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Bur n. 38 del 19 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 37 del 05 aprile 2019

C.E.R. S.r.l. Impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi. Aumento capacità produttiva. - Comune di localizzazione: Viale del Progresso, 12 - Belfiore (VR). Procedura di VIA e contestuale autorizzazione del progetto (artt. 27-bis e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Adozione del provvedimento favorevole di VIA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per l'impianto di trattamento rifiuti della ditta CER srl, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Principali riferimenti: istanza acquisita agli atti con prott. nn. 165227, 165258, 165238 del 7/05/2018, successivamente perfezionata con nota del 17/01/2019 prot. n. 21122; parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 59 del 18/02/2019; verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA e della Conferenza di servizi del 18/02/2019.

Il Direttore

VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale aveva provveduto a revocare la previgente DGR 940/2017 ridefinendo la disciplina attuativa della procedura per il rilascio del provvedimento regionale unico;

PREMESSO che:

  • La ditta C.E.R. S.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 – 37050 Belfiore (VR) – (C.F./P.IVA 03612180285), ha presentato, con nota acquisita con prott. nn. 165227, 165258, 165238 del 7/05/2018, istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto sito in Viale del Progresso n. 12 a Belfiore (VR).
  • La U.O. VIA della Regione del Veneto ha inviato in data 28/05/2018 con prot. n. 196449 agli Enti/Strutture Regionali interessati al procedimento (U.O. Ciclo dei Rifiuti – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, Provincia di Verona, Comune di Belfiore, ARPAV, Gestore del Servizio Idrico Integrato) la comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e la richiesta di una verifica documentale della suddetta documentazione, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.
  • A seguito della richiesta di integrazione da parte di Acque Veronesi, il proponente ha inviato alla Regione del Veneto, con nota del 10/07/2018 prot. n. 288677, la documentazione richiesta.
  • In data 19/07/2018 con prot. n. 305136 la Direzione Commissioni Valutazioni ha ritenuto conclusa la fase di verifica dell’adeguatezza e della completezza documentale ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152-2006 e ss.mm.ii., dando comunicazione di avvio del procedimento e pubblicando l’avviso al pubblico sul sito web come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
  • Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/08/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
  • Entro il termine prefissato di cui all’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni.
  • Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

TENUTO CONTO che durante l’iter istruttorio sono pervenuti i seguenti pareri da parte degli Enti interessati:

  1. Parere della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV di cui al prot. n. 295936 del 12/07/2018, relativo alla Dichiarazione del proponente di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della DGR 1400/2017; la suddetta U.O. ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 127/2018 nella quale prende atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, dà atto che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle D.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, n. 1709/2017;
    2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e dichiara che per il progetto di aumento della capacità produttiva dell’impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi, in viale del Progresso, comune di Belfiore (VR), è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza.

  1. Parere del comune di Belfiore di cui al prot. n. 37387 del 18/09/2018.
  2. Parere della Provincia di Verona di cui al prot. n. 302358 del 18/07/2018.

CONSIDERATO che:

  • Nella seduta del Comitato del Comitato VIA del 7/11/2018 è stato disposto un approfondimento istruttorio e successivamente con nota del 27/11/2018 prot. n. 482664 è stato convocato un incontro tecnico al quale sono stati invitati a partecipare il proponente e, oltre al gruppo istruttorio, anche la Provincia di Verona, il Comune di Belfiore e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
  • Successivamente, in data 17/01/2019 la società proponente ha prodotto un documento di integrazione denominato “Relazione Tecnica di Controdeduzioni”.
  • In data 14/02/2019 con prot. n. 63935 è pervenuto un ulteriore parere del Comune di Belfiore.

VISTO il parere n. 59, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 18/02/2019, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di aumento della capacità produttiva per l’impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi, situato nel Comune di Belfiore in Viale del Progresso n. 12 e gestito dalla ditta proponente C.E.R. S.r.l., con le prescrizioni di seguito indicate:

  1. prima del rilascio dell’autorizzazione del progetto, il proponente provveda a regolarizzare con il Comune di Belfiore tutte le pratiche edilizie eventualmente sospese;
  2. sia attuata la gestione ottimizzata delle lavorazioni e dei conferimenti di rifiuti illustrata nella Relazione di Progetto, nel Piano di Gestione Operativa e nello Studio di Impatto Ambientale, imperniata sulla ricezione degli automezzi nell’arco di dodici ore lavorative (dalle 7 alle 19);
  3. siano organizzati i trasporti in modo da minimizzare i viaggi dei mezzi vuoti o caricati parzialmente;
  4. sia programmata l’attività giornaliera del trituratore, in modo da coordinarla con la disponibilità di spazio per il deposito dei rifiuti in lavorazione all’interno del capannone e per la sosta all’esterno dei container con i rifiuti lavorati, nel rispetto della massima quantità di stoccaggio giornaliero (64 t), avendo come traccia il calcolo eseguito al paragrafo 3.3.2 dell’elaborato C05 nel S.I.A.;
  5. siano attuate tutte le misure di mitigazione proposte nel S.I.A. e ne venga controllata l’efficacia nel tempo;
  6. sia valutata periodicamente l’efficienza dei presidi collocati al fine della protezione dai rumori (cabina di insonorizzazione, pannellature in policarbonato, portone automatico di ingresso) e ne sia condotta la manutenzione periodica secondo le indicazioni dei rispettivi produttori;
  7. sia predisposto, in accordo con il Comune di Belfiore, un programma per l’effettuazione delle manovre di ingresso ed uscita per tutti gli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché per la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, che costituisca apposito allegato al Piano di Gestione;
  8. al fine della prevenzione degli incidenti e della limitazione delle interferenze, venga concertata l’applicazione delle manovre di ingresso ed uscita dagli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, con la Polizia Locale del Comune di Belfiore e le altre attività produttive aventi accesso da Viale del Progresso;
  9. entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e al’AC. Inoltre, il documento suddetto venga integrato con una campagna di misurazioni fonometriche dell’impianto con la produttività di progetto al fine di valutare la permanenza del clima acustico descritto nell’allegato F02 o di accertare le eventuali difformità, in modo da stabilire ulteriori misure di mitigazione; la suddetta campagna sarà condotta almeno presso il punto PM2 più vicino al trituratore e l’abitazione posta a 35 m dall’impianto e situata in classe III, alla quale si riferiscono i recettori A1 e A2 dell’elaborato F02; ivi sarà condotta anche la verifica del criterio differenziale.
  10. sia attuato l’autocontrollo delle emissioni per l’impianto di aspirazione, secondo le indicazioni di cui alla vigente autorizzazione provinciale, in modo da accertare il rispetto del limite di emissione delle polveri (10 mg/Nm3) nonché degli altri standard di qualità di cui all’allegato VI alla Parte V del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii.

CONSIDERATO che con nota di cui al protocollo regionale n. 445412 del 02/11/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 568/2018 e che la stessa si è riunita nelle sedute del 07/11/2018 e del 18/02/2019;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 59 del 18/02/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 18/02/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/02/2019;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 27/02/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 18/02/2019;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalla ditta C.E.R. S.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 – 37050 Belfiore (VR) – (C.F./P.IVA 03612180285);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato);

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, n. 59 del 18/02/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
     
  3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta 18/02/2019;
     
  4. di adottare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata “Impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi. Aumento capacità produttiva”, presentata dalla ditta C.E.R. S.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 – 37050 Belfiore (VR) e C.F./P.IVA 03612180285, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 59 del 18/02/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
     
  5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale che sarà adottato a conclusione del procedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento di VIA esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al punto precedente;
     
  7. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Direzione regionale Ambiente della Regione del Veneto, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
     
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta C.E.R. S.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 – 37050 Belfiore (VR) e C.F./P.IVA 03612180285, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Belfiore (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, all’U.O. Ciclo dei Rifiuti della Direzione regionale Ambiente, al gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi s.c.a.r.l.;
     
  9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
     
  10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

37_Allegato_DDR_37_05-04-2019_392115.pdf

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