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Bur n. 35 del 12 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 34 del 28 marzo 2019

HERAMBIENTE S.p.A. Discarica di rifiuti non pericolosi Recupero volumetrico in sopraelevazione Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR) Comune interessato: Sona (VR). Procedura di V.I.A. e autorizzazione del progetto e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016. Rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta HERAMBIENTE SpA denominato "Discarica di rifiuti non pericolosi Recupero volumetrico in sopraelevazione" localizzato nel comune di Sommacampagna (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-   istanza presentata dalla ditta Herambiente S.p.a., acquisita agli atti con prot. n. 50749 del 08/02/2018;
-   parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 44) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 10/10/2018;
-   verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/10/2018 approvato nella seduta di Comitato del 31/10/2018;
-   Comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avvenuta con nota prot. n. 451065 del 07/11/2018;
-   osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente in data 16/11/2018 con PEC acquisita al prot. regionale n. 468628 del 19/11/2018;
-   conferma del parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 60) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 27/02/2019;
-   verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/02/2019 approvato nella seduta di Comitato del 13/03/2019;

Il Direttore

PREMESSO che:

  • In data 08/02/2018 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta HERAMBIENTE S.p.a. con sede legale in Bologna in viale Carlo Berti Pichat, 2/4 (C.F./P. IVA 02175430392), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione del progetto, e contestuale procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot. regionale n. 50749 del 08/02/2018, con allegata la documentazione digitale trasmessa con PEC del 12/02/2018 (acquisita al protocollo n. 52755, 52752, 52751, 52748, 52746, 52743, 52735, 52734 e 52731).
  • Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 87756 del 14/03/2018, ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e la richiesta di verifica documentale, in esito alla quale con nota prot. n. 144248 del 17/04/2018, la medesima ha richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, cui il proponente ha dato corso con PEC del 27/04/2018 (prot. n. 157823, 157824 e 157834).
  • Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 178449 del 15/05/2018 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.
  • Si da atto che il proponente in data 04/05/2018, presso la Sala Polifunzionale Auditorium Mirella Urbani di Caselle di Sommacampagna, ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii. secondo le modalità concordate con il Comune interessato.
  • Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/03/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
  • In data 13/07/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha altresì effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha effettuato degli incontri tecnici con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici regionali in data 15/06/2018 e in data 11/09/2018.

A seguito dell’incontro tecnico dell’11/09/2018 la Ditta ha trasmesso nota tecnica di chiarimento acquisita al prot. regionale n. 385224 del 24/09/2018.

  • Durante l’iter istruttorio sono pervenute le osservazioni, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

 

Mittente

protocollo

data

Beniamino Sandrini

174043

11/05/2018

Beniamino Sandrini

184699

21/05/2018

Nicol Bertele Abitanti Via Cattaneo

242246

26/06/2018

Giacomi Rita

288680

09/07/2018

Kheti Zancarli

294776

12/07/2018

Beniamino Sandrini

298805

16/07/2018

Melania Zerpelloni

298788

16/07/2018

Melania Zerpelloni

298787

16/07/2018

Melania Zerpelloni

298786

16/07/2018

Melania Zerpelloni

298783

16/07/2018

Melania Zerpelloni

298781

16/07/2018


Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

mittente

protocollo

data

Provincia di Verona

139740

13/04/2018

Comune di Sona

296126

12/07/2018

Comune di Sommacampagna

297384

13/07/2018


CONSIDERATO che con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 168753 del 08/05/2018 ha trasmesso la Relazione istruttoria tecnica n. 94/2018 del 03/05/2018;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani Speciali approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 30 del 29/04/2015

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 394949 del 28/09/2018 sono stati convocati gli enti, le amministrazioni interessate e la Ditta a partecipare alla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 per la trattazione dell’argomento in oggetto;

PRESO ATTO della nota trasmessa con PEC acquisita al prot. n. 399958 del 03/10/2018 con la quale la Ditta ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento per 60 giorni e conseguentemente che non si svolga la discussione nella seduta di Comitato del 03/10/2018, ritenendo necessario svolgere ulteriori approfondimenti di carattere tecnico rispetto alla soluzione progettuale oggetto della stessa;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/10/2018, valutato necessario un approfondimento sulla richiesta suddetta, stante la tardiva presentazione della stessa, ha ritenuto di rinviare la valutazione della richiesta di sospensione della Ditta alla seduta di Comitato del 10/10/2018;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 404123 del 04/10/2018 sono stati convocati gli enti, le amministrazioni interessate e la Ditta a partecipare alla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/10/2018 per la trattazione dell’argomento in oggetto;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/10/2018, valutata la richiesta di sospensione dei termini del procedimento proposto con nota prot. n. 399958 del 03/10/2018 e le motivazioni a supporto della richiesta esposte dalla Ditta nella medesima seduta, ritenuto che l’approfondimento tecnico alla soluzione progettuale così come esposto nella medesima seduta non andrebbe a modificare le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere non favorevole all’accoglimento della richiesta di sospensione dei termini del procedimento;

VISTO il parere n. 44 del 10/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso all’unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 10/10/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 451065 del 07/11/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che la medesima società ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota del 16/11/2018 con PEC acquisita al prot. regionale n. 468628 del 19/11/2018;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 73247 del 21/02/2019 sono stati convocati gli enti, le amministrazioni interessate e la Ditta a partecipare alla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/02/2019 per la trattazione dell’argomento in oggetto;

PRESO ATTO della nota trasmessa con PEC del 25/02/2019 acquisita al prot. regionale n. 80453 del 26/02/2019 con la quale il proponente richiede di rinviare la discussione dell’argomento dalla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/02/2019, presentando osservazioni e documentazione integrativa, “(…) per poter istruire adeguatamente quanto presentato o in subordine di sospendere per giorni 30 (trenta) per le medesime ragioni (…)”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/02/2019, valutata la richiesta di rinvio della discussione con presentazione di osservazioni e documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 80453 del 26/02/2019, e ritenuto che le motivazioni a supporto della richiesta di rinvio e la documentazione presentata comporta una modifica del progetto che necessiterebbe di nuove valutazioni ambientali, progettuali e programmatiche da ricondurre alla ineludibile presentazione di una nuova istanza di VIA, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere non favorevole all’accoglimento della richiesta di rinvio della discussione dell’argomento;

VISTO il parere n. 60 del 27/02/2019, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, all’unanimità dei presenti, ha conseguentemente confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 27/02/2019;

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 44 del 10/10/2018 e n. 60 del 27/02/2019, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato “Discarica di rifiuti non pericolosi – Recupero volumetrico in sopraelevazione” in Comune di Sommacampagna (VR), proposto dalla società HERAMBIENTE S.p.a.;
  3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato “Discarica di rifiuti non pericolosi – Recupero volumetrico in sopraelevazione” in Comune di Sommacampagna (VR), proposto dalla società HERAMBIENTE S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 CAP 40127 Bologna – (C.F./P.IVA 02175430392), per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nei pareri n. 44 del 10/10/2018 e n. 60 del 27/02/2019, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 CAP 40127 Bologna – (C.F./P.IVA 02175430392 - PEC: herambiente@pec.gruppohera.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al Comune di Sona (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell’Atmosfera, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, all’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, All’ ENAC - Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo, all’ ENAC - Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo, all’ENAC – Direzione Aeroportuale Nord-Est - Direzioni Operazioni Venezia c/o Aeroporto "Marco Polo", all’ENAC – Direzione Aeroportuale Nord-Est - C.A. Direzione Aeroportuale Verona c/o Aeroporto "Marco Polo", alla Società Gestione Aeroporto Valerio Catullo Verona Villafranca S.p.A.;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

34_Allegato_A_DDR_34_28-03-2019_391406.pdf
34_Allegato_B_DDR_34_28-03-2019_391406.pdf

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