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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 88 del 10 aprile 2019
Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive complementari: rifugi alpini. Art. 33 L.R. n. 11/2013.
Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività (SCIA) delle strutture complementari rifugi alpini, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP).
Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive complementari in cui sono compresi i rifugi alpini;
- l’articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, dopo aver ottenuto la classificazione della struttura, ai sensi dell’articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 109 del 5 febbraio 2019, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive complementari: rifugi alpini, nonché alcuni aspetti procedimentali connessi, attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell’art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l’esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA va comunicata, tramite il SUAP, per l’attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive complementari rifugi alpini da presentare tramite SUAP al Comune, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi della DGR n. 1997/2018, per quanto riguarda la sua comunicazione anche alle citate Unità organizzative regionali;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR.
VISTI la legge n. 241/1990; la L.R. n.11/2013, la L.R. n.33/2002; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 109/2019
decreta
Mauro Giovanni Viti .
(seguono allegati)
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