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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 70 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 11/2013 (escluse le locazioni turistiche) e degli agriturismo ricettivi disciplinati dalla L.R. n. 28/2012, da presentare al Comune ed alla Regione. Revoca del Decreto Direttore Direzione Turismo n. 114 del 25.5.2018.
Si approva il nuovo modello di comunicazione preventiva al Comune ed alla Regione della variazione del periodo di apertura di tutte le strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi, escluse le locazioni turistiche; si revoca il precedente modello di comunicazione alla Provincia/Città metropolitana, che cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive.
Il Direttore
PREMESSO CHE
il comma 8 dell’art.34 della L.R. 14 giugno 2013 n.11 “ Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” prevede che le strutture ricettive possano avere apertura annuale per l’intero anno solare, o stagionale con un apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno;
il comma 9 del citato art.34 dispone altresì che le strutture ricettive ad apertura stagionale possano inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi;
CONSIDERATO CHE
il periodo di apertura al pubblico è un dato necessario per la rilevazione statistica regionale sia delle strutture ricettive diverse dalle locazioni turistiche disciplinate dalla L.R.n.11/2013, sia degli agriturismo ricettivi disciplinati dalla L.R. n.28/2012, nonchè un dato per qualificare l’attività turistica nelle relative segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate al Comune competente per la vigilanza sulle suddette strutture ;
conseguentemente il periodo di apertura è indicato nella SCIA, da presentare al Comune, sia per le strutture ricettive, diverse dalle locazioni turistiche, ai sensi dell’art.34 della L.R. n.11/2013, sia per gli agriturismo ricettivi ai sensi dell’art.24 della L.R. n.28/2012;
la comunicazione di variazione del solo periodo di apertura delle citate strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi, richiede una modulistica più semplice, rispetto a quella prevista per la SCIA, per favorire un aggiornamento rapido dei dati nella procedura informatica gestita dallo Sportello unico delle attività produttive, SUAP, in conformità al DPR n.160/2010;
DATO ATTO CHE
il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 114 del 25 maggio 2018, ai sensi dell’art.33 della L.R.n.11/2013 e dell’art.24 della L.R. n.28/2012, ha approvato il modello regionale di comunicazione preventiva della variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive (escluse le locazioni turistiche) ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia, tramite il SUAP;
dall’1 aprile 2019 le suddette comunicazioni continuano ad essere presentate al Comune, ma non sono più presentabili alla Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n.1997 del 21 dicembre 2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive e agli agriturismo ricettivi;
le suddette comunicazioni di variazione del periodo di apertura devono essere presentate, tramite SUAP, per l’attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive e agriturismo ricettivi, ai sensi dell’art.13 della L.R.n.11/2013 e dell’art.25 della L.R. n.28/2012, in conformità alla DGR n.1997/2018 :
• all’Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
• all’Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO NECESSARIO
revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il citato Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n.114/2018, approvante il modello di comunicazione anche alla Città Metropolitana/Provincia allora competenti per territorio, perché non più conforme alle citate modifiche dell’organizzazione turistica;
confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle comunicazioni presentate al Comune, in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del presente provvedimento;
approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di comunicazione in oggetto, da presentare, tramite SUAP al Comune, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi della DGR n.1997/2018, per quanto riguarda la sua comunicazione anche alle citate Unità organizzative regionali;
pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, destinatarie delle comunicazioni;
inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ;
pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n.241/1990; la L.R. n.11/2013, la L.R. n.33/2002; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.1997/2018; il Decreto Direzione Turismo n. 114/2018;
decreta
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
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