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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 71 del 28 marzo 2019
Approvazione dei modelli regionali di domanda, presentabil alla Regione, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari rifugi alpini, nonchè delle relative asseverazioni tecniche. Art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11.
Si approvano i modelli regionali di domanda di classificazione delle strutture ricettive rifugi alpini e della relative asseverazioni tecniche.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive complementari tra le quali sono compresi i rifugi alpini;
- la citata L.R. all’articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale l’individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive, mentre all’articolo 32 prevede un procedimento di classificazione a seguito di domanda su modello regionale;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, con DGR n. 109 del 5 febbraio 2019, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle suddette strutture ricettive rifugi alpini, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;
- la citata DGR, infine, ha attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione;
CONSIDERATO CHE
- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare sia il contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture ricettive complementari rifugi alpini, sia il contenuto della relativa asseverazione di un tecnico abilitato per quanto riguarda la documentazione tecnica da allegare alla domanda nei casi previsti;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture ricettive, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013, della citata DGR e successive modifiche ed integrazioni;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, di asseverazione di un tecnico abilitato attestante la conformità della capacità ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, quale allegato alla domanda di classificazione delle suddette strutture ricettive, nei casi previsti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni;
- dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, la Regione esercita le funzioni di classificazione delle strutture ricettive complementari rifugi alpini;
- le domande di classificazione, nonché le relative asseverazioni tecniche allegate, delle strutture ricettive complementari rifugi alpini sono presentate, tramite lo Sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010, alle Unità organizzative regionali Veneto Occidentale e Veneto Orientale, territorialmente competenti per classificare le strutture ricettive complementari rifugi alpini ai sensi della citata DGR n.1997/2018;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inviare le suddette domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche;
- di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR);
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento(UE) 2016/679; la legge n. 241/1990; la L.R. n. 11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018; la DGR n. 109/2019
decreta
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
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