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Bur n. 40 del 26 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 38 del 18 aprile 2019

ACQUEVENETE S.p.A. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di Este (PD). Comune di localizzazione: Este (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 13 della L.R. n. 4/2016, DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Este (PD), presentata dalla società ACQUEVENETE S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA la DGR n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Comune di Este (PD), località Pra, Via Argine Restara, di potenzialità pari a 25.000 a.e. (Abitanti Equivalenti);

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ACQUEVENETE S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, in data 28.06.2018 ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 248160 del 28.06.2018;

VISTA la nota prot. n. 302188 del 18.07.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta pervenuta alcuna osservazione;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 414558 del 11.10.2018, il proponente ha trasmesso una annotazione di errata corrige relativa alla relazione tecnica già trasmessa unitamente all’istanza;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 74868 del 21.02.2019 il proponente ha trasmesso una precisazione in merito ad un futuro adeguamento impiantistico;

VISTO che l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio ed allo scarico con provvedimento dirigenziale rilasciato dalla Provincia di Padova in favore di Centro Veneto Servizi S.p.A. con prot. n. 12071 del 23.01.2014 per una potenzialità pari a 25.000 a.e.;

PRESO ATTO che con proprio Provvedimento dirigenziale prot. n. 119439 del 06.12.2017 la Provincia di Padova ha volturato la sopra citata autorizzazione alla Società ACQUEVENETE S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A., e costituzione della nuova società ACQUEVENETE S.p.A. con efficacia dal 01.12.2017;

PRESO ATTO che con dispositivo dirigenziale prot. n. 5401 del 22.01.2018 la Provincia di Padova ha prorogato l’autorizzazione all’esercizio ed allo scarico dell’impianto di depurazione in oggetto di prot. n. 12071 del 23.01.2014, fino al 19.01.2019, stabilendo che la società ACQUEVENETE S.p.A. dovrà presentare tempestivamente alla Regione del Veneto domanda di verifica di assoggettabilità a VIA dandone comunicazione alla Provincia e dovrà essere altresì comunicata alla Provincia la data del completamento della procedura suddetta ai fini del rilascio del rinnovo del provvedimento di autorizzazione;

ATTESO che con dispositivo dirigenziale prot. n. 1762 del 10.01.2019 la Provincia di Padova ha prorogato ulteriormente l’autorizzazione all’esercizio ed allo scarico dell’impianto di depurazione in oggetto di prot. n. 12071 del 23.01.2014, fino alla conclusione del procedimento VIA da parte della regione Veneto;

ATTESO che il gestore dell’impianto risulta iscritto, per quanto riguarda l’impianto in oggetto, con il n. 49 di registro, nell’elenco dei gestori di impianti di trattamento della Provincia di Padova che hanno effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del conferimento dei rifiuti citati nella nota della Provincia di Padova di prot. n. 11353 del 22.01.2014, per un quantitativo massimo annuo pari a 36.000 ton;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

VISTI i criteri di cui all’allegato V della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

CONSIDERATO che l’istanza di cui all’oggetto è riferita all’impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;

VISTA la relazione tecnica presentata dal proponente e tenuto conto delle caratteristiche intrinseche e tecniche dell’impianto e delle misure mitigative già attuate;

DATO ATTO che gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;

VALUTATO che la relazione presentata dal proponente evidenzia che le misure già adottate sono sufficienti ad escludere la possibilità che il funzionamento a regime dell'impianto possa generare impatti negativi significativi nei confronti delle diverse componenti ambientali, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;

CONSIDERATO che il gestore ha dichiarato, anche ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni di cui all’art. 33 del Piano di Tutela delle Acque, di avere in previsione l’installazione della fase di grigliatura presso il sollevamento di Restara, per la quale è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva, con inizio dei lavori previsto entro l’anno 2019;

RILEVATO che non risultano pervenute segnalazioni di fastidi o lamentale da parte di eventuali soggetti recettori per alcuna tipologia di impatto ambientale;

VISTO che con riferimento agli impatti odorigeni, la valutazione prodotta dal proponente risulta formulata sulla base di analoghi casi di studio e non è pertanto del tutto rappresentativa dell’impianto in oggetto;

RITENUTO pertanto di voler approfondire, per il principio di massima precauzione e solamente in caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, la valutazione degli impatti generati dall’impianto sulla componente odore;

RITENUTO pertanto di poter confermare la compatibilità ambientale legata alla domanda di rinnovo del progetto in questione, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

  1. In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, venga effettuata un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova , al Comune di Este e ad ARPAV-DAP di Padova. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Padova, in quanto autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse.

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA;

VISTA l’Istruttoria tecnica del 27.03.2019 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria tecnica del 27.03.2019, ai sensi della procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29.06.2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Treviso, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società ACQUEVENETE S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Este (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Consiglio di Bacino Bacchiglione, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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