trasmessa alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine delle valutazioni di competenza in data 19/11/2018 con nota prot. n. 468702;
  • la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 491174 del 03/12/2018, ha trasmesso la Relazione Istruttoria Tecnica n. 263 del 28/11/2018, in cui si dichiara che per l’attività in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza, con prescrizioni.

PRESO ATTO delle ulteriori precisazioni inviate dal proponente ed acquisite al protocollo regionale in data 07/11/2018 con prot. n. 453203.

PRESO ATTO che oltre i termini di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (ante D.Lgs. 104/2017), risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

  • in data 17/01/2019, acquisito agli atti con prot. n 20948, ed espresso dal Comune di Lonigo;
  • in data 21/01/2019, acquisito agli atti con prot. n 23309, ed espresso congiuntamente dai Comuni di Arzignano, Chiampo, Lonigo, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Trissino, Zermeghedo;
  • in data 13/03/2019, acquisito agli atti con prot. n 101972, ed espresso dal Comune di Lonigo, in cui si confermano i pareri espressi in precedenza;
  • in data 13/03/2019, acquisito agli atti con prot. n 101997, ed espresso dal Comune di Trissino, con cui si trasmette una Deliberazione di Giunta Comunale datata 04/06/2015 e riguardante l’istanza di permesso di ricerca denominato “Arzignano”, successivamente unificato in un’unica istanza denominata “Arzignano-Montebello”, oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale VIA, il quale, nella seduta del 21/01/2019, ha ritenuto di sospendere la decisione per l’effettuazione di una valutazione più approfondita degli impatti riguardo alla realizzazione dei pozzetti per le indagini termiche in una zona interessata dall’inquinamento da PFAS.

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha organizzato un incontro tecnico in data 20/02/2019.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/03/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

  • il progetto oggetto della presente analisi riguarda esclusivamente la prima fase della ricerca delle risorse geotermiche presenti nella fascia del fondovalle compresa tra Arzignano e Montebello nella Valle del Chiampo; per loro natura, quindi, tali indagini non intercettano direttamente le possibili risorse geotermiche profonde
  • in caso di esito positivo dello studio, la successiva fase della ricerca prevede la realizzazione di un pozzo esplorativo profondo che intercetti il reservoir geotermico e la valutazione sia qualitativa che quantitativa delle risorse geotermiche mediante una serie di test su pozzo geotermico;
  • successivamente, in caso di esiti positivi della ricerca di questa seconda fase di indagine diretta nel reservoir, il progetto proseguirà con la fase di sfruttamento di tali risorse ai fini di produzione di energia elettrica e/o termica mediante soluzioni tecnologie ed impiantistiche adeguate alle caratteristiche della risorsa ed alle richieste delle utenze;
  • l’intervento in oggetto ha come obiettivo anche la valutazione delle tecniche di coltivazione della risorsa geotermica con centrali a ciclo binario già disponibili in commercio (ciclo Rankine ORC, ciclo Kalina) e l’individuazione di altre tecnologie nel campo degli scambiatori di calore e di fluidi di lavoro per ottimizzare il rendimento di questo tipo di centrali;
  • nessuna delle indagini in programma di questa fase di studio mediante rilievi indiretti produrrà emissioni significative in atmosfera: possibile inquinamento è dovuto ai gas di scarico dei motori diesel per le prospezioni termometriche, ma comunque di limitata durata e entro i limiti. Nel caso che la perforazione di pozzetti dovesse incontrare una frattura superficiale con fuoriuscita di acqua avente composizione simile a quelle delle sorgenti di acque termominerali spontanee è previsto l’utilizzo di un dispositivo di sicurezza, regolarmente installato, che interverrà a bloccare eventuali emissioni;
  • le indagini che verranno eseguite soprassuolo non prevedono impatti sull’ambiente idrico;
  • le perforazioni per le prospezioni termometriche saranno realizzate con attrezzatura dotata di dispositivo di sicurezza atto a bloccare eventuali fuoriuscite di acqua nel caso tali perforazioni dovessero incontrare una frattura superficiale; 
  • nessuna delle indagini previste comporta installazioni stabili nell’area dei lavori; unicamente alle prospezioni termometriche che necessiteranno di una postazione temporanea (circa 5-6 mesi) che verrà rimossa con ripristino della superficie originaria del terreno e della parte sotterranea una volta terminate le misure;
  • l’occupazione del suolo per le indagini è limitato alla presenza degli operatori nell’area di ricerca per l’esecuzione delle analisi, non sono previste movimentazioni di suolo che vadano ad influenzare la morfologia e la flora e fauna dell’area in oggetto. Nel caso delle prospezioni sismiche, l’occupazione del suolo è limitata allo stendimento di cavi e al posizionamento degli strumenti, che però persistono per il tempo necessario per l’effettuazione della misura. Nel caso delle prospezioni termometriche, l’occupazione prevista sarà sempre temporanea (nell’ordine di 7-10 giorni);
  • in generale non saranno previsti disturbi alla viabilità e logistica: le prospezioni prevedono per lo più l’utilizzo di strumenti portatili gestiti dagli operatori. Solo nel caso delle prospezioni termometriche saranno possibili disturbi alla viabilità sono limitati poiché si è scelto di utilizzare attrezzature di perforazione del tipo autocarrato semovente gommato: di conseguenza non saranno previsti interventi di realizzazione di nuove piste o strade di accesso;

CONSIDERATO che per i rilievi geotermici, il progetto in argomento comporta perforazione nel sottosuolo che interessa in fase esecutiva più acquiferi, anche confinati, in un’area nella quale la falda freatica è soggetta a certa e pesante contaminazione da sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS), dato atto inoltre che alcune di tali sostanze sono ricomprese tra le sostanze pericolose prioritarie ai sensi del D.Lgs. n. 172/2015 di recepimento della Direttiva comunitaria 2013/39/UE, e che la realizzazione delle opere previste può potenzialmente creare condizioni favorevoli allo scambio idrico con acquiferi attualmente confinati e non comunicanti con la falda freatica contaminata, nonché determinare dispersione di tali inquinanti in acque superficiali in ragione di eventuali emungimenti o spurghi, si ritiene necessario prescrivere al proponente di utilizzare pozzi già esistenti, evitando di realizzare nuove perforazioni;

CONSIDERATO che la successiva fase della ricerca, che prevede la realizzazione di un pozzo geotermico, sarà soggetta a nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza, nel rispetto di alcune prescrizioni;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

ha ritenuto all'unanimità dei presenti di non assoggettare alla procedura di VIA l’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Austropotamobius italicus, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Phengaris arion, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Porzana parva, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
  2. di effettuare le misurazioni geofisiche e geotermiche preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le stesse non pregiudichino il completamento della fase produttiva e vi sia l'affiancamento con personale qualificato (avente esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico e ambientale) al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree per la realizzazione dei pozzi per le misurazioni con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). Sia esclusa la rimozione del soprassuolo forestale e delle alberature vetuste, in particolare quelle caratterizzate da cavità. I pozzi per le misurazioni geofisiche siano localizzati in contesti in cui sia escludibile qualsiasi alterazione della qualità del corpo idrico alimentato dall'acquifero presente nell'ambito indagato;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
  4. in questa fase deve essere preventivamente valutato il rischio da sismicità indotta eventualmente prodotta nelle successive fasi di realizzazione dell'impianto e sfruttamento della risorsa geotermica.
  5. i materiali di risulta ed i fluidi di perforazione per le eventuali indagini sismiche dovranno essere trattati secondo la normativa vigente.
  6. gli eventuali fori per le indagini sismiche comunque dovranno avere profondità tale da non superare lo spessore dell’acquifero freatico, in modo da evitare di mettere in comunicazione più acquiferi.
  7. per ottenere le informazioni circa l’andamento generale del gradiente geotermico, i log termici dovranno essere utilizzati all’interno di pozzi già esistenti, evitando di eseguire nuove perforazioni.
  8. nell'utilizzo dei pozzi esistenti, non dovranno essere eseguite operazioni che possano modificare l'attuale conformazione dei pozzi al fine di evitare possibili migrazioni di acqua dagli acquiferi posti a quote diverse. 
  9. antecedentemente alla loro esecuzione, dovrà essere fornito alla Regione Veneto un programma di dettaglio relativamente ai punti di energizzazione valutandone le possibili conseguenze sulle strutture circostanti.
  10. per la successiva fase della ricerca, che prevede la realizzazione di un pozzo geotermico, dovrà essere presentata una nuova istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 13/03/2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 13/03/2019, approvate nella seduta del 17/04/2019, in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con le prescrizioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta H.B. S.R.L. (C.F.: 01895880241), con sede legale ad Arzignano (VI) in via Vespucci n. 7, (PEC: hb@pec.confindustriavicenza.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Trissino, Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Lonigo (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al alla Direzione Regionale Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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